CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 24677/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/09/2018 del tribunale di Nuoro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 27 settembre 2018, il tribunale di Nuoro condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 279 comma 1 del Dlgs. 152/06. 2.Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto appello attraverso due motivi di impugnazione. 3. Con riguardo al primo, ha rappresentato il mancato ricorso alla procedura di cui agli artt. 318 bis e ss. [OSCURATO:PERSONA]. 152/06, atteso che il fatto ascritto consiste nella mancata acquisizione di una autorizzazione amministrativa e quindi sussistevano i presupposti per la cd. oblazione amministrativa citata. 4. Con il secondo motivo rappresenta la mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen. 5. Preliminarmente, atteso che è stato formalmente proposto atto di appello rispetto a sentenza di condanna alla pena della ammend,a come tale solo ricorribile per cassazione, va precisato che secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997 (dep. 26/01/1998 ) Rv. 209336 - 01 Nexhi; in tal senso, tra le altre, anche sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017 (dep. 16/05/2018) Rv. 273149 - 01 Lomagistro; sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013 Rv. 257481 - 01 Ercolano.), «in tema di impugnazioni, il precetto di cui al 5^ comma 'dell'art. 568 c.p.p., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del nomen iuris non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta 'etichetta', abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità». In altri termini, la conversione è ammessa quando il mezzo di impugnazione corrisponda, ad onta dell'erronea indicazione del nomen iuris, alla effettiva volontà dell'interessato e non anche quando quest'ultimo abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, dovendo in quest'ultimo caso dichiararsi inammissibile l'impugnazione. Nel caso in esame, dai contenuti dei motivi proposti, espressivi di vizi tipici del ricorso per cassazione, emerge la sostanziale proposizione del medesimo, con relativa necessaria conversione. E' opportuno comunque anche precisare che a seguito di tale conversione, le censure dell'atto di impugnazione devono essere esaminate entro il perimetro consentito per il tipico mezzo di impugnazione che si viene qui a considerare.6. In ordine al primo motivo, si premette che la procedura estintiva richiamata in ricorso, prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] del d.lgs. 152\06, introdotta con la legge 68\2015, consente, con modalità analoghe a quelle stabilite dalle disposizioni che regolano la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (d.lgs. 19 dicembre 1994, n.758), di pervenire alla definizione delle contravvenzioni sanzionate dal d.lgs. 152\06 (artt. 318-bis — 318-octies). L'art. 318-bis, in particolare, limita l'applicazione della procedura alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal d.lgs. 152\06 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Va aggiunto, stante la concreta fattispecie inerente solo il mancato rilascio di una formale autorizzazione poi sopravvenuta, che la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, prevista dagli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006, può applicarsi tanto alle condotte esaurite - come tali dovendosi intendere quelle prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore - quanto alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l'illecito commesso prima dell'emanazione di prescrizioni (Sez. 3 - , Sentenza n. 36405 del 18/04/2019 Ud. (dep. 26/08/2019 ) Rv. 276681 - 01). La procedura in esame, inoltre, non è affatto obbligatoria, come già questa Corte ha avuto modo di precisare (da ultimo Cass. sez. 3 n. 5576 del 9 febbraio 2023, non massimata; Sez. 3 - , n. 49718 del 25/09/2019 Rv. 277468 - 01; Sez. 3, n. 38787 del 8/2/2018, [OSCURATO:PERSONA], non nnassimata) e si è espressamente statuito che in tema di reati ambientali, l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale (Sez. 3 - , n. 49718 del 25/09/2019 Ud. (dep. 06/12/2019 ) Rv. 277468 - 01). In tale contesto, emerge che l'imputato non ha alcun titolo per lamentare la mancata adozione della procedura, attesa la inesistenza di un obbligo specifico in capo agli accertatori di provvedervi, né, tanto meno, di informare i soggetti controllati della possibilità di farvi ricorso. E in assenza, ancor di più, trattandosi di una procedura incentrata su attività degli organi accertatori, di un analogo obbligo a carico del giudice, come paventato dal ricorrente attraverso l'invocazione di una necessaria sospensione del processo " per dare corso alle procedure introdotte nel TUA dagli artt. 318 bis e ss. e così consentire previo pagamento dell'oblazione amministrativa l'estinzione del reato".Piuttosto, l'imputato, avrebbe potuto, in assenza di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore, richiedere comunque l'ammissione all'oblazione di cui alla procedura in parola, in misura ridotta. A tale ultimo riguardo il motivo è peraltro generico, in assenza di ogni deduzione in ordine a qualsiasi domanda di in proposito avanzata. 7. Anche il secondo motivo è inammissibile, in assenza della domanda di applicazione della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen., come emerge dal non contestato riepilogo dele conclusioni formulate dalla difesa e in assenza di specificazioni sulla stessa proposizione della richiesta. 8. . Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual