CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16828/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/senttre le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Avellino del 26/07/2021, che rigettava l'istanza di liberazione anticipata in relazione al periodo dal 10 gennaio 2020 al 10 luglio 2021. 2. Avverso tale provvedimento Cavallaro propone ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa rileva che il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata in relazione al suddetto periodo, facendo leva sulle informazioni contenute in una nota della DDA di Catania e sull'assenza di segni di dissociazione dal clan di riferimento. Osserva il difensore che la dissociazione e l'inesigibilità della collaborazione non sono più necessarie per provvedimenti di maggiore rilevanza come i permessi premio e che, pertanto, la motivazione del Tribunale di sorveglianza non ha alcun fondamento giuridico. Lamenta, infine, la difesa che, a fronte della documentazione da essa offerta dell'assenza di un procedimento penale nei confronti del condannato per la rivolta presso la Casa circondariale di Melfi del marzo 2020, posta a fondamento del rigetto della liberazione anticipata da parte del Magistrato di sorveglianza, il Tribunale di sorveglianza si è limitato a rilevare che è possibile discostarsi dalle risultanze processuali, senza, però, fare riferimento ad elementi fattuali idonei ad individuare da parte del condannato un comportamento di agevolazione della rivolta. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 1.1. Nella materia della liberazione anticipata è illegittimo qualunque automatismo, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 1995 n. 176 (si vedano, per tutte, Sez. 1, n. 4603 del 26/09/1995, Galassi, Rv. 202508, e Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018 - dep. 2019, Carbone, Rv. 275221, che rileva che in tema di liberazione anticipata, si configura un'ipotesi di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché il provvedimento di diniego si limiti ad una semplice elencazione descrittiva degli elementi di fatto, utilizzando frasi generiche o mere clausole di stile, senza alcuna valutazione critica e senza l'individuazione di specifici comportamenti del condannato che, in quanto sintomatici della sua mancata disponibilità al trattamento, ostino al riconoscimento del beneficio). Non è superfluo, invero, ribadire che la finalità principale dell'istituto risiede nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (Corte cost. n. 352 del 1991). Ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990). La valutazione di meritevolezza del beneficio è ovviamente rimessa al giudice del merito, che è tenuto ad accertare se nel comportamento serbato dall'interessato siano rinvenibili sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi. In particolare, con riguardo alla partecipazione del condannato ad un sodalizio di tipo mafioso, che sembrerebbe incompatibile con una reale adesione al trattamento rieducativo e, quindi, ostativa alla concessione del beneficio, si è rilevata la necessità di un autonomo accertamento, in sede di procedimento di sorveglianza, dell'attualità ed effettività di perduranti legami del medesimo con la criminalità organizzata, non potendo detta partecipazione esser fatta coincidere con l'atteggiamento meramente psichico di chi "si senta mafioso" anche in detenzione, né esser dedotta esclusivamente dal mancato ravvedimento dell'interessato (Sez. 1, n. 12841 del 31/01/2017, Melodia, Rv. 269506: la Corte ha annullato con rinvio il rigetto della richiesta di concessione della liberazione anticipata, formulata da un condannato che ne aveva beneficiato per tutti i semestri anteriori, basato su segnalazioni della DDA che lo collocavano ancora al vertice della cosca di riferimento, ritenendo necessario appurare se tali segnalazioni prospettassero dati di fatto nuovi, non valutati dai precedenti provvedimenti favorevoli ed idonei a fornire la prova di attuali collegamenti con la cosca stessa). Inoltre, si è osservato che nel procedimento di sorveglianza, al fine del giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e sulla persistenza o meno di collegamenti del medesimo con la criminalità organizzata, ci si può avvalere di accertamenti dell'autorità di pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria o di organismi giudiziari specializzati e trarre utili elementi di valutazione dall'essere stato eventualmente il predetto attinto da provvedimenti di rinvio a giudizio o dall'applicazione di sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza (Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018, dep. 2019, Torcasio, Rv. 274801: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente i giudici di merito avessero respinto la richiesta del beneficio da parte di un condannato per estorsione, commessa in favore di un'associazione mafiosa, sul rilievo che dai fatti oggetto di una sopravvenuta sentenza di condanna non definitiva, avvalorati dalle dichiarazioni di un collaboratore, emergeva come lo stesso, in epoca pressoché coincidente con i semestri in valutazione, fosse rimasto nella sfera d'azione dell'associazione). Infine, si è evidenziato che è immune da vizi l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, nel sottoporre a specifico vaglio la valutazione espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia sull'attualità dei collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3-bis, ord. pen., valorizzi, ai fini del rigetto dell'istanza, l'assenza di dissociazione del detenuto dagli t ambienti criminali di appartenenza e la contiguità temporale tra il periodo di detenzione per il quale è richiesto il beneficio e quello di commissione dei fatti oggetto del titolo detentivo (Sez. 1, n. 53394 del 20/11/2018, Menna, Rv. 274850: fattispecie in tema di liberazione anticipata). 1.2. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata fa riferimento ad una nota della DDA di Catania, da cui emergerebbe la permanenza dei collegamenti con il clan di riferimento e la partecipazione di Cavallaro ad una protesta occorsa nel marzo del 2020 presso il carcere di Melfi; inoltre, evidenzia che detta nota «deve essere calata nella storia criminale del Cavallaro che risulta essere stato acclaratamente partecipe dell'associazione di stampo mafioso, che, come emerge dalle indagini effettuate dal predetto organo giudiziario, rende agli affiliati, compreso il detenuto, una retribuzione mensile»; infine, osserva che l'assenza di segni incontrovertibili e netti di dissociazione dal clan di referenza rende sostanzialmente univoca la prospettazione della DDA. In tal modo, però, si rivela generica rispetto alle informazioni della DDA, non dimostrando di averle vagliate quanto a specificità e contestualità temporale rispetto al periodo in valutazione. Ed incorre, altresì, nella genericità laddove, a fronte della produzione difensiva circa il mancato coinvolgimento del condannato nel procedimento penale seguito alla protesta del marzo 2020 presso il carcere di Melfi, di cui dà atto la suddetta nota, si limita ad evidenziare la possibilità di discostamento del giudizio di sorveglianza dalle risultanze processuali, allorquando, comunque, la condotta serbata sia ritenuta non consona al regime carcerario. E ciò, senza specificare in che cosa sarebbe consistita tale condotta, che, peraltro, riguarderebbe il primo dei tre semestri per i quali vi è stato il diniego della liberazione anticipata. 2. Tali lacune e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio nel rispetto dei principi sopra individuati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al T