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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28144/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 14 ottobre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 217 legge fall.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta punibilità del prevenuto anche a titolo di colpa; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - alla misura della pena accessoria; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo del reato è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, oltre ad essere motivo inedito; Considerato che i motivi di ricorso relativi all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed alla misura della pena sono entrambi manifestamente infondati posto su entrambi i punti la motivazione della corte territoriale è palesemente priva di manifesti vizi logici; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile non avendo la stessa fornito contributo alcuno limitandosi a presentare le proprie conclusioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile.

Così deciso, in Roma il 15 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 14 ottobre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 217 legge fall.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta punibilità del prevenuto anche a titolo di colpa; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - alla misura della pena accessoria; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo del reato è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, oltre ad essere motivo inedito; Considerato che i motivi di ricorso relativi all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed alla misura della pena sono entrambi manifestamente infondati posto su entrambi i punti la motivazione della corte territoriale è palesemente priva di manifesti vizi logici; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile non avendo la stessa fornito contributo alcuno limitandosi a presentare le proprie conclusioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2
Sentenza Cassazione n. 28144/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris