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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 13731/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 novembre 2022 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia del Tribunale di Locri del 15 dicembre 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione al novellato art. 590-bis cod. pen., lamentando che, in assenza di proposizione della querela da parte della persona offesa, i giudici di merito avrebbero erroneamente omesso di pronunciare sentenza di improcedibilità del reato per difetto di querela.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato, atteso che, alla stregua di quanto evincibile dal provvedimento impugnato, la persona offesa si è costituita parte civile e non ha mai revocato tale scelta processuale.

Trova applicazione, allora, in termini troncanti, il principio affermato da questa Corte di legittimità per cui la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (così, espressamente, Sez. 3, n. 27147 del 90/05/2023, S., Rv. 284844-01).

3. All'inammissibilità del ricorso secilue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. IM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 novembre 2022 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia del Tribunale di Locri del 15 dicembre 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione al novellato art. 590-bis cod. pen., lamentando che, in assenza di proposizione della querela da parte della persona offesa, i giudici di merito avrebbero erroneamente omesso di pronunciare sentenza di improcedibilità del reato per difetto di querela. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato, atteso che, alla stregua di quanto evincibile dal provvedimento impugnato, la persona offesa si è costituita parte civile e non ha mai revocato tale scelta processuale. Trova applicazione, allora, in termini troncanti, il principio affermato da questa Corte di legittimità per cui la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (così, espressamente, Sez. 3, n. 27147 del 90/05/2023, S., Rv. 284844-01). 3. All'inammissibilità del ricorso secilue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024
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