CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 15473/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA]- SETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso il rigetto del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 611, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il decreto in data 17/9/2021 della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato il decreto in data 09/06/2021 del Tribunale di Enna che aveva rigettato l'istanza di sospensione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per la durata di cinque anni, con versamento di mille euro di cauzione e statuizioni accessorie. Deduce:1.1. "Violazione di legge: 1.1. violazione dell'art. 14 comma 2-ter D.Lgs. n. 159/2011 per erronea applicazione e/o interpretazione del requisito della persistenza della pericolosità sociale; 1.2. violazione di legge per omessa e/o apparente motivazione su attualità e persistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. 1.3. violazione dell'art. 14, comma 2 ter D.Ivo n. 159/2011 per omessa e/o incompleta istruttoria". Il ricorrente evidenzia che le informazioni acquisite dal tribunale davano atto della carcerazione sofferta dal prevenuto dal 18/02/2014 al 08/02/2020, «non rilevando elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'istante, diversi da quelli già rassegnati in sede di adozione del provvedimento di prevenzione». Secondo la difesa, sulla base di tale presupposto, i giudici di merito avrebbero dovuto escludere la persistenza della pericolosità sociale, in mancanza di ulteriori significativi elementi. Si assume, dunque, che i giudici di merito hanno confermato la pericolosità sociale sulla base dei medesimi elementi posti a base dell'originario provvedimento dì applicazione della misura dì prevenzione, sul presupposto che la presunzione di appartenenza all'associazione a delinquere di tipo mafioso potesse essere superata soltanto con l'allegazione da parte del prevenuto di elementi dai quali evincere la rescissione dei legami con il sodalizio criminoso. Sulla base di tale rilievo, si denuncia la violazione dell'art. 14, comma 2-ter, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 111 del 30/11/2017 (dep. il 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01) che, invece, pretendono l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale, che non può essere ricavata soltanto sulla scorta dei precedenti penali di Schillaci, soprattutto in presenza di un lungo periodo di detenzione medio tempore sofferto dal prevenuto. 1.2. Violazione di legge per assenza di motivazione in ordine alla richiesta di revoca della cauzione. A tal proposito si denuncia la mancata indicazione degli elementi sulla base dei quali la Corte di appello ha escluso che per Schillaci fosse impossibile adempiere all'obbligo di versare la cauzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il ricorrente lamenta fondatamente la mancanza della motivazione in punto di sussistenza del presupposto della attualità della pericolosità sociale, quale condizione di legittimità della misura applicata. 1.2. A tal riguardo va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno chiarito che «ai fini dell'applicazione di misure di 2 ik9v, 3. Ne, prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto (In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità)», (Sez. U, Sentenza n. 111 del 30/11/2017 Cc., dep. il 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01). Con tale pronunciamento, le Sezioni Unite, hanno spiegato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità così che, l'applicazione di presunzioni, deve ritenersi limitata a soli casi eccezionali dovendosi invece sempre valutare le condizioni concrete sussistenti al momento dell'applicazione della misura. Lungo il solco della "progressiva erosione dell'attendibilità" della presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo, le Sezioni Unite hanno altresì valorizzato e richiamato il «costante monito sull'importanza della valutazione del singolo caso, desumibile in particolare dalla pronuncia della Corte cost. n. 291 del 2013, che ha posto in discussione la natura insuperabile di tale presunzione dichiarando l'illegittimità costituzionale dell' art. 15, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Con tale pronuncia si è imposta la considerazione della detenzione intercorsa medio tempore, come elemento di fatto di possibile modifica dello status quo ante, precisandosi che tale accadimento non può essere considerato indifferente rispetto alle possibili modifiche delle scelte di fondo dell'interessato, proprio in ragione del principio rieducativo sotteso alla potestà statuale di applicazione ed esecuzione della pena, la cui esclusione minerebbe i connotati essenziali del patto sociale in argomento e la cui portata generale impone la considerazione di tale elemento di fatto anche nell'ipotesi di pericolosità derivante da elementi di appartenenza a strutture associative. La connessione con tale accadimento intermedio, nel corso dell'esecuzione della misura, ha quindi imposto una valutazione in concreto della persistenza della pericolosità, anche nell'ipotesi di vincolo associativo accertato in precedenza», (Cfr. Sez. Unite, cit.). Quanto espresso dalle Sezioni Unite è stato ulteriormente specificato con l'affermazione del principio di diritto secondo il quale «ai fini dell'applicazione della mìsura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, sicché, a fronte di elementi positivi denotanti l'abbandono di logiche criminali di appartenenza all'associazione, l'applicazione della misura nei confronti di soggetti già detenuti per lunghi periodi temporali non può essere fondata sulla presunzione di permanenza desunta dalla condotta precedente alla pronuncia di condanna emessa nel separato giudizio penale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il decreto impugnato, rilevando l'omessa valutazione da parte della corte di appello di una nota della D.I.A. attestante che il ricorrente svolgeva regolare attività lavorativa e che non risultavano circostanze successive alla sua scarcerazione idonee ad evidenziarne la pericolosità sociale)», (Sez. 2, Sentenza n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526 - 01). In tale sentenza, in particolare, è stato chiaramente spiegato che «a fronte di elementi positivi denotanti l'abbandono di logiche criminali di appartenenza ad associazione criminali, l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di soggetti già detenuti per lunghi periodi temporali non può essere fondata sulla presunzione di permanenza desunta dalla condotta precedente la pronuncia di condanna emessa nel separato giudizio penale». Torna utile richiamare ulteriori principi affermati dalla Corte di cassazione nel precisare che ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione: - «è onere del giudice di verificare la sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale tenendo in considerazione l'evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena. (In motivazione la Corte ha specificato che, sebbene non possa attribuirsi unico o decisivo rilievo al buon comportamento carcerario, peraltro doveroso, non può ignorarsi lo sforzo profuso dal condannato per precostituirsi le condizioni del reinserimento nella società legale, palesato, ad esempio, dalla dedizione allo studio, dalla coltivazione dei rapporti parentali e dall'assunzione di uno stile di vita improntato al rispetto delle persone e delle istituzioni)», (Sez. 5, Sentenza n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500 - 01); 4 A00,.à - «è onere del giudice compiere l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale in rapporto altre indicatori fondamentali, costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise», (Sez. 2, Sentenza n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937 - 01). 1.3. I principi di diritto sin qui richiamati risaltano come i giudici di merito siano incorsi nel vizio di violazione di legge, per un duplice ordine di motivi, tra loro correlati. In primo luogo, hanno fondato il giudizio di attualità della pericolosità sociale sulla base delle condanne riportate dal prevenuto, così fondando la decisione sulla mera presunzione della stabilità del vincolo associativo e di conseguente appartenenza del prevenuto alla criminalità organizzata, pur in presenza di un lungo periodo di detenzione sofferto da Schillaci. A ciò si aggiunga che tale presunzione è stata posta a fondamento della decisione pur in presenza di elementi positivamente valutabili a favore di Schillaci, costituiti: dai benefici guadagnati per la buona condotta tenuta durante la detenzione, che, per quanto detto, deve ritenersi sintomatico del risultato di rieducazione e di risocializzazione che la pena ha sortito nei confronti del prevenuto; dalle informazioni assunte presso il DAP e presso l'Autorità di Pubblica sicurezza, dalle quali è emersa l'assenza di elementi attuali di pericolosità, diversi e ulteriori rispetto a quelli posti a base del provvedimento genetico della misura di prevenzione. Inoltre, i giudici di merito hanno omesso ogni indicazione circa l'attuale operatività del gruppo di criminalità organizzata cui Schillaci ha fatto originariamente parte e per il quale ha riportato le condanne valorizzate ai fini dell'attuale sussistenza della pericolosità sociale. 2. Da quanto esposto deriva l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio alla Corte di appello che provvederà a nuovo esame dell'attualità della pericolosità sociale alla luce dei principi di diritto sin qui enunciati. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di app