CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40827/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Meriano) Rilevato che l'unico motivo dedotto appare generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque declinato in punto di mero fatto al fine di contestare la responsabilità per il reato contestato (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 set mbre 2024 Il consiglier estensore Il Pre79nte OrlV Jil opi Angelo stanzo DEPOWFATA gbil (GAS' TRA —6 s