CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 23657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 20 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Asti il 21 dicembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il travisamento delle prove in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. (in luogo di quello ex art. 712 cod. pen.), è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente ha omesso il confronto: si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata sulle ragioni che non hanno consentito la derubricazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., ostandovi l'omessa narrazione delle - effettive - modalità di acquisto della merce che impedisce ab origine la riqualificazione; ritenuto che la Corte territoriale ha aderito al consolidato orientamento della Corte di cassazione, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P