CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 05413/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12177/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 120, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. [OSCURATO:PERSONA] – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] n. 2579/26/20 depositata il 26/10/2020. nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 18534/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 120, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA - SEZ. [OSCURATO:PERSONA] n. 515/25/23 depositata il 07/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 2579/26/20 del 26/10/2020 , la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 629/01/19 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), che aveva, a sua volta, accolto il ricorso dell’estinto [OSCURATO:PERSONA] Dilettantistica (di seguito, Capannelle) nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2016. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria contestava «l’assenza dei requisiti per l’applicazione del regime agevolativo stabilito dalla legge 398/1991», assoggettando a tassazione ordinaria i proventi realizzati da Capannelle. 1.2.La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) «in via pregiudiziale [era] infondato l’assunto che “il difensore, al quale [era] stato proposto il ricorso in appello, non era legittimato a riceverlo, per cui [era] come se lo stesso non fosse mai stato notificato”»; b) la sussistenza dei requisiti per il godimento del regime fiscale agevolato doveva essere provata da Capannelle e tale prova non era stata fornita, sia sotto il profilo dell’utilizzazione dell’acronimo ASD, sia sotto il profilo della democraticità della gestione, risultata mancante. 2.Gli ex presidenti di Capannelle, Benedetta ed [OSCURATO:PERSONA], impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 3.AE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. 4.Con la sentenza n. 515/25/23 del 07/02/2023, la CGT2 accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza n. 74/02/21 della CTP, che aveva accolto, a sua volta, i ricorsi riuniti proposti da Benedetta ed [OSCURATO:PERSONA], n.q. di legali rappresentanti di Capannelle, nonché da parte della stessa associazione avverso un atto di contestazione sanzioni relative all’anno d’imposta 2016. 4.1.L’atto di contestazione veniva notificato ai predetti a seguito della pregressa notifica dell’avviso di accertamento di cui al procedimento R.G. n. 12177 del 2021 e di cui si è detto. 4.2.La CGT2 accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) l’attività di Capannelle era risultata improntata a criteri prettamente commerciali, sicché veniva meno il presupposto per la concessione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge; b) le norme agevolatrici andavano interpretate in maniera rigorosa, cosa che non era stata fatta dalla CTP. 5.Avverso la sentenza di appello, Benedetta ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. 6.AE resisteva in giudizio con controricorso. 7.Con decreto del 10/11/2023 questa Corte formulava proposta di definizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380 biscod. proc. civ. e, con istanza del 21/12/2023, i ricorrenti chiedevano la fissazione dell’udienza per la decisione della causa. 8.Con ordinanza interlocutoria n. 24084 del 06/09/2024 questa Corte disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il procedimento R.G. n. 12177 del 2021, riguardante l’avviso di accertamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente disposta la riunione del procedimento R.G. n. 18534 del 2023 al procedimento R.G. n. 12177 del 2021 per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva. 2.Sempre in via pregiudiziale va evidenziato che con le ordinanze interlocutorie nn. 2033 e 2034 del 30/01/2026 questa Corte ha rimesso alla decisione in pubblica udienza la questione, avente rilevanza nomofilattica, dell'ultrattività delle associazioni non riconosciute successivamente alla loro estinzione, con particolare riguardo all'efficacia degli avvisi di accertamento notificati in epoca successiva, nonché alla responsabilità del cessato legale rappresentante e all’esaurimento dei rapporti attivi e passivi. 2.1.In attesa della decisione di questa Corte in pubblica udienza appare, pertanto, necessario rinviare la presente controversia a nuovo ruolo. 3.In conclusione, va disposto il rinvio delle cause riunite a nuo