CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20349/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 2 3 MAG. 2024 t-,72N [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Messina, con la quale la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. 2.1.11 ricorrente, con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., evidenziando che il magistrato estensore dell'ordinanza impugnata, componente la Corte d'Appello quale giudice dell'impugnazione, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto, è un componente del collegio giudicante in altro giudizio di appell, in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna a carico del ricorrente e di altri imputati, che costituisce il procedimento principale (procedimento denominato Knock down r.g.n.r. 6564/2018) di cui quello odierno costituisce uno stralcio. Il giudice estensore del provvedimento impugnato avrebbe dovuto astenersi, avendo partecipato ad un giudizio sui fatti concernenti l'imputato avvinti dal nesso della continuazione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio della motivazione in ordine alla affermazione dell'inammissibilità dell'appello. Il ricorrente, nell'atto di appello, aveva mosso specifiche doglianze concernenti l'affermazione della responsabilità per i fatti contestati e in ordine al trattamento sanzionatorio, chiedendo in subordine la qualificazione ai seni dell'art. 73 comma 5, d.P.R.309/1990. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Occorre innanzitutto evidenziare che le questioni concernenti l'incompatibilità del giudice possono essere proposte nel nostro ordinamento processuale penale esclusivamente mediante l'istituto della ricusazione. Costituisce, al riguardo, ius receptum il principio secondo il quale l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097-01; Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464-01; Sez.6, n. 12550 del 01/03/2016 Ud. (dep. 24/03/2016), Rv. 267419). Si è anche affermato che l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere Y, 62) tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen costituisce unicamente motivo neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021 Ud. (dep. 17/09/2021), Rv. 282136). L'interessato avrebbe dovuto, pertanto, ricusare il giudice, nelle forme e nei termini di legge. In assenza di ricusazione, la tematica sollevata dal ricorrente è priva di rilievo e non deve essere esaminata. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. L'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nell'atto d'appello, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno. Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha affermato che l'atto di appello riproduce doglianze in fatto, concernenti l'uso personale dello stupefacente, apodittiche e ripetitive, che non si confrontano con gli elementi che il giudice di primo grado ha posto alla base dell'affermazione della penale responsabilità. Il ricorrente, invece, si è limitato ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'alt 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. 3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo