CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09847/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 27 / 03/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 26883 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26883del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MNTGLM 43R11 G273J ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Stefano(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70P17 C871G ) PRISINZANO Michele (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 69S03 C067L ) PAPPALARDO Antonino (C.F.: PPPNNN 66H20 C067E ) rappresentati e difes i dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 68B18 G273C ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 80A03 G273T) AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),che agisce per il tramite e per conto del [OSCURATO:PERSONA] denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SRDFNC 69R09 G273L ) -controricorrenti- nonché Ric. n. 26883/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 14 AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE (C.F.: non in- dicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore [OSCURATO:PERSONA] (PA) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- resen. 770/2022, pubblicata in data 4 ottobre 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. (che ha poi assunto la denominazione di IRFIS- Finanziaria per lo sviluppo della [OSCURATO:SOCIETA].), sulla base di un contratto di mutuo stipulato per atto pubblico, ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione immobiliare, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].. Sono intervenuti nella procedura esecutiva altri creditori ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., alla quale è poi subentrata l’Agenzia delle Entrate –Riscossione: AdER; AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.).Il giudice dell’esecuzione ha ordinato la ven- dita solo di alcuni dei cespiti oggetto del pignoramento, conte- stualmente disponendo la liberazione degli altri. I cespiti posti in vendita sono stati aggiudicati in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per il prezzo di € 158.000,00) ed è stato emesso il decreto di trasferimento. La società debitrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di quattromotivi. Resistono con distinti controricorsi: a)[OSCURATO:PERSONA], Anto- nino Pappalardo e [OSCURATO:PERSONA]; b) AMCO - [OSCURATO:PERSONA]. n. 26883/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 14 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per il tramite e per conto del [OSCURATO:PERSONA] denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, rappre- sentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione dell’art. 100 c.p.c.; violazione dell’ art. 112 c.p.c. ; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; omesso esame di fatto decisivo de- dotto in giudizio. Art. 360, 1° comma, nn.3, 4, 5 c.p.c. ». La società ricorrente sostieneche « Nel procedimento di oppo- sizione l’Irfis e la Amco si sono costituite, chiedendo il suo ri- getto e che quindi fosse mantenuto fermo il decreto di trasferi- mento per il corrispettivo di € 158.000. È, di contro, evidente che le stesse avrebbero avuto un preciso interesse giuridico, concreto ed attuale ad aderire all’opposizione proposta dalla Comed… … L’impugnata sentenza del Tribunale di Termini non solo non contiene alcuna pronuncia esplicita sul punto, ma ha infine condannato la Comed a rifondere ad Irfis e ad Amco le spese di giudizio … … Se ne desume che il Tribunale ha preso in considerazione ed ha valutato positivamente le inammissibili deduzioni di Irfis ed Amco, che invece non potevano trovare ingresso per difetto di interesse» Il motivo è in parte inammissibileed in parte manifestamente infondato. 1.1L’eccezione di violazione dell’art. 112 c.p.c., per omissione di pronuncia sull’eccezione di difetto di interesse ad agire, è in Ric. n. 26883/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 14 radice inammissibile, trattandosi di eccezione di carattere me- ramente processuale, laddove, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, «il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito» (ex multis: Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013, Rv. 628214 – 01 ; Sez. 2, Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018, Rv. 647132 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018, Rv. 651158 –01; Sez. 3, Sentenza n. 10422del 15/04/2019, Rv. 653579 – 01 ). 1.2La sussistenza dell’interesse delle società creditrici a par- tecipare al giudizio è, d’altronde, incontestabile, trattandosi di litisconsorti necessarie,tale qualifica rivestendo, per giurispru- denza a dir poco consolidata, tutti i creditori partecipanti, a qualunque titolo, all’espropriazione nel cui corso è adottato l’atto che sia reso oggetto di opposizione formale. Va, quindi, senz’altro esclusa anche la dedotta violazione dell’art. 100 c.p.c.. 1.3Il contenuto delle difese di dette società creditrici litiscon- sorti necessarie e, pertanto, la posizione processuale da esse assunta in relazione al merito dell’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., non potrebbe essere, comunque, in nessun caso sindacabile, sotto il profilo dell’interesse ad agire, in quanto si tratta di valutazioni di opportunità difensive ad esse riservate, oltre a dipendere, come è ovvio, dalla stessa valutazione rela- tiva alla effettiva fondatezza, in diritto, dell’opposizione avan- zata. Ed è appena il caso di osservare – essendo un dato del tutto intuitivo –che le società creditrici possono ben avere interesse, anche di fatto, alla conferma del decreto di trasferimento, che consente loro di accedere immediatamente alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, mentre, in caso di revoca di detto decreto, l’esito di una successiva vendita resterebbe Ric. n. 26883/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 14 comunque aleatorio, sia nell’anche nel quantum ricavabile dalla vendita stessa. 1.4Sulla base di quanto fin qui esposto, è del pari evidente che la condanna dell’opponente soccombente, in virtù dell’integrale rigetto della sua opposizione, al rimborso delle spese di lite in favore delle litisconsorti necessarie che si erano costituite in giudizio ed avevano chiesto il rigetto dell’opposizione, costitui- sce piana, corretta ed incensurabile applicazione, da parte del tribunale, dell’art. 91 c.p.c., che sancisce il cd. principio della soccombenza. 2. Con il secondo motivo si denunzia « Vi olazione degli artt.2912- 2915, 2919, 2929 c.c. ; violazione degli artt. 496, 503, 504, 586 c.p.c.; falsa applicazionedegli artt. 156 - 161 e 617 c.p.c.Art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4 c.p.c.». La società ricorrente deduce che«l’immobile trasferito agli ag- giudicatari … … è del tutto diverso da quello pignorato …; la netta difformità deriva [proprio] dalla c.d. riduzione del pigno- ramento originario attuata con l’ordinanza del G. es. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiaratamente emessa in applicazione dell’art.496 c.p.c.». Il motivo è manifestamente infondato. 2.1Il tribunale ha disatteso il motivo di opposizione in esame, rilevando –del tutto correttamente – che i beni immobili di cui era stata ordinata la vendita e che erano stati oggetto dell’ag- giudicazione e del conseguente decreto di trasferimento erano esattamente quelli ancora assoggettati al vincolo del pignora- mento, a seguito della riduzione dello stesso disposta dal giu- dice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 496 c.p.c., con provvedi- mento che (dopo il frazionamento catastale dei cespiti origina- riamente pignorati) aveva escluso dal suddetto vincolo una se- rie di unità immobiliari, ormai catastalmente autonome, suc- cessivamente disponendo, altresì, che nell’ordinanza di vendita fosse chiarito che il bene in vendita risultava « intercluso e al Ric. n. 26883/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 14 fine di consentire l’accesso al medesimo sarà necessario costi- tuire una servitù di passaggio carrabile sul terreno distinto al fg. 42, p.lla 638 non in vendita». Ha precisato che i suddetti provvedimenti erano stati emessi anni prima dell’aggiudicazione, su istanza della stessa società debitrice esecutata, e non erano stati oggetto di alcuna oppo- sizione nei termini. Ha, in sostanza, ritenuto che eventuali censure rispetto ai sud- detti provvedimenti avrebbero dovuto essere fatte valere tem- pestivamente con l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., impugnando l’ordinanza di riduzione del pi- gnoramento el’ordinanza di vendita, cosa che non era avve- nuta, con ciò essendosi determinata la sanatoria di ogni even- tuale vizio. 2.2 Tanto premesso, risulta, in primo luogo, manifestamente destituita di fondamento la tesi della società ricorrente, secondo la quale l’ordinanza di riduzione del pignoramento sarebbe vi- ziata da nullità insanabile, ovvero sarebbe addirittura giuridica- mente inesistente e, come tale, la sua (pretesa) illegittimità sa- rebbe denunciabile senza limiti di tempo. 2.2.1Di certo, una siffatta qualificazione giuridica dei (pretesi) vizi della suddetta ordinanza non potrebbe essere ricollegabile alla circostanza che sia stato posto in vendita un beneintercluso e senza accesso, non esistendo alcuna disposizione di legge che lo vieta, ed essendo stata data adeguata notizia della situazione nell’ordinanza di vendita e nella relativa pubblicità. 2.2.2 Neanche potrebbe attribuirsi rilievo, nel medesimo senso, al fatto che il bene posto in vendita, aggiudicato e tra- sferito,non coincideva con quello oggetto dell’originario pigno- ramento, in quanto ciò costituiscel’inevitabile conseguenza del frazionamento catastale dei cespiti originariamente pignorati e della riduzione del pignoramento solo ad alcune delle autonome unità immobiliari derivanti da detto frazionamento. Ric. n. 26883/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 14 2.2.3L’eventuale inopportunità, o finanche la (pretesa) illegit- timità dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione che hanno disposto il frazionamento dei beni pignorati e la successiva ri- duzione del pignoramento ai sensi dell’art. 496 c.p.c., con esclusione dal vincolo di alcune delle autonome unità immobi- liari catastali derivanti dal suddetto frazionamento, non costi- tuisce certo causa di nullità insanabile della procedura esecu- tiva, onde avrebbe dovuto essere fatta necessariamente fatta valere con una tempestiva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso quei provvedimenti, come so- stanzialmente ritenuto dal tribunale. 2.3D’altra parte, le unità immobiliari oggetto di frazionamento che non sono state poste in vendita erano state espressamente liberate dal pignoramento; di conseguenza, non sarebbe stato in alcun modo possibile disporne la vendita unitamente a quelle ancora assoggettate al relativo vincolo. Sono, allora, manifestamente infondate anche le censure con le quali si fa riferimento alla nozione di vendita di aliud pro alio, denunciando una pretesa illegittimità della vendita e del trasfe- rimento all’aggiudicatario di un bene sostanzialmente diverso da quello in orine oggetto del pignoramento. Una volta avvenuto il frazionamento catastale dei cespiti origi- nariamente pignorati e disposta la liberazione dal pignoramento di alcune delle unità immobiliari (divenute autonome sul piano catastale) derivanti da tale frazionamento, sono rimaste legit- timamente assoggettate al pignoramento solo le residue unità immobiliari (anch’esse dotate di autonomo identificativo cata- stale, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata), le quali sono state poste in vendita, aggiudicate e trasferite agli aggiudicatari. Quindi, nella specie, è stata, del tutto correttamente, disposta la vendita, proprio ed esattamente,dei beni (ancora) assogget- tati al pignoramento, cui hanno fatto seguito l’aggiudicazione e Ric. n. 26883/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 14 il trasferimento degli stessi, come, ovviamente ed inevitabil- mente, avviene in tutti i casi in cui è disposta una riduzione del pignoramento ai sensi dell’art. 496 c.p.c.. 2.4È, infine, appena il caso di osservare che la giurisprudenza di questa Corte in ordine al cd. vizio di aliud pro alio (al quale la società ricorrente fa più volte riferimento) nella vendita for- zata,a tutto concedere, riguarda la corrispondenza tra il bene oggetto dell’ordinanza di vendita e quello in concreto trasferito all’aggiudicatario (nell’ottica della tutela dell’acquirente), non certo la corrispondenza tra il bene oggetto del pignoramento e quello di cui è disposta la vendita, soprattutto se ciòavvenga, come nella specie, a seguito di un frazionamento catastale e di una successiva riduzione dello stesso pignoramento ai sensi dell’art. 496 c.p.c., disposti sulla base di provvedimenti non più contestabili in quanto non impugnati tempestivamente con l’op- posizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.. 3. Con il terzo motivo si denunzia « V iolazione dell’ art. 490 c.p.c.nel testo vigente alla data del 26-2-2015 e nel testo at- tualmente in vigore. Violazionedegli artt. 13 e 23 del D.L. 27 - 6-2015 n. 83 convertito in l. 6-8-2015 n. 132. Violazione dell’art. 161 quater disp. att. al c.p.c. Art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4 c.p.c.». La società ricorrente sostiene di avere denunciato, con la sua opposizione, che era stata omessa la pubblicità straordinaria disposta con l’ originaria ordinanza di vendita del 26 febbraio 2015 (in particolare, sarebbe stata completamente trascurata la pubblicazione nei quotidiani “La Repubblica”, il “Giornale di [OSCURATO:SOCIETA]”, “Quotidiano di [OSCURATO:SOCIETA]”, nel quindicinale di informazioni “Rivista aste giudiziarie” e nel c.d. “Postal target”).Contesta , altresì, che il tribunale avrebbe respinto tale motivo di opposi- zione, perché,a suo avviso, alla vendita forzata dovrebbe ap- plicarsi il nuovo testo dell’art. 490 c.p.c., introdotto con l’art. 13 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con Ric. n. 26883/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 14 modifiche in legge6 agosto 2015 n. 132 , mentre la vendita era stata disposta anteriormente e, quindi, ad essa erano applicabili le disposizioni previgenti. Il motivo è inammissibile. In realtà, come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, il tribunale ha rigettato il motivo di oppo- sizione cui fa riferimento la società ricorrente sulla base di due diverse ed autonome rationes decidendi, entrambe da sole suf- ficienti a sostenere la decisione. Oltre all’applicabilità della nuova formulazione dell’art. 490 c.p.c. ai nuovi esperimenti di vendita fissati successivamente alla data del 27giugno 2015, anche se in caso di ordinanza di vendita emessa anteriormente, ha, infatti, rilevato che erano state, comunque, disposte «con circolare del 19.2.2018, nuove modalità in tema di pubblicità degli avvisi di vendita, prescri- vendo, in particolare, che le stesse “troveranno applicazione con riferimento sia alle ordinanze di delega emesse successiva- mente alla pubblicazione della presente circolare, sia con ri- guardo alle ordinanze di delega già emesse prima di tale data”», il che implicava «una rettifica delle formalità pubblici- tarie in precedenza impiegate, disponendone l’operatività non solo alle ordinanze di delega da emettere, ma altresì a quelle già adottate». In altri termini, anche a prescindere dalla ragione di una imme- diata e diretta applicabilità della nuova formulazione dell’art.490 c.p.c. (con una soluzione la cui correttezza può qui, per- tanto, lasciarsi inesplorata), il tribunale ha, comunque, affer- mato che l’originaria ordinanza di vendita era stata in concreto modificata, proprio con riguardo alle forme di pubblicità straor- dinaria, sulla base di una circolare generale emessa dal giudice dell’esecuzione, da intendersi come provvedimento valido per tutte le procedure esecutive in corso. Ric. n. 26883/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 14 Questa ratio decidendi, autonoma e da sola sufficiente a soste- nere la decisione impugnata sul punto in contestazione, non risulta oggetto di specifiche censure: di conseguenza, il motivo di ricorso in esame è da ritenere, per ciò solo, inammissibile. 4.Con il quarto motivo si denunzia « V iolazione degli artt. 568, 569 e 586 c.p.c.in relazione anche all’art. 108 l. fallimentare . Violazionedell’art. 113 c.p.c. Violazione dell’ art. 12 delle dispo- sizioni sulla legge in generale.Art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4 c.p.c.». La società ricorrente deduce di avere chiesto vanamente al giu- dice dell’esecuzione la sospensione della vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c.in quanto il prezzo offerto sarebbe stato, a suo dire,di gran lunga inferiore a quello giusto e sostiene che il relativo motivo di opposizione avverso il decreto di trasferi- mento, comunque emesso, sarebbe stato respinto dal tribunale con il mero ed acritico richiamo di una «giurisprudenza alquanto restrittiva della S.C.», che contesta. Il motivo è infondato. 4.1In primo luogo, il richiamo operato dalla società ricorrente alla sostituzione dell’originario professionista delegato per la vendita, per «gravi e ripetute irregolarità riscontrate nella ge- stione delle deleghe conferite» che avevano «compromesso il rapporto di fiducia» con il giudice dell’esecuzione, risulta gene- rico, in quanto non specifica adeguatamente tutte le irregolarità ritenute rilevanti a tal fine dal giudice dell’esecuzione, né in quale eventuale maniera esse abbiano influito sullo sviluppo della procedura. Comunque, per quanto riferito nel ricorso in merito a tali irre- golarità, certamente non si tratta di circostanze che possano essere considerate illeciti fattori perturbativi esterni rispetto al regolare procedimento di vendita, come tali rilevanti ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. Ric. n. 26883/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 14 4.2Per ogni altro profilo, è sufficiente rilevare che la decisione impugnata risulta del tutto conforme, sui punti in contesta- zione, al consolidato indirizzo di questa Corte in materia esecu- tiva (di recente ribadito anche sotto il profilo della non assimi- labilità delle discipline della liquidazione concorsuale ed indivi- duale, così escludendosi l’applicabilità alla seconda delle con- clusioni raggiunte per la prima), che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare, secondo il quale «il “prezzo giu- sto” –rilevante, ex art. 586 c.p.c., ai fini del potere di sospen- sione della vendita –è quello ottenuto all ’ esito di una sequenza procedimentale della fase liquidatoria svolta in maniera con- forme alle regole che la presidiano (cioè, in assenza di fattori devianti o interferenze illegittime incidenti sulla formazione del prezzo), con la conseguenza che esso non si identifica con il valore di mercato del bene, a cui fa, invece, riferimento l’art. 108 L.F., dovendo, peraltro, escludersi un’applicazione analo- gica di quest’ultima norma in ragione della disomogeneità strut- turale della fase liquidativa delle due tipologie di procedure, de- rivante da una diversità di disciplina costituente legittima ma- nifestazione della discrezionalità del legislatore, con conse- guente manifesta infondatezza della questione di legittimità co- stituzionale del menzionato art. 586 c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 3887 del 12/02/2024, Rv. 670097 – 01 ; in prece- denza, sui presupposti per la sospensione della vendita ai sensi dell’art. 596 c.p.c., in senso conforme, ex multis: Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 18451 del 21/09/2015, Rv. 636807 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 11116 del 10/06/2020, Rv. 658146 – 03 ; Sez. 3, Ordinanza n. 1639 del 19/01/2023, Rv. 666983 – 02 ; Sez. 3, Ordinanza n. 24913 del 21/08/2023, Rv. 668755 -01). 5.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con ri- guardo ai soli controricorrenti aggiudicatari. Ric. n. 26883/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 14 Nulla è, invece, a dirsi in ordine alle spese del giudizio , per quanto riguardal’intimata AMCO -[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (che agisce per il tramite e per conto del [OSCURATO:PERSONA]- stinato denominato “[OSCURATO:PERSONA]” ed è rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), che non ha svolto regolare attività difensiva. Infatti, in caso di proposizione del ricorso e/o del controricorso a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art.77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il contro- ricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del le- gale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr., ex multis: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2033 del 25/01/2022, Rv. 663749 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021, Rv. 662207 –01; Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021, Rv. 660237 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del27/02/2017, Rv. 643163 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 –01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. Ric. n. 26883/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 14 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 –01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 –01). Nella specie, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.ha partecipato alla presente fase del giudizio per il tramite della sua rappresentante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(asseritamente, in virtù di procura notarile del 4 maggio 2021,a rogito del Dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Milano, Reper- torio 50575/23300) che, a sua volta,si è costituita in persona dellafunzionaria [OSCURATO:PERSONA], la quale si è qualifica ta procu- ratrice (quindi rappresentante volontaria) della stessa in virtù di procura rilasciata in data 5agosto 2022, con atto in autentica del dott. [OSCURATO:PERSONA], Notaio in Mestre, Rep. 44415 Racc. 16818 (in tale qualità la Angelini ha sottoscritto il mandato di- fensivo). Le indicate procure non sono state però prodotte in giudizio e neppure si rinvengono agli atti legittimamente a disposizione del Collegio al momento della decisione. Il controricorso per AMCO -[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è,pertanto, inammissibile. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liqui- dandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Ric. n. 26883/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 14 di 14 Si dà atto della sussistenza dei presuppost