CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08693/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24380/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso l a sentenza n. 1155 /20 22 del la CORTE DI APPELLO D I L’AQUILA,depositata il 2 agosto 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31 gennaio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 24380/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso una cartella di pagamento, causalmente riferita ad un credito per «spese processuali» relative ad « atti giudiziari - anno 2014 » nella titolarità del Ministero della Giustizia, facente seguito al ruolo formato da [OSCURATO:PERSONA] giustizia S.p.A. (affidataria del servizio di riscossione dei crediti di giustizia); a suffragio della domanda, dedusse la nullità della cartella per omessa notifica dell’invito al pagamento ex art. 212 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e per difetto di motivazione; all’esito del giudizio di prime cure, l’opposizione venne accolta, per il secondo profilo, dall’adito Tribunale diL’Aquila; in accoglimento degli appelli dispiegati (in via principale) dal Ministero della Giustizia e (in via incidentale) da [OSCURATO:SOCIETA]., la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo; resiste, con controricorso, il Ministero della Giustizia; non svolge difese in sede di legittimità [OSCURATO:SOCIETA].; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che l’unico motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 617, primo comma, e 618, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per aver qualificato la domanda in termini di opposizione all’esecuzione e non già di opposizione agli atti esecutivi e per aver conseguentemente deciso nel merito l’appello (accogliendolo) anziché dichiararne la inammissibilità; il motivo è fondato; la sentenza di prime cure -la cui motivazione è riportata, nella sua integralità, nel corpo del ricorso di adizione di questa Corte, in ossequio r.g. n. 24380/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] al principio di autosufficienza -non aveva operato alcuna qualificazione della opposizione proposta, sicché, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione contro la stessa esperibile, non poteva predicarsi la operatività del principio c.d. dell’apparenza (sul quale, con puntuale riferimento alle opposizioni esecutive, cfr. Cass.28/12/2023, n. 36329; Cass. 13/11/2023, n. 31549; Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass.18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762); tanto precisato, il capo della decisione di prima istanza investito dell’appello concerneva l’asserita carenza di motivazione della cartella di pagamento opposta; la questione, risolvendosi nella deduzione di un vizio formale di un atto della riscossione coattiva a mezzo ruolo equipollente all’atto di precetto (cosìCass. 08/02/2018, n. 3021; Cass., Sez. U, 14/04/2020, n. 7822; Cass. 18/05/2023, n. 13762),integra ragione di opposizione preventiva agli atti esecutivi exart. 617, primo comma, cod. proc. civ. (orientamento consolidato: ex plurimis, Cass. 28/09/2020, n. 20351; Cass. 30/01/2020, n. 2240; Cass. 04/04/2018, n. 8402; Cass.25/02/2016, n. 3707; Cass. 19/10/2015, n. 21080); la Corte territoriale, valutando nel merito il gravame, ha dunque deciso su una sentenza non appellabile, giusta il disposto dell’art. 618, terzo comma, cod. proc. civ.; va pertanto accolto il motivo di ricorso e, cassata la sentenza impugnata, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con dichiarazione di inammissibilità de gli appell i propostidal Ministero della Giustizia e da [OSCURATO:SOCIETA].; in osservanza del principio di soccombenza, le spese del giudizio di appello e del presente grado vanno poste a carico degli allora appellanti Ministero della Giustizia e da [OSCURATO:SOCIETA]. e tra di loro in solido, stante l’evidente identità di posizione processuale; r.g. n. 24380/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibili gli appelli proposti dal Ministero della Giustizia e da [OSCURATO:SOCIETA].. Condanna il Ministero della Giustizia ed [OSCURATO:SOCIETA]., tra loro in solido,alla refusione in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di appello , liquidate in euro 5.000 (cinquemila) per compensi professionali, oltre al rimborso del contributounificato, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Condanna il Ministero della Giustizia ed [OSCURATO:SOCIETA]., tra loro in solido,alla refusione in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità , liquidate in euro 3.000 (tremila) per compensi professionali, oltre al rimborso del contributounificato, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di le