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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16932/2026

Testo disponibile della fonte

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ciai;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaValle d’Aosta n. 19/2021, depositata il 23 agosto 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28348/2021Numero sezionale 4226/2026Numero di raccolta generale 16932/2026Data pubblicazione 29/05/20261. – Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Aosta, il contribuente [OSCURATO:PERSONA] impugnavauna cartella di pagamento e il relativo ruolo ordinario, emessi inesito a controllo automatizzato della dichiarazione dei redditiriferita all’anno d’imposta 2015.L’Agenzia delle entrate si costituiva nel giudizio di primogrado, chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Aosta, con sentenzan. 13/2020, pubblicata l’8 gennaio 2020, rigettava il ricorso.2. – Il contribuente proponeva appello avverso la decisione diprime cure.L’Amministrazione si costituiva anche in appello, chiedendo laconferma della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Valle d’Aosta,Sezione 1, con sentenza n. 19/2021, pubblicata il 23 agosto 2021,respingeva l’appello e confermava la decisione di primo grado.3. – Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso percassazione articolato in sette motivi.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con nota del 30 aprile 2026, il ricorrente ha dichiarato diavere presentato in data 21 gennaio 2026 all’Agenzia delle entrate- Riscossione dichiarazione di adesione alla definizione agevolatac.d.

Rottamazione-quinquies, con riferimento ai carichi oggetto delpresente giudizio.Il contribuente precisa altresì che, pur avendo dichiarato diassumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi adNumero registro generale 28348/2021Numero sezionale 4226/2026Numero di raccolta generale 16932/2026Data pubblicazione 29/05/2026oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione, allo stato ladomanda di definizione è stata soltanto presentata, mentrel’Agenzia delle entrate - Riscossione dovrà comunicare l’esito dellaprocedura entro il 30 giugno 2026, con indicazione dell’eventualeaccoglimento, degli importi dovuti e dei moduli di pagamento.Si rappresenta che solo dopo tale comunicazione, ecomunque dopo il pagamento in unica soluzione o della prima rata,con scadenza al 31 luglio 2026, il contribuente potrà verificarel’effettivo consolidarsi della definizione agevolata e,conseguentemente, esercitare in modo pienamente consapevole eprocessualmente corretto la rinuncia al giudizio.Pertanto, chiede il rinvio a nuovo ruolo del procedimento adata successiva al 31 luglio 2026, o comunque a data successivaalla comunicazione dell’esito della domanda di definizione agevolatada parte dell’Agenzia delle entrate - Riscossione, al fine diconsentire al contribuente di verificare l’effettiva ammissione allaprocedura, procedere al pagamento in unica soluzione o della primarata e, conseguentemente, esercitare la rinuncia al giudizio neitermini e nei modi processualmente corretti.1.1. – La richiesta deve essere accolta.La l. n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha introdottouna nuova definizione agevolata che riguarda tutti i carichi affidatiall’agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento diimposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuatidall’Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973; artt. 54-bis e 54-ter del d.P.R. n.633 del 1972).Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate, possono essereindicati nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto: delleNumero registro generale 28348/2021Numero sezionale 4226/2026Numero di raccolta generale 16932/2026Data pubblicazione 29/05/2026prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali icontribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato onon tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previstescadenze; della Rottamazione-quater o della riammissione allaRottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025,si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tuttele rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.Sono esclusi dalla nuova Rottamazione i debiti che, anche serientrano nell’ambito della Rottamazione-quinquies, sonoricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e dellariammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le ratescadute.La domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies vapresentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026tramite il sito web dell’Agenzia delle entrate - Riscossione.L’Agenzia delle entrate - Riscossione renderà disponibileentro il 30 giugno 2026 la Comunicazione delle somme dovute conl’esito della domanda, gli importi da versare e i moduli dipagamento.Nel caso di specie, la richiesta è stata ritualmente avanzataentro il 30 aprile 2026 e la definizione agevolata non si è ancoraperfezionata.2. – Il procedimento va dunque rinviato a nuovo ruolo.

P.Q.MRinvia il procedimento a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria il 15 maggio 2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciai;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaValle d’Aosta n. 19/2021, depositata il 23 agosto 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28348/2021Numero sezionale 4226/2026Numero di raccolta generale 16932/2026Data pubblicazione 29/05/20261. – Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Aosta, il contribuente [OSCURATO:PERSONA] impugnavauna cartella di pagamento e il relativo ruolo ordinario, emessi inesito a controllo automatizzato della dichiarazione dei redditiriferita all’anno d’imposta 2015.L’Agenzia delle entrate si costituiva nel giudizio di primogrado, chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Aosta, con sentenzan. 13/2020, pubblicata l’8 gennaio 2020, rigettava il ricorso.2. – Il contribuente proponeva appello avverso la decisione diprime cure.L’Amministrazione si costituiva anche in appello, chiedendo laconferma della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Valle d’Aosta,Sezione 1, con sentenza n. 19/2021, pubblicata il 23 agosto 2021,respingeva l’appello e confermava la decisione di primo grado.3. – Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso percassazione articolato in sette motivi.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con nota del 30 aprile 2026, il ricorrente ha dichiarato diavere presentato in data 21 gennaio 2026 all’Agenzia delle entrate- Riscossione dichiarazione di adesione alla definizione agevolatac.d. Rottamazione-quinquies, con riferimento ai carichi oggetto delpresente giudizio.Il contribuente precisa altresì che, pur avendo dichiarato diassumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi adNumero registro generale 28348/2021Numero sezionale 4226/2026Numero di raccolta generale 16932/2026Data pubblicazione 29/05/2026oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione, allo stato ladomanda di definizione è stata soltanto presentata, mentrel’Agenzia delle entrate - Riscossione dovrà comunicare l’esito dellaprocedura entro il 30 giugno 2026, con indicazione dell’eventualeaccoglimento, degli importi dovuti e dei moduli di pagamento.Si rappresenta che solo dopo tale comunicazione, ecomunque dopo il pagamento in unica soluzione o della prima rata,con scadenza al 31 luglio 2026, il contribuente potrà verificarel’effettivo consolidarsi della definizione agevolata e,conseguentemente, esercitare in modo pienamente consapevole eprocessualmente corretto la rinuncia al giudizio.Pertanto, chiede il rinvio a nuovo ruolo del procedimento adata successiva al 31 luglio 2026, o comunque a data successivaalla comunicazione dell’esito della domanda di definizione agevolatada parte dell’Agenzia delle entrate - Riscossione, al fine diconsentire al contribuente di verificare l’effettiva ammissione allaprocedura, procedere al pagamento in unica soluzione o della primarata e, conseguentemente, esercitare la rinuncia al giudizio neitermini e nei modi processualmente corretti.1.1. – La richiesta deve essere accolta.La l. n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha introdottouna nuova definizione agevolata che riguarda tutti i carichi affidatiall’agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento diimposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuatidall’Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973; artt. 54-bis e 54-ter del d.P.R. n.633 del 1972).Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate, possono essereindicati nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto: delleNumero registro generale 28348/2021Numero sezionale 4226/2026Numero di raccolta generale 16932/2026Data pubblicazione 29/05/2026prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali icontribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato onon tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previstescadenze; della Rottamazione-quater o della riammissione allaRottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025,si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tuttele rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.Sono esclusi dalla nuova Rottamazione i debiti che, anche serientrano nell’ambito della Rottamazione-quinquies, sonoricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e dellariammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le ratescadute.La domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies vapresentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026tramite il sito web dell’Agenzia delle entrate - Riscossione.L’Agenzia delle entrate - Riscossione renderà disponibileentro il 30 giugno 2026 la Comunicazione delle somme dovute conl’esito della domanda, gli importi da versare e i moduli dipagamento.Nel caso di specie, la richiesta è stata ritualmente avanzataentro il 30 aprile 2026 e la definizione agevolata non si è ancoraperfezionata.2. – Il procedimento va dunque rinviato a nuovo ruolo. P.Q.MRinvia il procedimento a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria il 15 maggio 2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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