CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44804/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La. CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in .data 04/12/2020, parzialmente riformando. la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 56\628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto in furto, alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 CP nonchè alla determinazione della riduzione per il tentativo in misura inferiore ad 1\3 . Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente precisato che la richiesta riqualificazione è esclusa dall'esistenza dell'elemento specializzante della violenza (cfr. pag. 4); del pari, ha valorizzato l'entità non minimale del danno economico (pari a circa L 250,00) e di quello alla coltura, incompatibile con il concetto di minima rilevanza di cui all'art. 62 n. 4 CP; e, quanto alla pena, la limitata riduzione per il tentativo è adeguatamente giustificata con la protrazione del tentativo anche dopo l'intervento del proprietario dei beni sottratti. A fronte di siffatti argomenti, corretti in diritto e adeguati , nessuna specifica censura è contenuta nel ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]? [OSCURATO:PERSONA] tJLJ 'L Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]