CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20378/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni depositate in data 15 febbraio 2023 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha insistito, anche replicando alla Procura generale, sui motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza emessa in data 21 settembre 2021, riformava parzialmente, riducendo le sole pene principale e accessorie fallimentari, la sentenza del Tribunale bresciano, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. La sentenza impugnata veniva emessa a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Sezione della Corte di cassazione che, con sentenza n. 29 del 11/01/2021, aveva disposto procedersi al nuovo giudizio in appello, accogliendo il motivo di ricorso che aveva richiesto, con la restituzione nel termine per la presentazione dell'appello già ottenuta dalla Corte territoriale, anche che la parte fosse rimessa in termini quanto all'accesso al rito alternativo. Pasini chiedeva e otteneva in sede di giudizio di appello l'ammissione al rito abbreviato. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157, 158, 159 e 161 cod. pen. e dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe errato nel non dichiarare estinto il reato per prescrizione, non dovendo trovare applicazione la disciplina dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen. in malam partem quanto alla sospensione del termine di prescrizione, in quanto prevista per il solo caso di notifica dell'estratto contumaciale, dovendo, perché si verifichi l'effetto sospensivo, perfezionarsi la medesima. Inoltre, la sospensione del termine di prescrizione per l'emergenza sanitaria per Covid-19 sarebbe stata computata erroneamente in difetto di udienza nell'arco temporale fra 1'8 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione, per avere la Corte di appello apoditticamente ritenuto sussistenti le scritture contabili, oltre che disponibili da parte dell'imputato. La Corte territoriale avrebbe tralasciato che dall'istruttoria dibattimentale era emersa la prova che non l'imputato, bensì la figlia e il ragioniere, avessero la disponibilità delle scritture e che le scritture mancanti non fossero mai state redatte. La Corte, invece, attribuisce erroneamente, in quanto mai contestata a Pasini, la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili. 5. Il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. e 42 e 43, comma 1, e 40, comma 2, cod. pen. nonché vizio di motivazione conseguente. La Corte sarebbe incorsa in violazione di legge quanto alla natura dolosa della condotta attribuita a Pasini, rilevando il ricorrente come il dolo richiesto dalla contestazione risultasse essere quello specifico, e non generico, e come lo stesso non fosse stato logicamente comprovato in sentenza, sia per la distanza temporale fra le vendite di autovetture concluse nel luglio 2017, importate dall'estero e oggetto di interesse da parte della Guardia di Finanza, e la dichiarazione di fallimento; sia anche perché, se agli avanzi di magazzino del 2006 non seguiva la tenuta degli inventari per il 2007 e il 2008, alcun danno era stato procurato ai creditori tanto che solo due privati si insinuarono al passivo, cosicchè la sentenza impugnata dedurrebbe contraddittoriamente la prova del dolo di danneggiare i creditori. 6. Il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 217, comma 2, legge fall. e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato l'ipotesi della riqualificazione del delitto contestato in quello di bancarotta semplice documentale a titolo di colpa, dovendo ritenersi inadeguata per vizio di motivazione la prova del dolo specifico del pregiudicare i creditori e dell'ingiusto profitto, o anche quello generico. Dalla necessitata riqualificazione conseguirebbe la estinzione per prescrizione del reato. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 8. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando come infondata fosse la questione quanto alla intervenuta prescrizione, le censure relative al difetto di motivazione quanto alla disponibilità della documentazione risultassero versate in fatto, mentre quelle afferenti all'elemento soggettivo del reato risultavano non confrontarsi con la sentenza impugnata. In data 15 febbraio 2023 il difensore del ricorrente replicava a quelle del Procuratore generale, ribadendo che non vi era prova della notifica e quindi non è dato conoscere il dies a quo per la sospensione della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. \I\ 3 2. Il primo motivo è in parte manifestamente infondato, come ritenuto dalla Procura generale con condivisibili conclusioni sul punto, per altro fondato, ma in modo non decisivo. Va premesso che in tema di restituzione in termini, la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il suddetto rimedio per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali di condanna, nonostante la parziale abrogazione intervenuta ad opera dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci - in virtù del pregresso regime - alla data del 22 agosto 2014, stante la disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis della citata legge, inserito in essa dalla legge 11 agosto 2014, n. 118; con la conseguenza che, nel caso di accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per impugnare, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato per cui si procede, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione, atteso quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 175 (Sez. 5, n. 14001 del 03/02/2020 Martinaj, Rv. 279102 - 01; conf. N. 5981 del 2008 Rv. 239429 - 01, N. 39704 del 2015 Rv. 264767 - 01 ) . Nel caso di specie la Corte di appello in data 15 aprile 2015 ha rimesso in termini [OSCURATO:PERSONA] per proporre appello avverso la sentenza di primo grado, con ordinanza depositata il 21 aprile 2015 e notificata all'imputato il 20 maggio 2015, affermando che non risultava correttamente notificato l'estratto contumaciale né risultava aliunde che Pasini avesse avuto contezza della sentenza. Lo stesso attuale ricorrente riferiva che una notifica era stata effettuata ma a un indirizzo errato. Pertanto la Corte di appello riteneva sospeso il termine di prescrizione dal 23 gennaio 2012 al 20 maggio 2015, applicando l'art. 175, comma 8, cod. proc. pen. La tesi del ricorrente, che riteneva errata la decisione della Corte territoriale quanto alla ritenuta sospensione del termine di prescrizione, in vero risulta riferita dallo stesso ricorrente all'orientamento espresso da Sez. 3, n. 8713 del 02/12/2016, dep. 2017, Thiuone, Rv. 269158 - 01. Con tale ultima decisione la Corte di legittimità affermava che la previsione di cui all'ultimo comma dell'art.175 cod. proc. pen. - secondo cui, nell'ipotesi di restituzione nel termine concessa ai sensi del comma secondo del predetto articolo nella versione antecedente le modifiche operate dalla legge n. 67 del 2014, non si tiene conto, nel computo della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione - non è suscettibile di estensioni analogiche in malam partem, cosicchè non poteva ricomprendere, ai fini della sterilizzazione dei tempi di prescrizione, l'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione accerti, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., che la sentenza non è esecutiva per omessa notificazione, disponendone la rinnovazione. E' di tutta evidenza che tale principio non possa trovare applicazione nel caso di specie, in quanto riferito alla non estensibilità della sospensione ai casi di decisione del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in tema di non esecutività della sentenza per omessa notificazione. Nel caso in esame, invece, la Corte di appello ha provveduto in relazione all'istanza di restituzione nel termine in sede di cognizione ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. E bene, la Corte di appello, con l'ordinanza emessa ex art. 175 cod. proc. pen., accertava che la notifica non aveva però prodotto l'effetto di mettere effettivamente a conoscenza l'imputato della sentenza emessa, ipotesi applicabile al caso in esame. La Corte di merito ha quindi fatto buon governo dei principi in materia: ha infatti ritenuto sospeso il termine di prescrizione dal 23 gennaio 2012, data in cui era intervenuta la notifica dell'estratto contumaciale, fino al 20 maggio 2015, data di notifica dell'ordinanza di rimessione in termini. Trova dunque corretta applicazione la sospensione per anni tre, mesi quattro e giorni tre. Quanto, invece, alla sospensione emergenziale — introdotta per il contenimento della pandemia dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 — la censura è fondata in quanto si applica ai soli procedimenti in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Rv. 282431 - 01: in applicazione del principio la Corte ha ritenuto che la sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina emergenziale non operi nella fase intercorrente tra il deposito dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, e l'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello). Nel caso in esame, per quanto emerge dalla sentenza di appello, la sentenza era stata emessa dalla Corte di appello il 25 settembre 2015, dichiarata irrevocabile il 27 febbraio 2018, a seguito di istanza del difensore del 14 maggio 2020, quindi successiva al periodo di sospensione che andava dal 8 marzo 2020 al 11 maggio 2020, con ordinanza del Giudice dell'esecuzione dichiarata non esecutiva il 2 luglio 2020. In sostanza nell'arco temporale predetto non si svolgeva alcuna attività processuale né in sede di cognizione né in sede di esecuzione, né gli atti erano giunti presso questa Corte.Pertanto la sospensione prevista dalla legislazione emergenziale non trova applicazione al caso in esame e dunque sul punto specifico il motivo è fondato. Non di meno, però, a fronte della data di consumazione del reato coincidente con la data del fallimento intervenuta il 1 ottobre 2008, il termine a seguito di interruzione di anni dodici e mesi sei va scadere il 1 aprile 2021, al quale va aggiunto il periodo di sospensione ex art. 175, comma 8 cod. proc. pen. di anni tre, mesi quattro e giorni tre, cosicchè il reato si estinguerà alla data del 4 agosto 2024. Pertanto la parziale fondatezza del motivo non risulta decisiva. 3. Il secondo motivo è infondato. Pasini risponde di bancarotta fraudolenta documentale impropria, per aver, nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 1 ottobre 2008, distrutto o sottratto i libri e le scritture contabili, quali il libro giornale per gli anni 2007 e 2008, il libro inventari 2007, il libro dei beni ammortizzabili e le fatture di acquisto dal 2005 al 2008, le fatture di vendita 2007 e 2008, le schede contabili del 2005, 2007 e 2008, con la finalità di recare pregiudizio ai creditori e al fine di procurarsi ingiusto profitto, risultando la mancanza delle predette scritture tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari. Va inoltre evidenziato come nel caso in esame l'imputazione si riferisce alla sola condotta di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, consistente nella sottrazione e distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, mentre non è contestata quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Tanto premesso, non è censurabile la sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione operata all'esito dell'istruttoria. La Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, ha ritenuto provato che la sottrazione delle scritture contabili sia avvenuta da parte di Pasini, a seguito della restituzione della documentazione da parte del ragioniere Bovi, incaricato della tenuta della contabilità: il ragioniere riferiva che aveva dismesso il ruolo, proprio perché Pasini non era facilmente reperibile e perché la documentazione necessaria alla regolare tenuta delle scritture gli veniva consegnata in modo tardivo e incompleto.Bovi certamente aveva restituito alla figlia di Pasini le fatture del 2005 e 2006 e le schede contabili del 2005 in data 27 aprile 2007. La stessa Pasini negava di avere una competenza di gestione delle scritture contabili in azienda, se non per i registri vendita e acquisti. Da tutto ciò la Corte di appello traeva il convincimento non illogico che Pasini, ricevuta la documentazione contabile anche relativa agli anni precedenti ii suo mandato di amministratore, iniziato nel 2006, sottraeva le scritture contabili alla curatela. Tale ricostruzione viene 'attaccata' da parte del ricorrente: se il ragioniere lamentava la tardività e l'incompletezza della documentazione che Pasini doveva trasmettergli, non può da ciò che inferirsi che Bovi non aveva ricevuto documentazione, che quindi non poteva essere sparita. L'argomento, però, può incidere a fronte della non contestata irregolare tenuta delle scritture — bancarotta documentale generica — che la Corte di appello non prende in considerazione tanto che al fol. 9, si riferisce alla sottrazione delle scritture e non alla irregolare tenuta, risultando mancanti integralmente la contabilità di due esercizi del 2007 e del 2008, a ridosso del fallimento dell'ottobre di tale ultimo anno. Per altro, come emerge anche dalla sentenza di primo grado, non solo il mancato reperimento riguardava i libri degli anni precedenti rispetto all'amministrazione di Pasini, per i quali vi era prova della istituzione e mancato deposito da parte di Pasini alla curatela, ma anche la documentazione successiva non fu consegnata. Infatti già la Guardia di Finanza aveva accertato nel 2010, nel corso del controllo, l'assenza del libro giornale 2006-2007, dei libri dei beni ammortizzabili dal 2005 al 2008, del libro inventari del 2007. Pertanto correttamente la Corte territoriale evidenzia come Pasini avrebbe dovuto consegnare tutta la documentazione ricevuta da Bovi, nonché provvedere a depositare anche la documentazione successiva all'abbandono dell'incarico da parte di Bovi, relativamente al periodo della propria amministrazione, per il quale avrebbe dovuto istituire le scritture mancanti. D'altro canto, la correttezza in punto di diritto del ragionamento della Corte di appello si rinviene, per un verso nel principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, Sentenza n. 36870 del vi 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 - 01; conf. n. 709 del 1999 Rv. 212147 - 01, n. 11931 del 2005 Rv. 231707 - 01, n. 2812 del 2014 Rv. 258947 - 01). Per altro verso, la condotta di sottrazione è equivalente a quella di omessa istituzione delle scritture contabili. Pertanto, sia le scritture ricevute e non consegnate, che quelle non istituite o sottratte relative al periodo dell'amministrazione Pasini, integrano il delitto di bancarotta documentale cd. specifica. Infatti, per il consolidato insegnamento di questa Corte l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma 1 n.2 legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a "fortiori" ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252992). Infine, che Pasini fosse obbligato alla istituzione delle scritture contabili per gli anni della propria amministrazione, deriva dal relativo obbligo fino alla cessazione non solo sostanziale ma formale della società, dunque fino alla cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01; conf. n. 15516 del 2011 Rv. 250086 - 01, n. 35168 del 2005 Rv. 232572 - 01, n. 20911 del 2011 Rv. 250407 - 01, n. 4727 del 2000 Rv. 215985 - 01). Pertanto, in assenza di censure da travisamento, a fronte delle sentenze di merito che integrano la cd. doppia conforme sul punto, nonché per la conformità della sentenza impugnata alle ragioni di diritto, ne consegue la infondatezza del motivo. 4. Il terzo e quarto motivo, intimamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. La Corte di appello offre una motivazione più che congrua in ordine alle ragioni di sussistenza del dolo specifico per la cd. bancarotta documentale specifica. La finalità di pregiudicare i creditori e di trarre l'ingiusto profitto scaturisce, secondo la Corte territoriale, dalla volontà di evitare la ricostruzione dei movimenti societari, in particolare per gli anni a ridosso del fallimento, così impedendo l'individuazione della destinazione dei beni che certamente preesistevano in quanto molte auto erano in giacenza alla fine del 2006, anche di valore elevato, per complessivi 850mila euro, per altro tenendo in conto che nel 2007 era stata operata la predetta verifica dalla Guardia di finanza per importazioni di auto dell'estero senza pagamento dell'Iva; non a caso, osserva la Corte di appello, uno dei creditori insinuati è un fornitore di un'autovettura di elevato valore mai pagata. Tutti tali elementi conducevano in modo logico la Corte territoriale a ritenere che vi fossero adeguati indici di fraudolenza, nel senso di una volontà tesa a evitare la ricostruzione dei movimenti contabili per recare pregiudizio ai creditori e ingiusto profitto a sé o a altri. Pertanto corretta è la conclusione della Corte territoriale che dai predetti indici trae la prova della volontà di danneggiare i creditori e di trarre un ingiusto vantaggio, non consentendo di accertare quali fossero stati i movimenti contabili fin dalla fine del 2006, quando risultava una disponibilità di magazzino ingente di 850mila euro, evidentemente insufficiente a evitare l'insolvenza, con l'impossibilità di verificare la destinazione di tale patrimonio proprio per il mancato deposito della documentazione contabile. Anche il passaggio motivazionale nel quale, al primo capoverso del fol. 10, la Corte di appello rileva che debba essere esclusa la dimensione colposa della bancarotta semplice invocata dall'imputato, in ragione della volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari della fallita, chiarisce ulteriormente come sussistente un dolo diretto a impedire il recupero dei beni distratti in danno dei creditori. Ciò esclude, evidentemente, la configurabilità dell'art. 217 legge fall.. Infatti i delitti di bancarotta documentale fraudolenta specifica e semplice si distinguono per l'elemento soggettivo, la prima caratterizzata dal comprovato, nel caso in esame, dolo di recare pregiudizio ai creditori, essendo analoghe le condotte sotto il profilo materiale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252992). Cosicché anche i motivi terzo e quarto, a fronte della motivazione della Corte territoriale sul punto, sono infondati. 5. Ne c