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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34085/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 21 giugno 2022 emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Napoli che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto con strappo e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e disapplicata la contestata recidiva semplice, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati e adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, nonché estremamente generico; - che anche il secondo motivo, con cui il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 cod. pen., è inammissibile in quanto, oltre ad essere reiterativo di doglianze già vagliate in sede di gravame e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, è caratterizzato da estrema genericità e pertanto non consentito dalla legge in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 21 giugno 2022 emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Napoli che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto con strappo e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e disapplicata la contestata recidiva semplice, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati e adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, nonché estremamente generico; - che anche il secondo motivo, con cui il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 cod. pen., è inammissibile in quanto, oltre ad essere reiterativo di doglianze già vagliate in sede di gravame e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, è caratterizzato da estrema genericità e pertanto non consentito dalla legge in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 34085/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris