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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 27263/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 12/04/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Macerata, in data 20/09/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 612, comma 2, 635, comma 1, cod. pen. e altro.

Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione al discostamento dal minimo edittale; il difensore chiedeva inoltre di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 175 comma 1 cod.proc.pen., non avendo potuto rispettare il termine decadenziale dell'impugnazione per causa di forza maggiore.

In data 16 maggio 2022 perveniva memoria con la quale il difensore si riportava ai motivi di ricorso.

Il motivo è inammissibile.

A prescindere dalla richiesta di rimessione ex art. 175 cod.proc.pen, ed anche a ritenere fondata la stessa, le doglianze difensive, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Più in particolare, la corte territoriale ha ampiamente motivato in punto di dosimetria della pena irrogata dal giudice di primo grado, ritendo che la stessa - di poco superiore al minimo edittale - fosse congrua rispetto alla gravità delle plurime condotte delittuose ed alla elevata intensità del dolo alla luce della incontestata ricostruzione dei fatti (v. pag. 2 della sentenza impugnata).

A fronte di tale motivazione, la presente censura è inammissibile, in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (v.

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Ed invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. ed una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (v.

Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 12/04/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Macerata, in data 20/09/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 612, comma 2, 635, comma 1, cod. pen. e altro. Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione al discostamento dal minimo edittale; il difensore chiedeva inoltre di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 175 comma 1 cod.proc.pen., non avendo potuto rispettare il termine decadenziale dell'impugnazione per causa di forza maggiore. In data 16 maggio 2022 perveniva memoria con la quale il difensore si riportava ai motivi di ricorso. Il motivo è inammissibile. A prescindere dalla richiesta di rimessione ex art. 175 cod.proc.pen, ed anche a ritenere fondata la stessa, le doglianze difensive, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Più in particolare, la corte territoriale ha ampiamente motivato in punto di dosimetria della pena irrogata dal giudice di primo grado, ritendo che la stessa - di poco superiore al minimo edittale - fosse congrua rispetto alla gravità delle plurime condotte delittuose ed alla elevata intensità del dolo alla luce della incontestata ricostruzione dei fatti (v. pag. 2 della sentenza impugnata). A fronte di tale motivazione, la presente censura è inammissibile, in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (v. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Ed invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. ed una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (v. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
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