CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26213/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dal difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara che, in data 10/12/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentata estorsione, condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed euro duemila di multa nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile che liquidava in euro duemila. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione per mancanza o mera apparenza della stessa in relazione alla dedotta carenza di prova in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato. La difesa sostiene che la sentenza impugnata ha omesso di fornire risposta allo specifico motivo di gravame che lamentava la mancata considerazione della deposizione testimoniale del V. Isp. [OSCURATO:PERSONA] quale prova a discarico con riguardo alla ricorrenza dell'elemento psicologico. I giudici d'appello, inoltre, hanno apoditticamente ritenuto che il ricorrente non avesse mai contestato le dichiarazioni della p.o. circa l'attuazione di condotte minacciose dal momento che il Badin non aveva fornito alcuna diversa ed alternativa lettura dei fatti a giudizio. In contrasto con quanto sostenuto in sentenza, la difesa evidenzia che, alla luce delle dichiarazioni del teste di P.g. [OSCURATO:PERSONA], risulta che nessun effettivo accordo di vendita era intercorso tra le parti e che sussisteva un obbligo di restituzione del veicolo da parte del Fiore in favore del prevenuto, circostanza avvalorata dal fatto che il denunziante non ha fornito la prova dell'esborso in favore dell'imputato della somma di euro tremila quale prezzo pattuito per l'acquisto dell'autovettura. Il travisamento in cui sono incorsi i giudici di merito ha carattere decisivo in quanto ha portato erroneamente ad escludere che il Badin avesse un ragionevole diritto al possesso del veicolo e a sostenere la finalizzazione della condotta all'ottenimento di un profitto ingiusto in luogo di ricondurre il fatto nella fattispecie ex art. 393 cod.pen. 2.1.1 Aggiunge il difensore che la Corte territoriale ha reso una motivazione solo apparente in ordine alle doglianze difensive circa l'attendibilità delle dichiarazioni della parte civile, recepite in assenza del rigoroso vaglio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ed ignorando le incongruenze emerse nella ricostruzione della vicenda a giudizio, anche con riguardo alla condotta strumentale, in relazione alla quale la sentenza impugnata assume l'assenza di contestazione da parte del prevenuto. Inoltre, i giudici d'appello non hanno fornito risposta circa l'alternativa qualificazione giuridica quale tentativo di ragion fattasi e hanno ignorato la doglianza relativa all'esclusione dell'aggravante ex art. 629, eL comnna 2, cod.pen., ritenuta dal primo giudice nonostante l'assenza di prova circa il concorso di altri soggetti nella fattispecie ascritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Nel primo motivo d'appello (pag. 3) il difensore dell'imputato, a sostegno dell'alternativo inquadramento dei fatti nel paradigma dell'art. 393 cod.pen., ha espressamente evocato le dichiarazioni del teste di P.g. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito in dibattimento che nel corso delle indagini era emerso che l'autovettura che il denunziante assume di aver acquistato "doveva essere ridata indietro, o meglio c'era un accordo di restituzione" e che dalla verifica effettuata presso la banca dati dell'ACI intestataria del mezzo risultava non la madre dell'imputato ma una società di leasing. Siffatte dichiarazioni, che incidono direttamente sulla causale della condotta estorsiva a giudizio ed appaiono dirimenti al fine dell'analisi sul dolo, non risultano oggetto di vaglio da parte del primo giudice mentre la Corte d'Appello ha sinteticamente ritenuto la "pretestuosità della pretesa del prevenuto alla restituzione del mezzo o alla dazione della somma di tremila euro", aggiungendo che "la tesi di un possibile diverso accordo legittimante la pretesa del prevenuto è stata introdotta solo dall'appellante difensore". 1.1 Osserva la Corte che siffatta motivazione non appare congruente con la natura del gravame che faceva carico ai giudici d'appello, a fronte della mancata valutazione delle dichiarazioni del teste di P.g. da parte del primo giudice, di un compiuto apprezzamento delle stesse al fine di saggiare la plausibilità della tesi difensiva. In detta prospettiva è irrilevante che l'imputato non abbia personalmente accreditato un'alternativa ricostruzione dei fatti, trattandosi di scelta processuale neutra in ipotesi, quale quella a giudizio, in cui risultino acquisite fonti probatorie i cui contenuti si prestano ad interpretazioni potenzialmente incompatibili con la tesi accusatoria. A detto proposito la necessità di una più pregnante verifica dei presupposti fattuali della condotta contestata emerge dalle stesse dichiarazioni del denunziante, richiamate a pag. 2 della sentenza di primo grado, laddove il Fiore ha asserito che l'atteggiamento dell'imputato era cambiato una volta appreso della cessione dell'autovettura a terzi poiché lo stesso sosteneva " che io la macchina la dovevo riportare a lui prima di venderla, dovevo interpellare lui se la voleva riprendere", pur escludendo che vi fossero stati accordi a tale riguardo. 2. Questa Corte nella sua massima espressione nonnofilattica ha chiarito che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02), sicché l'assenza di un adeguato scrutinio sul punto a fronte di espressa devoluzione del ricorrente impone l'annullamento della sentenza impugnata, previo assorbimento delle residue censure, con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio. 2.1 Al giudice di rinvio è dennandata altresì, la regolannentazione delle spese tra le parti giacché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base al quale il relativo onere va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Rv. 276627; n. 25469 del 23/04/2014, Rv. 262561). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia. Così