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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:54
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61990J0243 - IT Avis juridique important | 61990J0243 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 4 FEBBRAIO 1992. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] E DONNE - [OSCURATO:PERSONA] - PENSIONI D'INVALIDITA - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-243/90. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-00467 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Politica sociale - Parità di trattamento degli uomini e delle donne in fatto di previdenza sociale - Campo d' applicazione ratione materiae della direttiva 79/7 - Sussidio per l' alloggio - Esclusione (Direttiva del Consiglio 79/7, art. 3, n. 1)

[OSCURATO:PERSONA]

L' art. 3, n. 1 della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, che definisce il campo di applicazione "ratione materiae" della direttiva, deve essere interpretato nel senso che non riguarda un regime di sussidio per l' alloggio il cui importo è calcolato con riferimento al rapporto tra un reddito teorico a cui ha diritto il titolare ed il suo reddito effettivo, ancorché criteri in ordine alla copertura di taluni rischi oggetto della direttiva, come la malattia o l' invalidità, siano presi in considerazione per la determinazione di tale reddito teorico. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-243/90, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad essa pendente tra

[OSCURATO:PERSONA]

e [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], Ex parte: [OSCURATO:PERSONA] domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori F.A.

Schockweiler, presidente di sezione, G.F.

Mancini e C.N.

Kakouris, giudici, avvocato generale: G. Tesauro, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, viste le osservazioni scritte presentate: - per la signora [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], solicitor, - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig.

J.E.

Collins, assistant treasury solicitor, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], QC, e [OSCURATO:PERSONA], barrister, - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della signora [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], barrister, del governo del [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione all' udienza del 26 settembre 1991, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 20 novembre 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 26 giugno 1990, pervenuta in cancelleria il 9 agosto successivo, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24). 2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una causa tra la signora [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla determinazione dell' importo di un sussidio per l' alloggio accordato all' interessata. 3 Dal fascicolo della causa principale emerge che nel [OSCURATO:PERSONA] viene erogato un sussidio per l' alloggio, a norma del [OSCURATO:PERSONA] 1986, alle persone il cui reddito effettivo è inferiore ad un reddito teorico chiamato "importo applicabile".

Uno dei fattori di maggiorazione per la determinazione di tale "importo applicabile" è costituito dal "supplemento di pensione più elevato" (in prosieguo: il "supplemento") concesso, fra gli altri, alle persone che vivono sole, hanno un' età di almeno 60 anni ed inferiore ad 80 anni e fruiscono di una o più prestazioni previdenziali, fra cui, in particolare, una pensione di invalidità. 4 La pensione di invalidità viene versata, a norma del [OSCURATO:PERSONA] 1975, fino a quando il titolare non abbia raggiunto l' età per il collocamento a riposo, fissata a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini.

Quando una persona abbia superato tale età, ma abbia conservato un impiego regolare, la pensione le è del pari dovuta per un periodo massimo di cinque anni dopo l' età di collocamento a riposo.

Una persona collocata a riposo, ma che non abbia raggiunto, nel caso delle donne, l' età di 65 anni o, nel caso degli uomini, l' età di 70 anni, può rinunciare al regime pensionistico di cui fruisce al fine di ottenere la pensione di invalidità. 5 La signora [OSCURATO:PERSONA] ha cessato, all' età di 60 anni, di fruire della pensione di invalidità che aveva fino ad allora percepito.

Il supplemento le è stato negato per il motivo che essa non soddisfaceva il requisito supplementare di percepire una pensione d' invalidità.

Avendo 67 anni, la signora [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure potuto far valere il diritto di rinunciare al regime pensionistico di cui fruisce in favore di quello previsto per l' invalidità. 6 Avverso il diniego del supplemento opposto dalle autorità britanniche l' interessata ha proposto un ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], la quale ha deciso di sospendere il procedimento in attesa di una pronuncia della Corte di giustizia sulle seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se il fatto che una donna di età compresa fra 65 e 70 anni non possa esigere e percepire un supplemento di pensione più elevato in base al punto 10, n. 1, lett. b), i), dell' allegato 2 degli [OSCURATO:PERSONA] (General) Regulations 1987 sia in contrasto con l' art. 4 della direttiva del Consiglio 79/7/CEE. 2) Se una donna di età compresa fra 65 e 70 anni abbia il diritto, in forza del combinato disposto dell' art. 2 dello [OSCURATO:PERSONA] 1972 e dell' art. 4 della direttiva del Consiglio 79/7/CEE, di notificare la sua rinuncia alla pensione ai sensi dell' art. 30, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] 1975, di esigere e percepire (se aventene altrimenti il diritto) una prestazione d' invalidità ai sensi dell' art. 15 della detta legge, ed esigere e percepire un supplemento di pensione più elevato in base al punto 10, n. 1, lett. b), i), dell' allegato 2 degli [OSCURATO:PERSONA] (General) Regulations 1987". 7 Con ordinanza 24 gennaio 1992, la Corte (Seconda Sezione) ha ammesso gli esecutori testamentari della ricorrente nella causa principale, nel frattempo deceduta, al gratuito patrocinio. 8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 9 In via preliminare, va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte, questa, nell' ambito dell' applicazione dell' art. 177 del Trattato CEE, non è competente a statuire sulla compatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario.

La Corte può tuttavia, tenendo conto dei dati forniti dal giudice nazionale, ricavare dal testo delle questioni da questo formulate gli elementi attinenti all' interpretazione del diritto comunitario onde consentire a detto giudice di risolvere il problema giuridico sottopostogli. (V. in particolare, sentenza 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò/X, Racc. pag. 2545). 10 Si deve pertanto considerare che, con la prima questione, il giudice nazionale intende accertare se l' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che riguarda un regime di sussidio per l' alloggio il cui importo è calcolato con riferimento al rapporto tra un reddito teorico a cui ha diritto il titolare e il suo reddito effettivo, qualora criteri in ordine alla copertura di taluni rischi indicati dalla direttiva, come la malattia o l' invalidità, siano presi in considerazione per la determinazione di tale reddito teorico. 11 A questo proposito, va osservato che, ai sensi del primo e del secondo 'considerando' della direttiva 79/7, quest' ultima è volta alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia previdenziale. 12 Secondo la lettera dell' art. 3, n. 1, tale direttiva si applica ai regimi legali che garantiscono la tutela contro, fra l' altro, il rischio d' invalidità e alle disposizioni relative all' assistenza sociale nella parte in cui sono destinate a completare il regime d' invalidità.

Quindi, una prestazione deve costituire tutto o parte di un regime legale di tutela contro determinati rischi, o una forma di assistenza sociale avente lo stesso scopo, per rientrare nel campo di applicazione della direttiva 79/7 (sentenza 24 giugno 1986, causa 150/85, Drake, Racc. pag. 1995, punto 21 della motivazione). 13 Nella citata sentenza, al punto 24 della motivazione, la Corte ha affermato che una prestazione rientrava nel regime legale di tutela contro l' invalidità, nonostante essa fosse stata versata, in parte, direttamente ad un invalido ed in parte alla persona che l' assisteva; essa ha sottolineato in proposito che il versamento della prestazione alla persona che prestava assistenza dipendeva dall' esistenza di un caso d' invalidità nel senso che quest' ultima costituiva una condizione sine qua non per la sua attribuzione ed ha rilevato l' evidente nesso economico che ricollegava tale prestazione all' invalido, in quanto quest' ultimo traeva un vantaggio dal fatto che la persona da cui era assistito fruisse di un aiuto. 14 Si deve quindi rilevare che, sebbene le modalità di attribuzione dell' indennità non siano decisive per qualificare una prestazione alla luce della direttiva 79/7, cionondimeno tale prestazione, per rientrare nella sfera di applicazione di detta direttiva, deve essere connessa direttamente ed effettivamente alla protezione contro uno qualsiasi dei rischi elencati nell' art. 3, n. 1, della stessa. 15 Orbene, si deve osservare che l' art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 non riguarda i regimi legali volti a garantire ad ogni persona il cui reddito effettivo è inferiore ad un reddito teorico, stabilito sulla scorta di taluni criteri, un sussidio speciale che le consenta di sostenere le spese di alloggio. 16 L' età e l' invalidità del titolare costituiscono solo due dei criteri presi in considerazione per determinare le esigenze finanziarie del titolare di un sussidio del genere.

Il fatto che tali criteri siano determinanti per la concessione di un sussidio maggiorato non basta per far rientrare tale sussidio nella sfera di applicazione della direttiva 79/7. 17 Siffatta maggiorazione costituisce, infatti, una componente inseparabile della prestazione considerata nel suo complesso, la quale è destinata a compensare l' insufficienza dei mezzi di sussistenza del titolare per quanto riguarda le spese di alloggio, e non può essere analizzata come un regime autonomo volto a garantire una prestazione contro taluni dei rischi elencati nell' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7. 18 Stando così le cose, la prima questione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], va risolta dichiarando che l' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7 dev' essere interpretato nel senso che non riguarda un regime di sussidio per l' alloggio il cui importo è calcolato con riferimento al rapporto tra un reddito teorico a cui ha diritto il titolare ed il suo reddito effettivo, ancorché criteri in ordine alla copertura di taluni rischi oggetto della direttiva, come la malattia o l' invalidità, siano presi in considerazione per la determinazione di tale reddito teorico. 19 Poiché la seconda questione, come ha sottolineato la Commissione nelle sue osservazioni, si riferisce unicamente ai mezzi grazie ai quali la ricorrente nella causa principale può far valere i suoi diritti in caso di soluzione affermativa della prima questione, non occorre risolvere la stessa.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 20 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 26 giugno 1990, dichiara: L' art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev' essere interpretato nel senso che non riguarda un regime di sussidio per l' alloggio il cui importo è calcolato con riferimento al rapporto tra un reddito teorico a cui ha diritto il titolare ed il suo reddito effettivo, ancorché criteri in ordine alla copertura di taluni rischi oggetto della direttiva, come la malattia o l' invalidità, siano presi in considerazione per la determinazione di tale reddito teorico.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61990J0243 - IT Avis juridique important | 61990J0243 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 4 FEBBRAIO 1992. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] E DONNE - [OSCURATO:PERSONA] - PENSIONI D'INVALIDITA - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-243/90. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-00467 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Politica sociale - Parità di trattamento degli uomini e delle donne in fatto di previdenza sociale - Campo d' applicazione ratione materiae della direttiva 79/7 - Sussidio per l' alloggio - Esclusione (Direttiva del Consiglio 79/7, art. 3, n. 1) [OSCURATO:PERSONA] L' art. 3, n. 1 della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, che definisce il campo di applicazione "ratione materiae" della direttiva, deve essere interpretato nel senso che non riguarda un regime di sussidio per l' alloggio il cui importo è calcolato con riferimento al rapporto tra un reddito teorico a cui ha diritto il titolare ed il suo reddito effettivo, ancorché criteri in ordine alla copertura di taluni rischi oggetto della direttiva, come la malattia o l' invalidità, siano presi in considerazione per la determinazione di tale reddito teorico. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-243/90, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad essa pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], Ex parte: [OSCURATO:PERSONA] domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini e C.N. Kakouris, giudici, avvocato generale: G. Tesauro, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, viste le osservazioni scritte presentate: - per la signora [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], solicitor, - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. J.E. Collins, assistant treasury solicitor, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], QC, e [OSCURATO:PERSONA], barrister, - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della signora [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], barrister, del governo del [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione all' udienza del 26 settembre 1991, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 20 novembre 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 26 giugno 1990, pervenuta in cancelleria il 9 agosto successivo, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24). 2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una causa tra la signora [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla determinazione dell' importo di un sussidio per l' alloggio accordato all' interessata. 3 Dal fascicolo della causa principale emerge che nel [OSCURATO:PERSONA] viene erogato un sussidio per l' alloggio, a norma del [OSCURATO:PERSONA] 1986, alle persone il cui reddito effettivo è inferiore ad un reddito teorico chiamato "importo applicabile". Uno dei fattori di maggiorazione per la determinazione di tale "importo applicabile" è costituito dal "supplemento di pensione più elevato" (in prosieguo: il "supplemento") concesso, fra gli altri, alle persone che vivono sole, hanno un' età di almeno 60 anni ed inferiore ad 80 anni e fruiscono di una o più prestazioni previdenziali, fra cui, in particolare, una pensione di invalidità. 4 La pensione di invalidità viene versata, a norma del [OSCURATO:PERSONA] 1975, fino a quando il titolare non abbia raggiunto l' età per il collocamento a riposo, fissata a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini. Quando una persona abbia superato tale età, ma abbia conservato un impiego regolare, la pensione le è del pari dovuta per un periodo massimo di cinque anni dopo l' età di collocamento a riposo. Una persona collocata a riposo, ma che non abbia raggiunto, nel caso delle donne, l' età di 65 anni o, nel caso degli uomini, l' età di 70 anni, può rinunciare al regime pensionistico di cui fruisce al fine di ottenere la pensione di invalidità. 5 La signora [OSCURATO:PERSONA] ha cessato, all' età di 60 anni, di fruire della pensione di invalidità che aveva fino ad allora percepito. Il supplemento le è stato negato per il motivo che essa non soddisfaceva il requisito supplementare di percepire una pensione d' invalidità. Avendo 67 anni, la signora [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure potuto far valere il diritto di rinunciare al regime pensionistico di cui fruisce in favore di quello previsto per l' invalidità. 6 Avverso il diniego del supplemento opposto dalle autorità britanniche l' interessata ha proposto un ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], la quale ha deciso di sospendere il procedimento in attesa di una pronuncia della Corte di giustizia sulle seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se il fatto che una donna di età compresa fra 65 e 70 anni non possa esigere e percepire un supplemento di pensione più elevato in base al punto 10, n. 1, lett. b), i), dell' allegato 2 degli [OSCURATO:PERSONA] (General) Regulations 1987 sia in contrasto con l' art. 4 della direttiva del Consiglio 79/7/CEE. 2) Se una donna di età compresa fra 65 e 70 anni abbia il diritto, in forza del combinato disposto dell' art. 2 dello [OSCURATO:PERSONA] 1972 e dell' art. 4 della direttiva del Consiglio 79/7/CEE, di notificare la sua rinuncia alla pensione ai sensi dell' art. 30, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] 1975, di esigere e percepire (se aventene altrimenti il diritto) una prestazione d' invalidità ai sensi dell' art. 15 della detta legge, ed esigere e percepire un supplemento di pensione più elevato in base al punto 10, n. 1, lett. b), i), dell' allegato 2 degli [OSCURATO:PERSONA] (General) Regulations 1987". 7 Con ordinanza 24 gennaio 1992, la Corte (Seconda Sezione) ha ammesso gli esecutori testamentari della ricorrente nella causa principale, nel frattempo deceduta, al gratuito patrocinio. 8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 9 In via preliminare, va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte, questa, nell' ambito dell' applicazione dell' art. 177 del Trattato CEE, non è competente a statuire sulla compatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario. La Corte può tuttavia, tenendo conto dei dati forniti dal giudice nazionale, ricavare dal testo delle questioni da questo formulate gli elementi attinenti all' interpretazione del diritto comunitario onde consentire a detto giudice di risolvere il problema giuridico sottopostogli. (V. in particolare, sentenza 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò/X, Racc. pag. 2545). 10 Si deve pertanto considerare che, con la prima questione, il giudice nazionale intende accertare se l' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che riguarda un regime di sussidio per l' alloggio il cui importo è calcolato con riferimento al rapporto tra un reddito teorico a cui ha diritto il titolare e il suo reddito effettivo, qualora criteri in ordine alla copertura di taluni rischi indicati dalla direttiva, come la malattia o l' invalidità, siano presi in considerazione per la determinazione di tale reddito teorico. 11 A questo proposito, va osservato che, ai sensi del primo e del secondo 'considerando' della direttiva 79/7, quest' ultima è volta alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia previdenziale. 12 Secondo la lettera dell' art. 3, n. 1, tale direttiva si applica ai regimi legali che garantiscono la tutela contro, fra l' altro, il rischio d' invalidità e alle disposizioni relative all' assistenza sociale nella parte in cui sono destinate a completare il regime d' invalidità. Quindi, una prestazione deve costituire tutto o parte di un regime legale di tutela contro determinati rischi, o una forma di assistenza sociale avente lo stesso scopo, per rientrare nel campo di applicazione della direttiva 79/7 (sentenza 24 giugno 1986, causa 150/85, Drake, Racc. pag. 1995, punto 21 della motivazione). 13 Nella citata sentenza, al punto 24 della motivazione, la Corte ha affermato che una prestazione rientrava nel regime legale di tutela contro l' invalidità, nonostante essa fosse stata versata, in parte, direttamente ad un invalido ed in parte alla persona che l' assisteva; essa ha sottolineato in proposito che il versamento della prestazione alla persona che prestava assistenza dipendeva dall' esistenza di un caso d' invalidità nel senso che quest' ultima costituiva una condizione sine qua non per la sua attribuzione ed ha rilevato l' evidente nesso economico che ricollegava tale prestazione all' invalido, in quanto quest' ultimo traeva un vantaggio dal fatto che la persona da cui era assistito fruisse di un aiuto. 14 Si deve quindi rilevare che, sebbene le modalità di attribuzione dell' indennità non siano decisive per qualificare una prestazione alla luce della direttiva 79/7, cionondimeno tale prestazione, per rientrare nella sfera di applicazione di detta direttiva, deve essere connessa direttamente ed effettivamente alla protezione contro uno qualsiasi dei rischi elencati nell' art. 3, n. 1, della stessa. 15 Orbene, si deve osservare che l' art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 non riguarda i regimi legali volti a garantire ad ogni persona il cui reddito effettivo è inferiore ad un reddito teorico, stabilito sulla scorta di taluni criteri, un sussidio speciale che le consenta di sostenere le spese di alloggio. 16 L' età e l' invalidità del titolare costituiscono solo due dei criteri presi in considerazione per determinare le esigenze finanziarie del titolare di un sussidio del genere. Il fatto che tali criteri siano determinanti per la concessione di un sussidio maggiorato non basta per far rientrare tale sussidio nella sfera di applicazione della direttiva 79/7. 17 Siffatta maggiorazione costituisce, infatti, una componente inseparabile della prestazione considerata nel suo complesso, la quale è destinata a compensare l' insufficienza dei mezzi di sussistenza del titolare per quanto riguarda le spese di alloggio, e non può essere analizzata come un regime autonomo volto a garantire una prestazione contro taluni dei rischi elencati nell' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7. 18 Stando così le cose, la prima questione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], va risolta dichiarando che l' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7 dev' essere interpretato nel senso che non riguarda un regime di sussidio per l' alloggio il cui importo è calcolato con riferimento al rapporto tra un reddito teorico a cui ha diritto il titolare ed il suo reddito effettivo, ancorché criteri in ordine alla copertura di taluni rischi oggetto della direttiva, come la malattia o l' invalidità, siano presi in considerazione per la determinazione di tale reddito teorico. 19 Poiché la seconda questione, come ha sottolineato la Commissione nelle sue osservazioni, si riferisce unicamente ai mezzi grazie ai quali la ricorrente nella causa principale può far valere i suoi diritti in caso di soluzione affermativa della prima questione, non occorre risolvere la stessa. Decisione relativa alle spese Sulle spese 20 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 26 giugno 1990, dichiara: L' art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev' essere interpretato nel senso che non riguarda un regime di sussidio per l' alloggio il cui importo è calcolato con riferimento al rapporto tra un reddito teorico a cui ha diritto il titolare ed il suo reddito effettivo, ancorché criteri in ordine alla copertura di taluni rischi oggetto della direttiva, come la malattia o l' invalidità, siano presi in considerazione per la determinazione di tale reddito teorico.
Sentenza Corte di giustizia UE/1992 — Fons Iuris — Fons Iuris