CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 01378/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8977/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 371 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta-H e dife' a~tiaawavvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] a 251 C/o [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1125/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 27/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal cons. Lina RUBINO. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1125/18 emessa dalla Corte di Appello di Messina, pubblicata il 27.12.2018, che, accogliendo il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado revocava la condanna del Piccione al pagamento di euro 23.493,37 in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Resiste il Piccione con controricorso. 3.In punto di fatto, i ricorrenti riferiscono che: -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ottenevano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo per oltre 28.000 euro per il pagamento di prestazioni professionali sulla base di un riconoscimento di debito sottoscritto dal Piccione e prodotto in causa; - il Piccione proponeva opposizione, non contestando di aver sottoscritto la dichiarazione di debito ma affermando di averla sottoscritta perché tratto in inganno dai Barbuscia sull'effettiva portata della stessa; deduceva inoltre un errore di calcolo che gli opposti riconoscevano; il tribunale revocava il decreto e condannava il Piccione a pagare oltre 23.000 C in confronti di [OSCURATO:PERSONA] mentre rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA]; - l'appello del Piccione, in relazione al quale si costituivano il [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede del defunto [OSCURATO:PERSONA],nonché gli altri eredi del [OSCURATO:PERSONA] veniva accolto: con la sentenza qui impugnata, la Corte d'appello di Messina rigettava la domanda dei Barbuscia, ritenendo che, formulando la richiesta di ammissione di prova testimoniale, gli appellati avessero perso il rilievo dall'onere probatorio conseguente alla produzione del riconoscimento di debito (e che, non essendo stata ammessa la prova testimoniale, anche perché non erano stati indicati tempestivamente i testimoni,, la domanda dei Barbuscia volta al pagamento delle prestazioni professionali svolteì fosse rimasta priva di prova in ordine all'effettivo svolgimento delle prestazioni stesse). 4. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. Vi è memoria dei ricorrenti che si limita a riprodurre le conclusioni introduttive del ricorso. Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1988 c.c. in relazione all'articolo 360 primo comma numero 3 cod. proc. civ., per avere i giudici di secondo grado ritenuto che i signori Barbuscia avrebbero implicitamente rinunciato al vantaggio dell'inversione dell'onere della prova accordato dall'articolo 1988 cod. civ. chiedendo l'ammissione della prova per testi nel corso del giudizio di primo grado. Sostengono di non aver mai rinunciato al predetto vantaggio dell'inversione dell'onere della prova ed alla correlata presunzione di esistenza del rapporto fondamentale derivante dalla dichiarazione di ricognizione del debito a firma del Piccione. Segnalano che la corte d'appello riconduce questa rinuncia al fatto che essi abbiano formulato (per mero scrupolo, nella ricostruzione dei ricorrenti) richiesta di ammissione della prova testimoniale, poi non ammessa per mancata indicazione tempestiva dei testimoni. Mancherebbe, nella loro ricostruzione, una prova inequivocabile della volontà di rinunciare, in quanto la mera richiesta di ammissione di una prova testimoniale non può considerarsi di per sé idonea a manifestare alcuna consapevole volontà di rinunciare al vantaggio della dispensa dall'onere probatorio prevista dall'articolo 1988 cod.civ., esprimendo semplicemente un atteggiamento processuale di prudenza. Nel caso di specie, sostengono che la prova era stata richiesta solo per far fronte alle eccezioni e contestazioni svolte dall'opponente, che aveva articolato una sua specifica prova testimoniale oltre aver chiesto l'interrogatorio formale dei creditori. Aggiungono peraltro che il Piccione non aveva affatto contestato l'esistenza del rapporto professionale con i Barbuscia nel periodo in considerazione, affermando al contrario, senza fornirne la prova, di aver regolarmente corrisposto loro quanto dovuto per prestazioni professionali. 2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2702 cod. civ.7 in relazione all'articolo 360 primo comma numero 3 cod. proc. civ. / per avere i giudici di secondo grado omesso di valutare le risu tanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado, ed in particolar modo le dichiarazioni confessorie contenute negli scritti difensivi del Piccione, che aveva pienamente riconosciuto l'esistenza del rapporto fondamentale deducendo senza provare di aver pagato quanto dovuto, e l'efficacia di piena prova fino a querela di falso della dichiarazione proveniente dallo stesso, sottoscritta in data 13/10/2000. Nella ricostruzione dei ricorrenti, anche a voler prescindere dalla questione della rinuncia alla dispensa dall'onere probatorio, è lo stesso Piccione, con il suo comportamento processuale, che riconosce l'esistenza del rapporto: non nega di aver sottoscritto H riconoscimento di debito prodotto in atti dai ricorrenti, non prova di essere stato tratto in inganno nel sottoscriverlo e quindi risultano ugualmente provati sia il rapporto fondamentale che il credito, mentre non è stato provato, dal Piccione, l'adempimento del debito stesso. 3. Con il terzo motivo deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 132 cod. proc. civ. e 118 disposizioni di attuazione/ in relazione all'articolo 360 primo comma numero 4 cod. proc. civ., per avere i giudici di secondo grado offerto una motivazione meramente apparente o comunque perplessa e incomprensibile. In particolare, i ricorrenti sostengono che la Corte d'appello si sarebbe richiamata a due precedenti di legittimità sulla rinuncia alla dispensa dell'onere probatorio, uno più risalente, più rigido (Cass. n. 7787 del 2010), ed uno successivo, più elastico (Cass. n. 11790 del 2016), senza in motivazione esplicitare quale sarebbe la rispondenza di quei precedenti alla fattispecie in esame e senza neppure spiegare perché, tra i due contrastanti orientamenti, ha scelto di aderire al primo e più risalente orientamento, peraltro riferito ad un caso diverso da quello in esame in quanto in quel caso c'era stato un formale disconoscimento della firma. 4. Va premesso che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, la cui esistenza si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. n. 20689 del 2016). 5. Tuttavia, l'intero ricorso deve ritenersi complessivamente inammissibile, per l' eccessiva genericità che non consente di verificare la fondatezza dalle censure all'esattezza in diritto, non in astratto ma applicata alla fattispecie in concreto sottoposta all'esame della corte di merito, della soluzione prescelta dalla corte d'appello, che ha considerato il comportamento processuale dei ricorrenti come manifestazione della volontà di non avvalersi del predetto riconoscimento e dall'altro ha escluso, al contrario, che dal comportamento anche processuale del Piccione emergesse la conferma del riconoscimento delle proprie obbligazioni. 6. Essi non riportano con precisione, infatti, quale fosse il contenuto del riconoscimento, né inseriscono una indicazione che consenta una immediata reperibilità di esso nei fascicoli di parte, in violazione dell'art. 366 n. 6 cod.proc. civ. e neppure riportano i capitoli di prova dei quali i ricorrenti avevano chiesto l'ammissione, non consentendo in tal modo di verificare se la prova testimoniale avesse ad oggetto l'esistenza del riconoscimento, o le circostanze ivi indicate, o fatti diversi, in replica ad una eccezione altrui. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contribut