CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 giugno 2021
Cassazione n. 36198/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27257-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 111 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; - ricorrente - gl1 t( ( n vos=>) ic( L Rebt- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; - controricorren te- avverso la sentenza n. 1207/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo, proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per l'esercizio dell'attività venatoria per gli anni 2012-2014. Il Tribunale di Alessandria accolse ['opposizione proposta dall'Uggeri ritenendo che il predetto avesse sottoscritto il contratto nella qualità di Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] mentre il decreto era stato richisto dal Giracca nei confronti dell'Uggeri in proprio. La Corte d'appello di Torino, accogliendo il gravame proposto dal Giracca, con sentenza del 15.7.2016 rigettò l'opposizione e per l'effetto accolse la domanda. La Corte distrettuale affermò, in primo luogo, che la validità della scrittura privata con la quale il Giracca aveva concesso all'Uggeri l'esercizio venatorio sui propri terreni a fronte di un corrispettivo annuo di € 5000,00 non era stata impugnata, sicchè sulla questione si era formato il giudicato interno. Premessa la disciplina dell'attività venatoria prevista dalla L.157/92 , integrata dalla Legge regionale del Piemonte n.70 del 4.9.1996, la corte distrettuale inquadrò le aziende faunistico-venatorie in strutture di diritto privato senza finalità di lucro, costituite dal complesso dei beni materiali ed immateriali organizzati per l'esercizio dell'attività venatoria e la protezione della fauna. Poiché, secondo la legge regionale del Piemonte, il destinatario della concessione può essere solo una persona fisica, nel caso di specie, l'Uggeri era la persona fisica concessionaria dell'azienda faunistico- venatoria "il Bandiasso", Ric. 2016 n. 27257 sez. 52 - ud. 15-06-2021 -2- preposto all'organizzazione del complesso dei beni materiali ed immateriali destinati all'esercizio dell'attività venatoria ed al quale facevano capo tutti i rapporti giuridici. Ne consegue, che, in assenza di una soggettività giuridica dell'azienda faunistica venatoria, l'Uggeri si era obbligato nei confronti del Giracca in qualità di concessionario, sottoscrivendo la scrittura privata del 10.9.2010. Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce l'erronea e falsa applicazione della L.157/92, della [OSCURATO:PERSONA] N.70/1996, della Delibera della [OSCURATO:PERSONA] 31- 7298 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all'art.360 comma ln.3 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente equiparato l'azienda faunistica venatoria ad un'azienda con fini di lucro mentre, dal complesso della normativa statale e regionale, si evincerebbe che essa aveva esclusivamente finalità naturalistiche e faunistiche. Inoltre, poiché l'art.3 della delibera della [OSCURATO:PERSONA] prevede che il destinatario della concessione possa essere una persona fisica in proprio o quale legale rappresentante di una persona giuridica o un'associazione, sarebbe errata la decisione della Corte d'appello di ritenere che l'Uggeri si fosse obbligato per l'azienda faunistica venatoria. Nel caso specifico i proprietari Ric. 2016 n. 27257 sez. 52 - ud. 15-06-2021 -3- dei terreni avrebbero costituito un consorzio, conferendo all'Uggeri il potere di rappresentare in giudizio l'azienda sicchè egli non avrebbe potuto assumere obbligazioni per l'azienda faunistica. Il motivo è infondato. La corte di merito ha correttamente ritenuto che le aziende faunistiche venatorie, previste dalla L.157792 e dalla Legge regionale del Piemonte n.70 del 4.9.1996, sono enti di diritto privato senza finalità di lucro, costituite dal complesso dei beni materiali ed immateriali organizzati per l'esercizio dell'attività venatoria e la protezione della fauna. Dette aziende, al pari delle aziende private, sono prive di soggettività giuridica e si distinguono da esse perché prive delle finalità di lucro che contraddistingue le aziende. . Ne consegue che la concessione non poteva essere rilasciata all'azienda faunistica venatoria ma alla persona fisica in proprio o quale legale rappresentante di persona giuridica o associazione, su designazione del Consorzio. Nel caso di specie, il destinatario della concessione era l'Uggeri, persona fisica concessionaria dell'azienda faunistico- venatoria "il Bandiasso", preposto all'organizzazione del complesso dei beni materiali ed immateriali destinati all'esercizio dell'attività venatoria ed al quale fanno capo tutti i rapporti giuridici. Ne consegue, che, non avendo l'azienda soggettività giuridica, l'Uggeri ha agito, in qualità di concessionario, ha sottoscritto la scrittura privata del 10.9.2010, in quanto era il soggetto giuridico che poteva assumere l'obbligazione. Ric. 2016 n. 27257 sez. 52 - ud. 15-06-2021 -4- Il ricorrente non allega che l'azienda azienda faunistica venatoria "il Bandiasso" fosse un'associazione o una persona giuridica, dotata di soggettività giuridica né rileva che essa non persegua scopi di lucro, in quanto ciò non esclude che l'azienda non sia un soggetto di diritto e non che possa assumere obbligazioni. Non è dedotta dal ricorrente l'esistenza di una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta di cui l'Uggeri fosse il rappresentante in quanto non è dedotto che l'azienda venatoria "[OSCURATO:PERSONA]" fosse un ente dotato di personalità soc.c>é_. TT 11 giuridica. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art.842 c.c. , della L. 157/92, della L.R. Piemonte 70/1996 e l'erronea e falsa applicazione della delibera della [OSCURATO:PERSONA] 31-7298 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all'art.360 comma ln.3 c.p.c., deduce la nullità della scrittura privata perché contraria alla legge o per mancanza di causa. Il motivo è infondato. Sulla validità della scrittura privata, con la quale il Giracca aveva concesso all'Uggeri l'esercizio venatorio sui propri terreni a fronte di un corrispettivo annuo di € 5000,00 si era formato il giudicato interno in quanto la sentenza di primo grado non era stata impugnata sicchè il ricorrente, vittorioso in primo grado, avrebbe dovuto proporre appello incidentale . Risulta, infatti, dall'impugnata sentenza che l'Uggeri aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo deducendo la nullità del contratto per contrarietà alla legge e/o per mancanza di causa. Il Tribunale aveva riconosciuto la validità del contratto in quanto non aveva ravvisato la violazione dell'art.842 c.d.c ma Ric. 2016 n. 27257 sez. 52 - ud. 15-06-2021 -5- aveva accolto l'opposizione ritenendo che l'Uggeri avesse sottoscritto il contratto nella qualità di Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] mentre il decreto era stato richiesto nei confronti dell'Uggeri in proprio. Il Tribunale aveva quindi esaminato il profilo della nullità del contratto e, poichè l'Uggeri era risultato soccombente sulla questione di merito, avrebbe dovuto proporre appello incidentale per evitare che sulla validità del contratto si formasse il giudicato. Come da questa Corte a Sezioni Unite, con sentenza del 12/05/2017, n.11799, la necessità dell'appello incidentale sussiste anche in caso di c.d. soccombenza teorica, ovvero in presenza di un esito favorevole al convenuto, che però, abbia visto respinto una sua eccezione di merito da parte della sentenza di primo grado, sia con una motivazione espressa, sia con una motivazione che, pur non enunciando espressamente il rigetto, lo evidenzi indirettamente, cioè riveli, in modo chiaro ed inequivoco, che il giudice parimenti abbia inteso rigettare l'eccezione. Con la decisione citata, Sezioni Unite hanno consolidato l'orientamento già espresso con la precedente sentenza, sempre a Sezioni Unite del 19 aprile 2016, n. 7700, con riguardo ad un'eccezione c.d. di merito svolta dal convenuto o comunque da colui che, difendendosi rispetto all'azione altrui assuma quella posizione sostanziale; qualora il giudice di primo grado si sia pronunciato affermandone l'infondatezza, e, tuttavia, l'azione sia stata rigettata nel merito per altra ragione, il convenuto formale o sostanziale, di fronte all'appello della controparte che si dolga di tale rigetto, per ottenere che il Ric. 2016 n. 27257 sez. 52 - ud. 15-06-2021 -6- giudice d'appello riesamini la decisione del giudice di primo grado di rigetto dell'eccezione, proporre appello incidentale e non può limitarsi, invece, alla c.d. mera riproposizione dell'eccezione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Ne consegue che ~apur vittorioso nel giudizio di primo grado - in quanto era stata accolta la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposto dal Giracca - era risultato soccombente in relazione all'eccezione di nullità del contratto sicchè, per evitare la formazione del giudicato sulla validità del contratto, avrebbe dovuto pro porre appello incidentale. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Ric. 2016 n. 27257 sez. 52 - ud. 15-06-2021 -7- Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Se