CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05213/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1933/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 17709/2024, depositata il 27/6/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], concessionaria del Comune di Prato per l’accertamento e la riscossione dei tributi, notificò all’AUSL [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento IMU (per gli anni 2014 e 2015) relativi al presidio ospedaliero “Misericordia e Dolce”, identificato catastalmente al foglio 48, p.lla 349, sub. 500 e 503. Presupposto dell’avviso era rappresentato dal venir meno del diritto all’esenzione IMU per il sub. 503, in conseguenza della cessazione del relativo utilizzo per le finalità istituzionali della AUSL, essendo stato l’immobile destinato alla demolizione e alla successiva cessione parziale al Comune di Prato per la riqualificazione urbana del centro storico. 2.L’AUSL impugnò i suddetti avvisi di accertamento, sul presupposto che l’Accordo di programma del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pur prevedendo una futura riqualificazione, non aveva determinato un immediato mutamento della destinazione d’uso né della proprietà dell’immobile, il quale aveva continuato per anni ad essere utilizzato per fini istituzionali (poliambulatori, farmacia, archivio, reparti di psichiatria e psicologia, parcheggi per dipendenti, locali tecnici e magazzini). 3.La CTP di Prato accolse il ricorso, con sentenza successivamente riformata dalla CTR della Toscana, sul presupposto che fosse venuto meno l’impiego esclusivo dell’immobile quale sede del presidio ospedaliero, essendosi, inoltre, determinata una situazione di fatto determinante l’irreversibile inutilizzabilità del bene per fini istituzionali. 4.La sentenza di secondo grado fu confermata dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 17709/2024, che argomentò circa l’impossibilità di ravvisare la censurata violazione dell’art. 2697 c.c., osservando come la CTR avesse “accertato che la destinazione a scopi istituzionali era irreversibilmente cessata con la demolizione del fabbricato e la cessione dell’area di risulta per la realizzazione di un parco pubblico” (pag. 13). 5.Avverso quest’ultima ordinanza ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., la AUSL [OSCURATO:PERSONA], deducendo che il presupposto su cui essa è basata (vale a dire l’avvenuta demolizione e cessione del fabbricato) integra una situazione di fatto la cui verità risulterebbe incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa, dai quali, al contrario, si evincerebbe che, nel periodo di riferimento, l’immobile era solo “destinato” alla demolizione e cessione al Comune di Prato, venendo ancora utilizzato – sia pure solo in parte – per lo svolgimento delle funzioni ospedaliere. Al riguardo, la ricorrente pone in evidenza l’affermazione – contenuta nella sentenza impugnata – “in cui si dà espressamente atto che «è incontestato in giudizio che l’unità immobiliare identificata dal sub. 503, quantomeno prudenzialmente a far data dal 9.10.2014 veniva destinata alla demolizione del fabbricato esistente ed alla successiva cessione parziale dell’area risultante al Comune di Prato, per la riqualificazione urbana del territorio e non era più adibita esclusivamente a sede del presidio ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato, in quanto parzialmente dismesso»” (pag. 17 del ricorso ex art. 391- bis c.p.c.). Soggiunge, quindi, la ricorrente, che “da tutti tali atti risulta evidente e facilmente percepibile che l’immobile cui al sub. 503 oggetto di accertamento, negli anni 2014-2015 risultava, sì, destinato alla demolizione e cessione al Comune di Prato, in forza dell’Accordo di programma sottoscritto in data 9.10.2014, ma tale demolizione e cessione non era ancora stata eseguita e lo sarebbe stata solo molti anni dopo (nel 2023). Nel frattempo, l’immobile, come accertato dal Giudice di Merito (ed essendo circostanza pacifica fra le parti) in parte è stato utilizzato a fini istituzionali dalla [OSCURATO:PERSONA], ed in parte è risultato dismesso con il trasferimento delle funzioni ospedaliere” (pag. 19 del ricorso per revocazione). L’Agenzia delle entrate si è difesa a mezzo controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver fondato la propria decisione sulla circostanza dell’avvenuta demolizione dell’immobile il quale, invece, non solo non era stato demolito (essendo stato solo destinato alla demolizione) ma continuava, anzi, ad essere parzialmente utilizzato per gli scopi istituzionali dell’ente. 2.Il motivo è inammissibile. 2.1. In tema direvocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errorerilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asseritoerrore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale edecisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio dicassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. In particolare, si è rilevato che (Cass. Sez. U. n. 20013/2024). L’errore, poi, è essenziale e decisivo, quando tra la percezione erronea e la decisione revocanda esiste un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso (Cass. Sez. U. n. 20013/2024 cit.) 2.2. Quanto alla ordinanza in esame, se pure in un passo vi è il riferimento indicato in ricorso, dal complesso della motivazione risulta evidente che la Corte di cassazione non ha fondato la sua decisione sul presupposto che l’immobile fosse stato già demolito e ceduto a terzi, ma ha argomentato muovendo dalla (incontestata) destinazione alla (futura) demolizione e dalla concreta dismissione dell’utilizzo “esclusivo” del bene come presidio ospedaliero del sub. 503. A tal proposito, basti evidenziare che l’ordinanza ha preso le mosse (cfr. par. 2.13) dall’accertamento in fatto del giudice di appello, testualmente riportato, il quale, a propria volta, oltre ad aver fatto espressamente riferimento alla unità immobiliare identificata dal sub. 503 come “destinata alla demolizione del fabbricato esistente”, ha menzionato tra l’altro, la pratica edilizia presentata dalla AUSL per l’installazione di una “recinzione metallica antiscavalco” e la circostanza che solo una piccolissima parte dell’immobile aveva continuato ad essere impiegata in via residuale. Si tratta, dunque, all’evidenza, di una valutazione di merito di fatti correttamente percepiti in quanto tali, come tale inattingibile con il mezzo di gravame in discorso. 3.Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 8.000,00 per compensi professionali, oltre ad accessori di legge e alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo