CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 36018/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r.l. (P.I.: 06570570157), in persona dell’Amministratore e legale rappresentante “pro-tempore”, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I: 03349310965), in persona del suo procuratore generale “pro-tempore”, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, P.le Clodio n. 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza de lla Corte d’appello di Milano n. 1065/2017 (pubblicata in data 14 marzo 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24747/17 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1235/2016, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda principale svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA], accertava e dichiarava la sussistenza in favore del fondo sito in Rescaldina (MI), identificato al catasto al foglio 13, mappale 759, zona E1, del diritto di servitù di transito pedonale e carraio, costituito per mt. 4 sul fondo di proprietà della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., identificato con il mappale 929 e, per l’effetto, ordinava a quest’ultima di ripristinare lo stato dei luoghi mediante la rimozione della rete metallica e la demolizione del muro eretto lungo il confine tra i mappali 929 e 253, condannando, infine, la stessa convenuta a rifondere alla controparte attrice le spese di lite, ponendo a suo carico anche quelle occorse per la c.t.u. . Respingeva, di contro, la domanda riconvenzionale della citata convenuta formulata con riferimento all’addotta applicabilità dell’art. 841 c.c. . 2. Decidendo sul gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e nella costituzione dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1065/2017 (pubblicata il 14 marzo 2017), rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata, condannata l’appellante alla rifusione in favore dell’appellata delle spese del secondo grado. In particolare, per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte di secondo grado, nell’esaminare le contestazioni dedotte dall’appellante con riguardo all’interpretazione prospettata dall’appellata -e recepita dal Tribunale - del punto 12 dell’atto di divisione e cessione di quote intervenuto il 25 agosto 1956 e della disposizione in esso contenuta, ha osservato che dal tenore letterale della clausola emergeva inequivocamente lavolontà di costituzione di una servitù reciproca e perpetua di strada, il cui contenuto – ancorché espresso nella citata clausola con terminologie non giuridiche – era riferito ad una “striscia di terreno di dimensioni variabili in lunghezza e di sezione costante attrezzata per il traffico di persone e veicoli” (ossia di un passaggio c.d. promiscuo, pedonale e carrabile). Tale interpretazione era – secondo la Corte milanese – ulteriormente confermata dalla scrittura, di portata ricognitiva, intercorsa il 24 luglio 2009 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la Immobiliare commerciale 33 s.r.l., successivamente fusasi per incorporazione (con atto del 18 giugno 2010) con l’appellata [OSCURATO:SOCIETA], dalla quale risultava la dichiarazione da parte dell’appellante, nella sua qualità di proprietaria dei mappali 929 e 865 del foglio 13 di Rescaldina, che sul mappale 929 gravava una servitù di passo pedonale e carraio della larghezza di mt. lineari 4 e per tutta la lunghezza del fondo a favore dei mappali 759 e 760 del foglio 13 di Rescaldina, proprietà di [OSCURATO:PERSONA] 33 s.r.l., poi confluita nella società [OSCURATO:SOCIETA], già inserita nell’atto notarile del 25 agosto 1956. Inoltre, ad avviso del giudice di appello, la riportata conclusione non avrebbe potuto essere modificata neppure in considerazione del fatto che, nell’atto notarile costitutivo della servitù, l’espressione “servitù reciproca e perpetua di strada”, compresa nella menzionata clausola 12, veniva accompagnata dalla precisazione che ciò era imposto al fine “di poter meglio lottizzare il terreno”, in quanto l’indicazione contenuta nell’atto notarile in discorso non corrispondeva all’utilitas propria della servitù così costituita, non potendosi certamente intendere che il riferimento alla migliore lottizzazione del fondo avesse fatto nascere una servitù quale relazione fra due fondi, come diritto reale, ai sensi dell’art. 1029 c.c. . Dunque, in conclusione, sulla scorta del presupposto relativo all’accertata esistenza di tale servitù di passo carraio e pedonale, istituita con l’atto di divisione del 1956, il quale imponeva altresì che fosse consentito al titolare del diritto reale sul fondo dominante di esercitare in concreto la servitù di passo imposta sul fondo servente, la Corte territoriale condivideva quanto affermato dal Tribunale circa la condanna alla rimozione della rete metallica e alla demolizione del muretto, dovendo l’[OSCURATO:SOCIETA]. assicurare alla società appellata il godimento del suo diritto reale di servitù di passaggio da ritenersi convenzionalmente costituito. 3. Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, l’[OSCURATO:SOCIETA]., resistito con controricorso da [OSCURATO:SOCIETA]. . La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.– la violazione degli artt. 1027, 1028 e 1029 c.c., degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., degli artt. 1362 e ss. c.c., nonché la falsa applicazione dell’art. 2720 c.c. e degli artt. 1051 e 1052 c.c., contestando l’impugnata sentenza nella parte in cui avevainterpretato la controversa clausola n. 12 del titolo posto a fondamento dell’actio confessoria avversaria quale titolo costitutivo di un diritto reale di servitù di passo carraio e pedonale di mt. 8 lineari insistente in senso longitudinale per metà sul fondo di [OSCURATO:SOCIETA] e, per l’altra metà, sul fondo di un terzo in favore di quello di [OSCURATO:SOCIETA], rilevando che l’utilitas era l’interclusione del fondo del suo dante causa, con asserita violazione delle norme che disciplinano la ricostruzione della volontà delle parti costitutiva dell’asserito diritto di [OSCURATO:SOCIETA]., e prima ancora della stessa disciplina che tipizza le servitù prediali. 2. Con la seconda censura, parte ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – il vizio di motivazi one apparente della sentenza impugnata in ordine all’esclusione, nella fattispecie, dell’applicabilità dell’art. 1029 c.c., quale servitù per vantaggio futuro, sul presupposto che - secondo la Corte territoriale -la vera utilitas perseguita dalle parti ne l rogito del 1956 si sarebbe dovuta identificare solo con l’interclusione del fondo della società [OSCURATO:SOCIETA]. 3.Con il terzo mezzo, la società ricorrente prospetta – ancora ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’apparenza e l’abnormità della sentenza di appello nella parte in cui aveva rigettato l’eccezione di errore sollevata da essa [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alla dichiarazione ricognitiva resa nel 2009. 4. Con il quarto motivo, parte ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – che la Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado in ordine alla motivazione resa sul rigetto della domanda riconvenzionale di essa [OSCURATO:SOCIETA]., confermando al contempo la condanna al ripristino, nel senso di negarle il diritto di recintare il fondo ex art. 841 c.c., poiché la mera consegna delle chiavi del cancello alla società [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe comunque consentito al fondo dominante di esercitare appieno il diritto di servitù di passo per una larghezza della strada di 8 mt., stante l’esistenza della recinzione e del muretto. 5. Con la quinta doglianza, la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul quinto motivo di appello relativo all’eccepita inammissibilità della domanda avversaria per violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. o, comunque, per aver implicitamente rigettato detto motivo, od ancora per mancato rilievo d’ufficio della violazione dell’art. 102 c.p.c., avendo controparte prospettato –come poi riconosciuto con la sentenza di appello –l’esistenza di un unico diritto inscindibile di passo in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA] su una strada di mt. 8 di larghezza, insistente per l’altra metà sul fondo di un terzo. 6. Con il sesto ed ultimo m otivo, denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul sesto e settimo motivo dell’atto di appello relativi al rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale, e in subordine ventennale, del diritto di servitù asseritamente vantato dalla controparte. 7. Rileva il collegio che la prima censura è inammissibile e, in ogni caso, infondata. Essa si incentra sulla denuncia di un’asserita violazione di criteri ermeneutici circa l’interpretazione operata dalla Corte di appello nell’impugnata sentenza, ma, in realtà, tende a censurare il risultato dell’attività interpretativa compiuta da detta Corte (cfr., in generale, Cass. n. 2465/2015 e Cass. n. 10891/2016) con riferimento alla portata della clausola n. 12 del titolo costitutivo posto a fondamento dell’azione di accertamento della servitù da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. In effetti, la Corte milanese ha spiegato adeguatamente la portata sia in ordine alla citata clausola contrattuale emergente dall’atto di divisione notarile del 1956, sia con riferimento alla ricostruzione della volontà contrattuale delle parti evincibile dalla successiva scrittura privata del 24 luglio 2009. Quanto alla prima, la Corte territoriale ha statuito che la suddetta clausola - di cui la ricorrente ha riportato il testo - aveva inequivocabilmente un contenuto diretto alla costituzione di una servitù reciproca e perpetua di strada a favore degli assegnatari del mappale 478 di Rescaldina e ciò al fine di poter meglio lottizzare il terreno. E a quest’ultimo proposito la Corte ha correttamente inteso che tale costituzione era da intendersi relativa alla suddivisione in lotti del terreno, e ciò per consentire l’accesso ad un fondo che sarebbe rimasto altrimenti intercluso (circostanza che aveva trovato corrispondenza anche nella relazione del c.t.u.). Oltretutto, la Corte di appello ha confortato tale risultato interpretativo anche sulla scorta della valorizzazione del contenuto della successiva scrittura privata del 24 luglio 2009, conclusa tra le stesse parti in causa, nella quale l’odierna ricorrente riconosceva e confermava – con una dichiarazione avente, perciò, natura ricognitiva e confessoria in sede stragiudiziale – l’esistenza di quella stessa servitù già prevista nell’atto divisionale del 1956, con la specificazione di caratterizzarsi come una servitù di passaggio sia pedonale che carrabile (per come desumibile dall’inequivoco tenore testuale della parte relativa a tale attestazione). 8.Anche il secondo motivo è privo di fondamento e va, perciò, respinto. Al riguardo si osserva come la Corte di appello abbia correttamente escluso – proprio sulla base della giusta interpretazione della suddetta clausola, in combinazione anche con le risultanze della scrittura privata del 24 luglio 2009 – che le parti originarie avessero inteso costituire una servitù per vantaggio futuro, come prevista dall’art. 1029 c.c., assumendo valore decisivo la inequivoca pattuizione di riconoscere al fondo dominante una perpetua servitù “di strada” riguardante sia quella pedonale che quella carrabile, non sortendo alcuna influenza sulla previsione di tale diretta e contestuale costituzione il riferimento alla possibilità di una migliore lottizzazione del terreno (senza una correlazione con uno sfruttamento urbanistico ed edilizio già in atto), non identificandosi tale scopo con l’utilitas propriamente ricondotta alla servitù. Per rafforzare maggiormente tale convincimento (ribadendosi, peraltro, che si verte pur sempre in materia di interpretazione, attività rimessa al giudice del merito) –oltre a porre riguardo al contenuto della citata scrittura privata del 2009 (che, ancorché finalizzata all’effettuazione del riconfinamento concernente le particelle di rispettiva proprietà delle parti, ribadiva il riconoscimento reciproco della servitù già espresso nell’atto divisorio del 1956) – la Corte di appello ha escluso la configurabilità di una servitù per vantaggio futuro in assenza della previsione di edifici da costruire e ha, altresì, evidenziato che l’interpretazione del contenuto della servitù doveva ritenersi confortata anche dall’esito degli accertamenti fattuali compiuti dal c.t.u., in virtù dei quali era emerso il presupposto della interclusione del fondo dell’[OSCURATO:SOCIETA], siccome trovava il suo unico sbocco sulla pubblica via attraverso l’esercizio della servitù di passo e carraio anche sul fondo di cui al mappale n. 929 di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]. 9. La terza doglianza si appalesa come manifestamente infondata, poiché non ricorre un caso di motivazione apparente ed abnorme, avendo la Corte di appello escluso la sussistenza di una ipotesi di errore da parte dell’odierna ricorrente nella dichiarazione resa nella scrittura privata del 2009 (che, al limite, peraltro, avrebbe potuto condurre all’annullamento dell’atto e non alla sua nullità), sulla base dell’emergenza di una inequivoca espressione di volontà ricognitiva della pregressa previsione della clausola –relativa alla costituzione della servitù pedonale e carraia - già contenuta nel più volte citato atto divisorio del 1956, richiamata specificamente anche in un’apposita clausola (la n. 2) della stessa scrittura privata del 2009. 10. Pure il quarto motivo è del tutto infondato dal momento che la Corte di appello (v. pag. 7 della motivazione dell’impugnata sentenza) – in tal senso escludendosi la sussistenza del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. - ha motivato in ordine al riconoscimento del diritto di passaggio pedonale e carraio per un complessivo tratto di strada, cumulante una lunghezza di 4 mt. (sul mappale 253, di proprietà di terzi) più altri 4 metri (incidente sui mappali 929-933 di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]). 11.Anche la quinta censura non coglie nel segno e deve essere disattesa. Con essa viene sollevata la questione sulla necessità dell’evocazione in giudizio di tutti i potenziali proprietari dei fondi serventi ai fini della valutazione sulla fondatezza o meno dell’azione di costituzione coattiva di servitù. Senonché, si deve osservare che, nella fattispecie, si verte in un caso di actio confessoria servitutis, ovvero di accertamento dell’esistenza della servitù come costituita per titolo (come è pacifico) fra le parti in relazione alla lunghezza interessante il fondo dell’odierna ricorrente (non rilevando la prosecuzione del tratto anche su un fondo di un terzo, rispetto alla cui posizione la società [OSCURATO:SOCIETA] difettava di qualsiasi interesse), e non nel caso di un’azione relativa alla costituzione coattiva di servitù di cui all’art. 1051 c.c.. Pertanto, il riferimento alla sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario o alla possibile inesistenza di una condizione dell’azione è del tutto inconferente rispetto alla situazione fatta valere nel presente giudizio. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass.n. 1565/2000 e Cass. n. 10470/2001) è ferma nel ritenere che l'azione di accertamento, positivo o negativo, di una servitù di passaggio attraverso più fondi, va proposta soltanto da o contro il proprietario o i proprietari del fondo o dei fondi, che contesti o contestino l'esistenza della servitù e non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri che non frappongano ostacoli al suo esercizio. 12.Anche il sesto ed ultimo motivo si rivela privo di fondamento e deve, perciò, essere respinto. Occorre porre in risalto che la Corte di appello, alla stregua degli accertamenti compiuti e della specifica pattuizione già concordata nell’atto divisorio del 1956 con rideterminazione del confinamento relativo alle particelle di rispettiva proprietà delle parti sopravvenuto nel 2009, ha rilevato come non fossero stati messi in discussione l’apparenza del percorso e l’esercizio del passaggio per il limitato tratto nei sensi di cui in precedenza, essendo stata finalizzata l’azione intentata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] a vederne accertata l’esistenza per effetto della sua pregressa costituzione per titolo a fronte di una contestazione dell’odierna ricorrente – per come de sumibile dalle sue difese svolte nei gradi di merito - proprio sull’esistenza effettiva di un titolo che ne avesse legittimato una costituzione convenzionale (non implicante anche una contestazione sulla connotazione fattuale dei luoghi interessati, avuto riguardo alle inerenti particelle). Così motivando, la Corte di secondo grado ha ritenuto implicitamente superata la questione dedotta con il sesto e settimo motivo di gravame (con riguardo all’eccezione di prescrizione decennale, e in subordine ventennale, del diritto di servitù vantato dall’[OSCURATO:SOCIETA]), avendoli, perciò, considerati assorbiti, per quanto evidenziato nella parte conclusiva della motivazione a pag. 8. Peraltro, va posto in risalto che, con la doglianza in questione, la ricorrente non deduce nemmeno in quale modo avesse provato –come era suo onere (v., per tutte, Cass. n. 11054/2022) – la possibile sussistenza dell’eccepita prescrizione per non uso della servitù, sulla base di specifici elementi che avrebbe dovuto prospettare proprio nei citati motivi sesto e settimo dell’atto di appello, da riportare adeguatamente nel ricorso, per inferirne la sua ammissibilità sul punto. 13. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm