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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 04146/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6320/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.

Lazio sez.dist. di Latina n.4744/2019 depositata il 31/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 6320/2020 Numero sezionale 441/2026 Numero di raccolta generale 4146/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6320/2020 Numero sezionale 441/2026 Numero di raccolta generale 4146/2026 Data pubblicazione 24/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6320/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg. Lazio sez.dist. di Latina n.4744/2019 depositata il 31/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 6320/2020 Numero sezionale 441/2026 Numero di raccolta generale 4146/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 10/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6320/2020 Numero sezionale 441/2026 Numero di raccolta generale 4146/2026 Data pubblicazione 24/02/2026
Decreto Cassazione n. 04146/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris