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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00515/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.378/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1036/2024 depositata il 11/11/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia l’Agenzia del Demanio per chiedere l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sull’incremento di terreno di proprietà demaniale sul quale era stato edificato un capannone industriale; la società attrice espose che dalle mappe catastali risultava che una porzione del capannone e parte dell’area di pertinenza insistevano su area demaniale e, in particolare, sull’alveo del fiume Serio.

L’Agenzia del Demanio si costituì in giudizio ed eccepì, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che i terreni appartenessero allo Stato; nel merito, chiese il rigetto della domanda.

Il Tribunale autorizzò la chiamata in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che si costituì aderendo alle difese dell’Agenzia del Demanio.

1.1. Il Tribunale di Brescia dichiarò inammissibile la domanda per l’esistenza di un giudicato esterno.

1.2. Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello, censurando l’accoglimento dell'eccezione di giudicato, posto che lo stesso atterrebbe a fatti e presupposti diversi rispetto a quelli costitutivi del diritto di proprietà oggetto della domanda, ossia il possesso ventennale del terreno.

In particolare, la [OSCURATO:SOCIETA]. sostenne che il presunto giudicato vertesse sull’accertamento della natura demaniale o meno degli incrementi di terreno derivanti dal ritiro dell’alveo del fiume Serio, area sulla quale era stato edificato il capannanone.

1.3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio si costituirono in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.

1.4. La Corte di appello di Brescia, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettò l’appello, rilevando come nel procedimento avanti al TRAP di Milano, la Cogal avesse proposto domanda diretta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’acquisto della proprietà ai sensi dell’art. 942 c.c., sostenendo che l’abbandono dell’alveo fosse avvenuto per cause naturali; di conseguenza, ove si fosse accertato il naturale abbandono dell’alveo, la domanda di usucapione avrebbe dovuto essere proposta in quella sede, essendo collegata al preliminare accertamento tecnico.

La Corte di merito ritenne la domanda coperta da giudicato in quanto avente ad oggetto diritti assoluti, che si identificano e si esauriscono nel diritto stesso per il loro carattere autodeterminato e, cioè, per quanto riguarda i diritti reali, nel bene che ne costituisce l'oggetto.

Pertanto, una volta negata la sussistenza del diritto con sentenza passata in giudicato tra le stesse parti, era precluso pretenderne il riconoscimento sulla base di un diverso fatto costitutivo.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

2.1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio hanno resistito con controricorso.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il ricorso fosse inammissibile e/o manifestamente infondato ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 149 del 2022.

2.3. Alla proposta di definizione anticipata, regolarmente comunicata alle parti, è seguita la richiesta di decisione avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, va osservato che il ricorso è stato irritualmente notificato all’[OSCURATO:PERSONA] di Brescia anziché all’Avvocatura Generale dello Stato, che, ai sensi del R.D. n. 1612 del 1933, art. 1, comma 1, provvede alla difesa delle cause davanti alla Corte di Cassazione.

La notificazione è affetta da nullità, ex art. 11, comma 3, R.D. n. 1611 del 1933, ma è sanata, ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente rappresentata dall'Avvocatura Generale (cfr. Cass. Sez.

Un. 608/2015, Cass. n. 9411/2011, Cass. 4 ottobre 2013 n.22767 e Cass. Sez.

Un. 17207/2003).

2. Sempre in via preliminare, occorre altresì chiarire che nei procedimenti per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass.

S. U., n. 9611/2024).

3. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo mezzo, la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 e 934 s.s. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; secondo la ricorrente il giudicato esterno non riguardava i fatti costitutivi del diritto di proprietà, ovvero il possesso ventennale ma un mero accertamento tecnico relativo alla natura demaniale o meno dell’area su cui era sorto il capannone, ossia la verifica dello stato dei luoghi ove ha sede l’alveo del fiume Serio, per acclarare se esso, spostandosi dalla sua sede originaria, avesse dato luogo o no ad un fenomeno di accessione fluviale impropria tale da determinare l'acquisto a titolo originario dei fondi da parte della società esponente.

Tali questioni avrebbero, ad avviso della ricorrente, natura tecnica e sarebbero di competenza del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], innanzi al quale non avrebbe comunque potuto essere introdotto il giudizio di usucapione, avente ad oggetto la titolarità o meno del diritto reale in questione.

4. Con il secondo motivo di ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in ordine alla domanda di accertamento dell’usucapione, avendo la Corte distrettuale dichiarato l’inammissibilità dell'impugnazione in accoglimento della eccezione di giudicato. 4.1.Il primo motivo è infondato, con assorbimento del secondo.

La ricorrente, come risulta dall’esame della sentenza n. 4013/2016 delle Sezioni Unite (cfr. doc. 11, contenuto nella cartella di files denominata “fascicolo di primo grado 2” prodotta telematicamente dalla ricorrente) aveva proposto innanzi al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà a titolo originario, ai sensi dell’art. 942 c.c., delle porzioni di terreno ricadenti nell’alveo abbandonato dal fiume Serio, ipotizzando che l’abbandono fosse avvenuto per cause naturali.

La Corte d’appello ha correttamente ritenuto coperta da giudicato esterno la domanda di usucapione degli incrementi di terreno per cui è causa, poiché il precedente giudizio intercorso tra le medesime parti, definito con sentenza n. 4013/2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, aveva confermato la pronuncia del T.S.A.P. reiettiva della domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà delle porzioni di terreno per alluvione impropria, ex art. 942 c.c., ratione temporisvigente.

La statuizione impugnata è coerente con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui i diritti reali si identificano ex see non in base al titolo di acquisto, con la conseguenza che, restando invariato il rapporto reale posto a fondamento del petitum, il mutamento del titolo di acquisto allegato non importa novità dell'azione e non vale ad impedire l'operare della preclusione del giudicato (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 6627 del 08/07/1998, Rv. 517023, che ha confermato la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto la rivendica fondata sull'usucapione preclusa dal giudicato formatosi su precedente sentenza che aveva disatteso omologa pretesa fondata sulla cosiddetta alluvione impropria di cui all'art. 942 c.c.).

Atteso il carattere autodeterminato del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto - cioè del bene che ne costituisce l'oggetto - , nelle azioni ad essi relative la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto.

Ne consegue che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei su indicati diritti, sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di far valere ex novo il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo di acquisto. (Cass. n. 22591/2020; Cass. n. 1682/1991). 4.2.La censura èaltresì infondata nella parte in cui si deduce che la domanda di usucapione non avrebbe potuto essere proposta innanzi al Tribunale delle [OSCURATO:PERSONA], in quanto la ricorrente non si confronta con il principio secondo cui, ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell'alveo e/o alle sponde di corsi d'acqua pubblici, il criterio di discrimine sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21495 del 31/07/2024, Rv. 671986, che, nell’ambito di un giudizio in cui era stata proposta domanda di usucapione di un terreno coincidente con l'alveo di un torrente e le relative aree spondali, ha rigettato il ricorso, affermando la competenza del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della necessità di esperire un'indagine tecnica volta a stabilire se l'area rientrasse ancora nel demanio idrico ovvero avesse perso tale qualità per effetto del ritiro delle acque del torrente o di una sdemanializzazione tacita). 4.3.Sono infine irrilevanti sia il dedotto mutamento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla natura delle acque abbandonate dai fiumi per effetto dell’intervento umano, sia la novella che ha interessato gli artt. 942 e 947 c.c., intervenuta medio tempore, perché il giudicato sostanziale è intangibile anche rispetto allo ius superveniens, in base al principio del divieto del ne bis in idem, che ha un fondamentale rilievo per l'ordinamento giuridico, in quanto espressione della certezza del diritto (cfr., ex plurimis, Cass. Sez.

L, Sentenza n. 12701 del 12/12/1995, Rv. 49501; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4630 del 11/04/2000, Rv. 535590). 4.4.Per effetto dell’inammissibilità, o manifesta infondatezza, del primo motivo di ricorso, il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta l’omesso esame nel merito della propria domanda di usucapione, resta assorbito.

4.5. Rispetto alle dettagliate e puntuali argomentazioni evidenziate nella proposta ex art.380 bis c.p.c., la ricorrente si è limitata a chiedere la decisione del ricorso, senza nulla aggiungere alle proprie difese e limitandosi ad affermare di avere “interesse che codesta Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione decida il ricorso e, auspicabilmente, re melius perpensa, lo accolga”.

Come peraltro osservato da questa Corte, dinanzi ad una proposta di definizione del giudizio dettagliatamente e puntualmente motivata e di un’istanza che si riduce a chiedere la decisione del ricorso, non è necessario aggiungere altri argomenti (in proposito, v.

Cass. Sez. 3, 03/03/2015, n. 4228) che colliderebbero proprio con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesa all’introduzione dell’art. 380- bis c.p.c. (Cass. civile sez.

III, 07/06/2025, n.15219).

5. In conclusione, il ricorso va rigettato; consegue la condanna della ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di lite, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

6. Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal D. Lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4 c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende: Cass.

S.U. n. 27195/2023).

7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.

Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento a favore delle parti controricorrenti di una somma ulteriore di € 3.000,00 nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.378/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1036/2024 depositata il 11/11/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia l’Agenzia del Demanio per chiedere l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sull’incremento di terreno di proprietà demaniale sul quale era stato edificato un capannone industriale; la società attrice espose che dalle mappe catastali risultava che una porzione del capannone e parte dell’area di pertinenza insistevano su area demaniale e, in particolare, sull’alveo del fiume Serio. L’Agenzia del Demanio si costituì in giudizio ed eccepì, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che i terreni appartenessero allo Stato; nel merito, chiese il rigetto della domanda. Il Tribunale autorizzò la chiamata in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che si costituì aderendo alle difese dell’Agenzia del Demanio. 1.1. Il Tribunale di Brescia dichiarò inammissibile la domanda per l’esistenza di un giudicato esterno. 1.2. Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello, censurando l’accoglimento dell'eccezione di giudicato, posto che lo stesso atterrebbe a fatti e presupposti diversi rispetto a quelli costitutivi del diritto di proprietà oggetto della domanda, ossia il possesso ventennale del terreno. In particolare, la [OSCURATO:SOCIETA]. sostenne che il presunto giudicato vertesse sull’accertamento della natura demaniale o meno degli incrementi di terreno derivanti dal ritiro dell’alveo del fiume Serio, area sulla quale era stato edificato il capannanone. 1.3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio si costituirono in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello. 1.4. La Corte di appello di Brescia, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettò l’appello, rilevando come nel procedimento avanti al TRAP di Milano, la Cogal avesse proposto domanda diretta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’acquisto della proprietà ai sensi dell’art. 942 c.c., sostenendo che l’abbandono dell’alveo fosse avvenuto per cause naturali; di conseguenza, ove si fosse accertato il naturale abbandono dell’alveo, la domanda di usucapione avrebbe dovuto essere proposta in quella sede, essendo collegata al preliminare accertamento tecnico. La Corte di merito ritenne la domanda coperta da giudicato in quanto avente ad oggetto diritti assoluti, che si identificano e si esauriscono nel diritto stesso per il loro carattere autodeterminato e, cioè, per quanto riguarda i diritti reali, nel bene che ne costituisce l'oggetto. Pertanto, una volta negata la sussistenza del diritto con sentenza passata in giudicato tra le stesse parti, era precluso pretenderne il riconoscimento sulla base di un diverso fatto costitutivo. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. 2.1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio hanno resistito con controricorso. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il ricorso fosse inammissibile e/o manifestamente infondato ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 149 del 2022. 2.3. Alla proposta di definizione anticipata, regolarmente comunicata alle parti, è seguita la richiesta di decisione avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, va osservato che il ricorso è stato irritualmente notificato all’[OSCURATO:PERSONA] di Brescia anziché all’Avvocatura Generale dello Stato, che, ai sensi del R.D. n. 1612 del 1933, art. 1, comma 1, provvede alla difesa delle cause davanti alla Corte di Cassazione. La notificazione è affetta da nullità, ex art. 11, comma 3, R.D. n. 1611 del 1933, ma è sanata, ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente rappresentata dall'Avvocatura Generale (cfr. Cass. Sez. Un. 608/2015, Cass. n. 9411/2011, Cass. 4 ottobre 2013 n.22767 e Cass. Sez. Un. 17207/2003). 2. Sempre in via preliminare, occorre altresì chiarire che nei procedimenti per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass. S. U., n. 9611/2024). 3. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo mezzo, la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 e 934 s.s. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; secondo la ricorrente il giudicato esterno non riguardava i fatti costitutivi del diritto di proprietà, ovvero il possesso ventennale ma un mero accertamento tecnico relativo alla natura demaniale o meno dell’area su cui era sorto il capannone, ossia la verifica dello stato dei luoghi ove ha sede l’alveo del fiume Serio, per acclarare se esso, spostandosi dalla sua sede originaria, avesse dato luogo o no ad un fenomeno di accessione fluviale impropria tale da determinare l'acquisto a titolo originario dei fondi da parte della società esponente. Tali questioni avrebbero, ad avviso della ricorrente, natura tecnica e sarebbero di competenza del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], innanzi al quale non avrebbe comunque potuto essere introdotto il giudizio di usucapione, avente ad oggetto la titolarità o meno del diritto reale in questione. 4. Con il secondo motivo di ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in ordine alla domanda di accertamento dell’usucapione, avendo la Corte distrettuale dichiarato l’inammissibilità dell'impugnazione in accoglimento della eccezione di giudicato. 4.1.Il primo motivo è infondato, con assorbimento del secondo. La ricorrente, come risulta dall’esame della sentenza n. 4013/2016 delle Sezioni Unite (cfr. doc. 11, contenuto nella cartella di files denominata “fascicolo di primo grado 2” prodotta telematicamente dalla ricorrente) aveva proposto innanzi al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà a titolo originario, ai sensi dell’art. 942 c.c., delle porzioni di terreno ricadenti nell’alveo abbandonato dal fiume Serio, ipotizzando che l’abbandono fosse avvenuto per cause naturali. La Corte d’appello ha correttamente ritenuto coperta da giudicato esterno la domanda di usucapione degli incrementi di terreno per cui è causa, poiché il precedente giudizio intercorso tra le medesime parti, definito con sentenza n. 4013/2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, aveva confermato la pronuncia del T.S.A.P. reiettiva della domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà delle porzioni di terreno per alluvione impropria, ex art. 942 c.c., ratione temporisvigente. La statuizione impugnata è coerente con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui i diritti reali si identificano ex see non in base al titolo di acquisto, con la conseguenza che, restando invariato il rapporto reale posto a fondamento del petitum, il mutamento del titolo di acquisto allegato non importa novità dell'azione e non vale ad impedire l'operare della preclusione del giudicato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6627 del 08/07/1998, Rv. 517023, che ha confermato la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto la rivendica fondata sull'usucapione preclusa dal giudicato formatosi su precedente sentenza che aveva disatteso omologa pretesa fondata sulla cosiddetta alluvione impropria di cui all'art. 942 c.c.). Atteso il carattere autodeterminato del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto - cioè del bene che ne costituisce l'oggetto - , nelle azioni ad essi relative la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto. Ne consegue che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei su indicati diritti, sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di far valere ex novo il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo di acquisto. (Cass. n. 22591/2020; Cass. n. 1682/1991). 4.2.La censura èaltresì infondata nella parte in cui si deduce che la domanda di usucapione non avrebbe potuto essere proposta innanzi al Tribunale delle [OSCURATO:PERSONA], in quanto la ricorrente non si confronta con il principio secondo cui, ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell'alveo e/o alle sponde di corsi d'acqua pubblici, il criterio di discrimine sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21495 del 31/07/2024, Rv. 671986, che, nell’ambito di un giudizio in cui era stata proposta domanda di usucapione di un terreno coincidente con l'alveo di un torrente e le relative aree spondali, ha rigettato il ricorso, affermando la competenza del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della necessità di esperire un'indagine tecnica volta a stabilire se l'area rientrasse ancora nel demanio idrico ovvero avesse perso tale qualità per effetto del ritiro delle acque del torrente o di una sdemanializzazione tacita). 4.3.Sono infine irrilevanti sia il dedotto mutamento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla natura delle acque abbandonate dai fiumi per effetto dell’intervento umano, sia la novella che ha interessato gli artt. 942 e 947 c.c., intervenuta medio tempore, perché il giudicato sostanziale è intangibile anche rispetto allo ius superveniens, in base al principio del divieto del ne bis in idem, che ha un fondamentale rilievo per l'ordinamento giuridico, in quanto espressione della certezza del diritto (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 12701 del 12/12/1995, Rv. 49501; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4630 del 11/04/2000, Rv. 535590). 4.4.Per effetto dell’inammissibilità, o manifesta infondatezza, del primo motivo di ricorso, il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta l’omesso esame nel merito della propria domanda di usucapione, resta assorbito. 4.5. Rispetto alle dettagliate e puntuali argomentazioni evidenziate nella proposta ex art.380 bis c.p.c., la ricorrente si è limitata a chiedere la decisione del ricorso, senza nulla aggiungere alle proprie difese e limitandosi ad affermare di avere “interesse che codesta Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione decida il ricorso e, auspicabilmente, re melius perpensa, lo accolga”. Come peraltro osservato da questa Corte, dinanzi ad una proposta di definizione del giudizio dettagliatamente e puntualmente motivata e di un’istanza che si riduce a chiedere la decisione del ricorso, non è necessario aggiungere altri argomenti (in proposito, v. Cass. Sez. 3, 03/03/2015, n. 4228) che colliderebbero proprio con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesa all’introduzione dell’art. 380- bis c.p.c. (Cass. civile sez. III, 07/06/2025, n.15219). 5. In conclusione, il ricorso va rigettato; consegue la condanna della ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di lite, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 6. Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal D. Lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4 c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende: Cass. S.U. n. 27195/2023). 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento a favore delle parti controricorrenti di una somma ulteriore di € 3.000,00 nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titol
Sentenza Cassazione n. 00515/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris