CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 26300/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 settembre 2022, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 26.2.2018 in stato di custodia cautelare in carcere e successivamente dal 27.6.2018 in regime di arresti domiciliari fino al 15.9.2O.8 in esecuzione dell'ordinanza dal Gip del Tribunale di Roma emessa in relazion reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, poi confermata dal Tribunale di Roma in sede di riesame. In particolarerl'istante era stata tratta in arresto insieme al compagno [OSCURATO:PERSONA] in quanto i Carabinieri di Fondi avevano notato un noto pregiudicato, tale Gugliotta, avvicinarsi al bar Cronosfera gestito dal Simonelli ed ove la Rimmel lavorava come cameriera, chiamare e farsi aprire per poi essere trovato in possesso di cucchiaino e bilancino di precisione; all'interno poi del contenitore della spazzatura sito nel cortile interno e privato del bar venivano rinvenuti gr. 51 di cocaina. Successivamente il Gup del Tribunale di Roma( all'esito di rito abbreviat9, condannava la Rimmel/ unitamente al Simonelli/alla pena di anni tre, mesi sei e giorni 20 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa. La Corte d'appello di Roma/ con sentenza in data 17.10.2019, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva assolto l'imputata per non aver commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale ekdopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando a carico dell'istante condotte definite come "gravemente imprudenti ed idonee a dar causa e/o concorrere all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare". 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo, deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 314 cod.pen. nell'avere la Corte territoriale escluso il riconoscimento dell'indennizzo richiesto in ragione della dedotta e presunta consapevolezza in capo alla Rimmel della presenza dello stupefacente all'interno del contenitore della spazzatura nel- cortile interno del bar Cronosfera, ravvisando in tale consapevolezza l'integrazione del dolo e/o colpa grave di cui all'art. 314 cod . proc. pen.Assume che la Corte territoriale ha omesso di dare un'adeguata ed esaustiva motivazione circa le ragioni di rigetto dell'istanza di riparazione dell'ingiusta detenzione. Peraltro dagli atti non è emersa la prova che la Rimmel fosse a conoscenza della presenza dello stupefacente all'interno del cortile del bar Cronosfera. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. Con particolare riferimento alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa, come è noto, può essere di due tipi: extraprocessuale (frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale), ovvero processuale (auto- incolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi). E', in particolare, suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). Si è altresì affermato che nei reati contestati in concorso o per partecipazione ad associazioni criminali vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010 Rv. 249237 - 01; Sez. 4 n. 4159/2009; si veda pure Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 - 01: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui ntervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate").2. Ebbene, premessi tali principi, la Corte territoriale, adombrando la possibilità che la condotta della Rimmel potesse integrare un'ipotesi di connivenza ( in ciò richiamando la sentenza di assoluzione in appello) e ritenendo che a carico dell'istante possano configurarsi condotte gravemente imprudenti e idonee a dar causa all'adozione della misura non ha, tuttavia, puntualmente individuato come i sia estrinsecata detta condotta, da quali elementi la stessa risulti evincibile né tantomeno ha indicato l'efficacia causale di detta condotta rispetto all'adozione della misura cautelare. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Roma cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti r