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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 2021

Cassazione n. 47847/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 30 aprile 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della società cooperativa "Scarabeo", riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di € 4.800 di ammenda, perché ritenuto colpevole dei reati ascritti; che per l'annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto appello affidandolo ai due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo censurava la sentenza impugnata con riferimento alla statuizione di reità; più in particolare osservava come con il provvedimento impugnato non si fosse raggiunta la prova in ordine al ruolo di amministratore rivestito dall'imputato nella società cooperativa "Scarabeo" e pertanto la sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo della fattispecie di reato contestata; che con il secondo motivo lamentava la misura eccessiva della pena inflitta.

Considerato che, disponendo la sentenza impugnata la sola condanna del ricorrente alla pena dell'ammenda, essa non è suscettibile di appello ma solamente di ricorso per cassazione; che, pertanto, in ossequio al principio del favor impugnationis, il ricorso proposto dagli imputati, ancorché formalmente indicato come atto di appello, deve essere convertito in ricorso per cassazione come d'altra parte già disposto dalla Corte d'appello di Palermo con ordinanza del 25 ottobre 2021; che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità non avendo il ricorrente articolato alcuno specifico argomento a sostengo della sua tesi relativa al fatto che di essere l'effettivo amministratore della società cooperativa "Scarabeo"; che il secondo motivo è inammissibile in quanto la pena inflitta è contenuta in misura prossima al minimo edittale e pertanto la stessa non necessitava di specifica motivazione sull'entità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 30 aprile 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della società cooperativa "Scarabeo", riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di € 4.800 di ammenda, perché ritenuto colpevole dei reati ascritti; che per l'annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto appello affidandolo ai due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo censurava la sentenza impugnata con riferimento alla statuizione di reità; più in particolare osservava come con il provvedimento impugnato non si fosse raggiunta la prova in ordine al ruolo di amministratore rivestito dall'imputato nella società cooperativa "Scarabeo" e pertanto la sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo della fattispecie di reato contestata; che con il secondo motivo lamentava la misura eccessiva della pena inflitta. Considerato che, disponendo la sentenza impugnata la sola condanna del ricorrente alla pena dell'ammenda, essa non è suscettibile di appello ma solamente di ricorso per cassazione; che, pertanto, in ossequio al principio del favor impugnationis, il ricorso proposto dagli imputati, ancorché formalmente indicato come atto di appello, deve essere convertito in ricorso per cassazione come d'altra parte già disposto dalla Corte d'appello di Palermo con ordinanza del 25 ottobre 2021; che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità non avendo il ricorrente articolato alcuno specifico argomento a sostengo della sua tesi relativa al fatto che di essere l'effettivo amministratore della società cooperativa "Scarabeo"; che il secondo motivo è inammissibile in quanto la pena inflitta è contenuta in misura prossima al minimo edittale e pertanto la stessa non necessitava di specifica motivazione sull'entità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 lu
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