CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36665/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 15349/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all' art. 110 e 648 c.p. (capo a), 81, 110 c.p. 2 e 4 commi 1 e 2 lett. a) e 7 L. 895/1967 nonché 23 commi 3 e 4 L. 110/1975 (capo b), 110, 628 commi 1 e 3 n. 1, 628 comma 3 n. 3 bis e 61 n. 5 c.p. (capo c) e 605 comma 1 e 61 n. 2 c.p. (capo d), deducendo: - vizio di motivazione in relazione all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato sequestro di persona non considerando che la privazione della libertà personale della vittima era durata per il tempo strettamente indispensabile alla rapina; - vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all' art. 628 comma 3 n. 3 bis c.p. - vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, a suo dire eccessivo specie in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi proposti sono generici, aspecifici, meramente reiterativi di profili già disattesi dalla corte di appello con congrua motivazione e, comunque, manifestamente infondati. La corte di appello con motivazione adeguata e priva di aporie logico-giuridiche ha correttamente argomentato quanto alla configurabilità del reato di sequestro di persona in ragione della lunga durata (circa 40 minuti) della privazione della libertà personale dell' autista del camion che trasportava la merce sottratta, privazione protrattasi per un tempo superiore a quello necessario per la consumazione della rapina. La motivazione della corte di appello non si appalesa, poi, né carente né illogica né contraddittoria nella parte in cui i giudici territoriali hanno ritenuto configurabile le contestate aggravanti ed hanno confermato il trattamento sanzionatorio, rilevando come l'imputato non era meritevole di una pena più mite in ragione dei numerosissimi, gravissimi e specifici precedenti penali. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle