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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 dicembre 2016

Cassazione n. 12018/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11732/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DNGDNL69P1OH5010) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 23255/2016 depositata il 14/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Premesso che: il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23255/2016, pubblicata in 14.12.2016, accogliendo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza n. 36848/2012, con la quale il Giudice di pace di Roma aveva rigettato la domanda di accertamento della non debenza, da parte del suddetto, del canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per gli anni 2007 e 2008, in relazione alle griglie ed alle intercapedini ubicate in [OSCURATO:PERSONA] n.46.

Secondo il giudice di seconde cure non poteva dirsi dovuto il canone in discussione in assenza di concessione; avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un motivo, al quale ha resistito lo Zampano con controricorso; la ricorrente e lo Zampano hanno depositato memoria. la causa è stata posta in decisione all'udienza camerale del 24.1.12023; con l'unico motivo di ricorso - denunciando la violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, in combinato disposto con l'art. 16 del Regolamento del Comune di Roma in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la ricorrente assume che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che, non essendo stata nel caso concreto rilasciata concessione alcuna che legittimasse il pagamento del canone, la somma richiesta a tale titolo dall'ente comunale non fosse dovuta; Rilevato che: la questione del giudicato al quale ha fatto riferimento il controricorrente va esaminata con priorità in ragione della sua natura pregiudiziale; a fronte del rigetto dell'eccezione di giudicato, operato dalla Corte di appello sul presupposto della mancata prova del passaggio in giudicato delle sentenze prodotte dallo Zambrano, il controricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale;tuttavia, la questione di giudicato - rilevabile di ufficio - assume rilievo con riferimento alla sentenza n. 15728/2017 del Tribunale di Roma, allegata alla memoria ex art. 378 c.p.c., e corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato, resa tra le stesse parti, che ha escludo la debenza del COSAP per l'anno 2012; detto giudicato appare rilevante rispetto al presente giudizio, posto che nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass.17223/2020) e, ancora, che nel caso di specie il fatto costitutivo del diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire il COSAP è il medesimo per tutte le annualità, ossia la presenza di griglie o intercapedini in corrispondenza del condominio al quale appartiene la cantina dell'odierno resistente; nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito (Cass. 1534/2018; Cass. 12754/2022; Cass.S.U. 13916/2006); trattandosi di questione rilevata di ufficio appare necessario instaurare un contraddittorio tra le parti (cfr. Cass.S.U. 13916/2006) che, a seguito delle successive modifiche legislative del giudizio di cassazione, non è più effettuabile, per i giudizi camerali divenuti la regola, con la discussione nella pubblica udienza; occorre dunque assegnare un termine alle parti ex art. 384, terzo comma, c.p.c. riservando la decisione sulla questione di giudicato, assegnando al Procuratore Generale ed alle parti termine di 60 gg. dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione PQM Visto l'art.384 c.p.c.

Riserva la decisione sulla questione di giudicato, assegnando al Procuratore Generale ed alle parti termine di gg.60 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in Cancelleria di osservazioni sulla questione ivi sollevata d'ufficio.

Si comunichi.

Così deciso il 24 gennaio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11732/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DNGDNL69P1OH5010) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 23255/2016 depositata il 14/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Premesso che: il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23255/2016, pubblicata in 14.12.2016, accogliendo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza n. 36848/2012, con la quale il Giudice di pace di Roma aveva rigettato la domanda di accertamento della non debenza, da parte del suddetto, del canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per gli anni 2007 e 2008, in relazione alle griglie ed alle intercapedini ubicate in [OSCURATO:PERSONA] n.46. Secondo il giudice di seconde cure non poteva dirsi dovuto il canone in discussione in assenza di concessione; avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un motivo, al quale ha resistito lo Zampano con controricorso; la ricorrente e lo Zampano hanno depositato memoria. la causa è stata posta in decisione all'udienza camerale del 24.1.12023; con l'unico motivo di ricorso - denunciando la violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, in combinato disposto con l'art. 16 del Regolamento del Comune di Roma in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la ricorrente assume che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che, non essendo stata nel caso concreto rilasciata concessione alcuna che legittimasse il pagamento del canone, la somma richiesta a tale titolo dall'ente comunale non fosse dovuta; Rilevato che: la questione del giudicato al quale ha fatto riferimento il controricorrente va esaminata con priorità in ragione della sua natura pregiudiziale; a fronte del rigetto dell'eccezione di giudicato, operato dalla Corte di appello sul presupposto della mancata prova del passaggio in giudicato delle sentenze prodotte dallo Zambrano, il controricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale;tuttavia, la questione di giudicato - rilevabile di ufficio - assume rilievo con riferimento alla sentenza n. 15728/2017 del Tribunale di Roma, allegata alla memoria ex art. 378 c.p.c., e corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato, resa tra le stesse parti, che ha escludo la debenza del COSAP per l'anno 2012; detto giudicato appare rilevante rispetto al presente giudizio, posto che nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass.17223/2020) e, ancora, che nel caso di specie il fatto costitutivo del diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire il COSAP è il medesimo per tutte le annualità, ossia la presenza di griglie o intercapedini in corrispondenza del condominio al quale appartiene la cantina dell'odierno resistente; nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito (Cass. 1534/2018; Cass. 12754/2022; Cass.S.U. 13916/2006); trattandosi di questione rilevata di ufficio appare necessario instaurare un contraddittorio tra le parti (cfr. Cass.S.U. 13916/2006) che, a seguito delle successive modifiche legislative del giudizio di cassazione, non è più effettuabile, per i giudizi camerali divenuti la regola, con la discussione nella pubblica udienza; occorre dunque assegnare un termine alle parti ex art. 384, terzo comma, c.p.c. riservando la decisione sulla questione di giudicato, assegnando al Procuratore Generale ed alle parti termine di 60 gg. dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione PQM Visto l'art.384 c.p.c. Riserva la decisione sulla questione di giudicato, assegnando al Procuratore Generale ed alle parti termine di gg.60 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in Cancelleria di osservazioni sulla questione ivi sollevata d'ufficio. Si comunichi. Così deciso il 24 gennaio 2023
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