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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 19279/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,47\ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati in primo grado per il delitto di cui agli artt. 216 co.1 n.1 e 2, 219 co.1 e co.2 n.1, 223 co.1 e co.2 n.1-2

I. fall., ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ha annullato la decisione di primo grado del Tribunale di Milano per mancanza nell'originale della motivazione di due pagine recanti l'indicazione del percorso argomentativo seguito dal Tribunale in ordine alla determinazione delle pene inflitte agli imputati e agli effetti risarcitori delle affermate responsabilità penali, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso del procedimento.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano inosservanza della legge penale e delle norme processuali in relazione agli artt.179 e 180 cod. proc. pen. per non aver la Corte d'appello dichiarato la giuridica inesistenza della sentenza di primo grado e la conseguente trasmissione degli atti al G.u.p. presso il Tribunale di Milano per il rinnovo del decreto di citazione a giudizio, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo la quale in tema di requisiti della sentenza (art. 546 cod. proc. pen.), la carenza dell'apparato motivazionale o l'omissione della motivazione non determina l'inesistenza della pronuncia, in quanto il dispositivo letto in udienza è provvedimento decisorio con effetti propri, idoneo a passare in giudicato se non impugnato, di guisa che nel caso di impugnazione la sentenza deve essere annullata per mancanza di motivazione ed il giudice che deve procedere al nuovo giudizio è quello di primo grado (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 47068 del 12/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274330; Sez. 5, Sentenza n. 8106 del 17/12/2003, dep. 25/02/2004, Esposito, Rv. 228745).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,47\ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati in primo grado per il delitto di cui agli artt. 216 co.1 n.1 e 2, 219 co.1 e co.2 n.1, 223 co.1 e co.2 n.1-2 I. fall., ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ha annullato la decisione di primo grado del Tribunale di Milano per mancanza nell'originale della motivazione di due pagine recanti l'indicazione del percorso argomentativo seguito dal Tribunale in ordine alla determinazione delle pene inflitte agli imputati e agli effetti risarcitori delle affermate responsabilità penali, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso del procedimento. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano inosservanza della legge penale e delle norme processuali in relazione agli artt.179 e 180 cod. proc. pen. per non aver la Corte d'appello dichiarato la giuridica inesistenza della sentenza di primo grado e la conseguente trasmissione degli atti al G.u.p. presso il Tribunale di Milano per il rinnovo del decreto di citazione a giudizio, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo la quale in tema di requisiti della sentenza (art. 546 cod. proc. pen.), la carenza dell'apparato motivazionale o l'omissione della motivazione non determina l'inesistenza della pronuncia, in quanto il dispositivo letto in udienza è provvedimento decisorio con effetti propri, idoneo a passare in giudicato se non impugnato, di guisa che nel caso di impugnazione la sentenza deve essere annullata per mancanza di motivazione ed il giudice che deve procedere al nuovo giudizio è quello di primo grado (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 47068 del 12/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274330; Sez. 5, Sentenza n. 8106 del 17/12/2003, dep. 25/02/2004, Esposito, Rv. 228745). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amme
Decreto Cassazione n. 19279/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris