CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34918/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 13/09/2021 del Tribunale di Milano, emessa in esito a giudizio abbreviato: a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa di cui al capo c) dell'imputazione perché estinto per prescrizione; b) confermava la condanna dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di due assegni bancari di cui al capo a) dell'imputazione. Il Tribunale di Milano aveva già assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato, di cui al capo b) dell'imputazione, di falsificazione degli stessi due assegni bancari per non essere il fatto previsto dalla legge come reato. Secondo i capi d'imputazione, i predetti reati erano stati originariamente contestati al [OSCURATO:PERSONA]: a) quello di ricettazione dei due assegni bancari (capo a dell'imputazione), «perché, al fine di procurarsi un profitto, riceveva o comunque entrava in possesso degli assegni bancari n. 709914934 e n. 709914935 rilasciati dall'Istituto bancario [OSCURATO:PERSONA], oggetti di furto denunciato il 08.07.2014 in Milano»; b) quello di falsificazione degli stessi assegni bancari (capo b dell'imputazione), «perché, al fine di procurarsi un profitto, dopo aver compilato gli assegni bancari n. 709914934 e n. 709914935 rilasciati dall'Istituto bancario [OSCURATO:PERSONA], per l'importo di euro 4.263,40 cadauno, formava falsamente la firma del correntista [OSCURATO:PERSONA], presentandoli come pagamento per l'acquisto di materiale per la ristorazione dall'esercizio commerciale di proprietà della parte offesa»; c) quello di truffa (capo c dell'imputazione), «perché induceva in errore il prenditore degli assegni bancari n. 709914934 e n. 709914935 rilasciati dall'Istituto bancario [OSCURATO:PERSONA], procurandosi così un ingiusto profitto pari ad euro 8.526,80 (controvalore parziale della merce acquistata), con corrispondente danno per la persona offesa per l'importo in parola, con le seguenti modalità: nel tacere sulla non esigibilità dei titoli di credito; nel negoziare gli assegni di cui sopra tacendone l'illecita provenienza; nel versare, nelle fasi iniziali della transazione, una caparra di euro 4.000,00 mediante bonifico bancario alla parte venditrice, regolarmente esatto, in modo da rafforzare il convincimento circa la bontà dell'operazione». 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta tale erronea applicazione dell'art.648 cod. pen. con riguardo all'oggetto del reato e all'elemento del profitto. Dopo avere premesso che, come affermato anche dalla sentenza di primo grado, il conto corrente al quale si riferivano gli assegni asseritamente ricettati «era stato chiuso circa sette anni prima» - con la conseguenza che, poiché dagli stessi assegni non sarebbe «quindi L.] ricavabile alcuna somma di denaro», essi rappresenterebbero «una cosa mobile priva di qualsiasi valore» economico - il ricorrente rappresenta che, pertanto: a) i menzionati assegni non potevano essere oggetto né del delitto presupposto né del delitto di ricettazione, appunto perché privi di qualsiasi valore economico; b) poiché il beneficiario degli stessi assegni [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva potuto riscuotere la somma in essi indicata, che non aveva potuto essere addebitata su un conto corrente ormai chiuso, ne discenderebbe «sia l'assenza di qualsiasi profitto a vantaggio del sig. [OSCURATO:PERSONA], sia l'assenza di qualsiasi danno patito dal querelante». Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art.648 cod. pen. con riguardo all'elemento psicologico del reato. Lamenta, in particolare, che la Corte d'appello di Milano abbia ritenuto la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione dei due assegni sulla base della considerazione che l'imputato li aveva «emess[i] in violazione delle ordinarie e note regole di circolazione dei titoli, essendo gli assegni bancari titoli personali ed in esclusivo possesso della persona titolare del conto ovvero della persona da questi delegata», rappresentando l'erroneità di tale motivazione in quanto «il mero fatto che gli assegni siano titoli personali non può essere ritenuto dimostrazione del dolo specifico richiesto dall'art. 648 c.p., se si considera tra l'altro che [OSCURATO:PERSONA] aveva in gestione il locale per il quale stava acquistando i mobili e ha utilizzato in buona fede gli assegni nel contesto di quel rapporto commerciale». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, «per mero scrupolo difensivo, vista [•..] la pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione relativamente al capo di imputazione c)», in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano avrebbe ritenuto la propria responsabilità per il reato di truffa sulla base di elementi - segnatamente: il fatto che egli aveva convinto la persona offesa [OSCURATO:SOCIETA]. della bontà dell'operazione, aveva fatto visitare il ristorante che gestiva, aveva versato una caparra di C 4.000,00 mediante regolare bonifico e aveva dato in pagamento della restante parte del prezzo dell'ottenuta fornitura della merce i due menzionati assegni bancari di provenienza delittuosa tacendone la non esigibilità - i primi tre dei quali costituirebbero «azioni che [OSCURATO:PERSONA] ha compiuto in buona fede nel contesto del rapporto commerciale tra le parti e non possono essere intesi come truffa», trattandosi di «normali eventi nel contesto di una trattativa commerciale», con la conseguenza che la propria responsabilità sarebbe stata ritenuta «soltanto per il fatto di aver presentato assegni rivelatisi inesigibili», elemento che, secondo il ricorrente, non potrebbe essere da solo posto a fondamento di un'affermazione di responsabilità per il reato di truffa. Sotto un secondo profilo, il ricorrente deduce che risulterebbe «palese l'insussistenza anche dell'elemento del danno», come sarebbe confermato dal fatto che nessuna querela sarebbe stata sporta da Cifa s.r.I., con la conseguente insussistenza anche di tale necessaria condizione di procedibilità. Sotto un terzo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano nulla avrebbe detto in ordine all'elemento psicologico del reato e che il Tribunale di Milano avrebbe ancorato la sussistenza dello stesso elemento psicologico al fatto che egli, dopo avere ottenuto il profitto del reato, si era reso irreperibile dall'agente di commercio Sala (con il quale aveva condotto le trattative), il che costituirebbe «un'evidente forzatura». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il «vizio di motivazione» con riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati di ricettazione dei due assegni e di truffa. Sotto un primo profilo, secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria in quanto, col ritenerlo responsabile del reato di ricettazione, «si presuppone che un terzo si sia reso autore di furto di assegni inutilizzabili perché collegati ad un conto corrente chiuso da anni», sicché «mancherebbe [...] il requisito del profitto, dell'utilità che deve sussistere in capo all'autore del furto, con la conseguenza che nemmeno il reato di ricettazione può aver luogo». Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe sufficientemente motivato con riguardo ai requisiti richiesti per la sussistenza sia del presupposto reato di furto sia del reato di ricettazione, «con particolare riferimento al profitto di [OSCURATO:PERSONA] e al danno patrimoniale della parte offesa che, si ripete, non sussiste, dato che gli assegni, in quanto inesigibili, non sono stati addebitati sul conto della parte offesa». Infine, la Corte d'appello di Milano, con l'affermare che, «in assenza di prospettazioni alternative da parte dell'appellante circa l'intromissione di soggetti terzi nella consegna di assegni contraffatti, ad insaputa dell'imputato, risulta evidente la condotta materiale tenuta dallo stesso», avrebbe «capovol[to] l'onere probatorio, in violazione del principio di presunzione di innocenza». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili in cui è articolato. Anzitutto, quanto all'elemento del profitto del reato di ricettazione, si deve osservare che, essendo tale reato a dolo specifico, per l'integrazione dello stesso non è necessario che l'agente raggiunga il fine perseguito, atteso che ciò che rileva è che egli fosse animato dal fine di profitto. Per tale ragione, la Corte di cassazione, con riguardo a fattispecie che, per quanto qui rileva, si presentano analoghe a quella in esame, ha affermato il principio secondo cui integra il delitto di ricettazione la ricezione, rispettivamente, di una carta elettronica di pagamento o di prelievo di contanti (cosiddetto pagobancomat) e di una chiavetta per l'accesso on-line su conto corrente (cosiddetto token) proventi di furto, nella consapevolezza della loro illecita provenienza, ancorché l'agente non potesse operare sul conto bancario per non avere conoscenza dei necessari codici di accesso (rispettivamente: Sez. 2, n. 35239 del 08/07/2021, D'Agnillo, Rv. 281962-01, e Sez. 2, n. 37369 del 12/11/2020, Moushsne, Rv. 280463-01). Ciò in quanto, proprio perché la ricettazione è un reato a dolo specifico, esso, per essere integrato, non richiede il raggiungimento dello scopo perseguito ma ciò che rileva è che, al momento della ricezione della carta o della chiavetta, l'imputato fosse animato dal fine di profitto, confidando di poterla utilizzare in qualche modo, così da ricavarne un vantaggio patrimoniale. Pertanto, nessuna erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. ha commesso la Corte d'appello di Milano con ritenere che il fatto che il conto corrente cui si riferivano i due assegni fosse stato estinto anni prima non escludeva che l'imputato fosse animato dal fine di profitto, avendo confidato di potere utilizzare gli stessi assegni in modo da ricavarne un vantaggio patrimoniale, nella specie, corrispondendoli a taluno in pagamento. Quanto alla deduzione secondo cui i due assegni de quibus, in quanto relativi a un conto corrente già estinto, non potrebbero essere oggetto del delitto di ricettazione perché costituirebbero «una cosa mobile priva di qualsiasi valore economico», si deve anzitutto osservare che, come già affermato dalla Corte di cassazione, il valore dal punto di vista economico della res oggetto della condotta non costituisce un requisito della fattispecie di ricettazione (Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, Cittadino, Rv. 281911-01, non massimata sul punto, relativa a un caso di ricettazione di un carnet di assegni successiva al "blocco" degli stessi titoli). Inoltre, la predetta tesi secondo cui i due assegni sarebbero stati privi di valore perché relativi a un conto corrente già estinto non tiene conto della cosiddetta cartolarità del titolo, con le sue caratteristiche dell'astrattezza causale e della letteralità. Astrattezza che autonomizza l'obbligazione cartolare dal rapporto originario nell'ambito del quale il titolo è stato emesso (art. 1 del regolamento allegato al R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736: «l'assegno bancario (chèque) contiene [...] l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata»), con la conseguenza che il titolo ha il valore che afferma di avere, in forza del quale circola nei rapporti giuridici sino alla messa all'incasso. In vero, l'assegno, che strutturalmente è un titolo che contiene un ordine di pagamento del traente alla banca trattaria, sovrappone a tale caratteristica strutturale quella funzionale, per cui lo stesso si caratterizza altresì per essere uno strumento di pagamento, atto a circolare nel traffico giuridico come cosa mobile dotata di una propria autonoma consistenza nei termini, e alle condizioni formali, che risultano dalle scritture che vi sono impresse (Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, cit.). Da ciò consegue che la ricettazione si consuma senz'altro per il solo fatto della ricezione di un assegno che, come nel caso di specie, sia di provenienza delittuosa. Quanto, poi, al dolo generico della ricettazione della ricezione dei due assegni con la (generica) consapevolezza della loro provenienza da delitto, la Corte d'appello di Milano l'ha correttamente ritenuto esistente alla luce della costante giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui, in tema di ricettazione, si deve ritenere sussistente la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene in capo al soggetto che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428-01; Sez. 1, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929- 01; Sez. 2, n. 22555 sdel 09/06/2006, Rinaldi, Rv. 234654-01). Principio, di cui la Corte d'appello di Milano ha fatto espressa applicazione, che esclude l'invocata asserita buona fede dell'imputato nella ricezione e utilizzazione dei due assegni. 2. Il secondo motivo - il quale, come si è detto, è stato dichiaratamente proposto «per mero scrupolo difensivo, vista [...] la pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione relativamente al capo di imputazione c)» - è inammissibile per genericità in quanto il ricorrente non ha dedotto specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei a escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché la Corte d'appello di Milano potesse immediatamente pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La Corte di cassazione ha infatti di recente affermato, in modo condivisibile, che, in tema di impugnazioni, l'imputato che, senza avere rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219-01). Come è stato chiarito da tale pronuncia, la Corte di cassazione ha statuito, in una pluralità di situazioni, che l'interesse a impugnare - che deve sussistere per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 568 cod. proc. pen. - assume un contenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato (da intendersi nella sua lata accezione, comprensiva anche della motivazione) possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame. Il che rileva, dunque, non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (e quindi l'assoluzione), ma anche quando miri ad assicurare a sé conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelle che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.) e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). E invero, stante il principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico, se una sentenza penale produce effetti giuridicamente rilevanti in altri campi dell'ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo all'imputato, questi ha interesse a impugnare la sentenza penale qualora dalla revisione di essa possa derivare in suo favore, in modo diretto e concreto, l'eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole (tra le tante, da ultimo: Sez. 5, n. 24300 del 19/03/2015, Migliaccio, Rv. 263907-01). È stato tuttavia precisato che il principio sopra esposto era stato costantemente affermato in situazioni in cui non ricorreva una causa di estinzione del reato e non si rendeva applicabile, di conseguenza, il disposto dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., che predilige il proscioglimento nel merito allorché, pur ricorrendo la causa suddetta, risulti «evidente» l'innocenza dell'imputato. L'interesse di quest'ultimo a essere prosciolto con formula totalmente liberatoria va bilanciato, allora, con l'interesse pubblico a una celere definizione del procedimento che lo riguarda, sia per evitare lo spreco di risorse pubbliche, sia per rendere più agevole l'ottemperanza degli obblighi assunti dallo Stato in sede internazionale. Tale bilanciamento va allora operato avendo riguardo a un più pregnante onere di allegazione, che nel caso che ci occupa non risulta soddisfatto, non avendo il ricorrente neppure allegato la sussistenza di un giudizio civile di danno nell'ambito del quale la sentenza penale potrebbe spiegare efficacia di giudicato. La Corte di cassazione aveva del resto già affermato che, in tema di impugnazione, l'imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei a escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado (Sez. 3, n. 46050 del 28/3/2018, M., Rv. 274200-01). Come è stato affermato dalla citata Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, tale principio vale, evidentemente, anche per il ricorso per cassazione. Poiché, in casi come quello che ci occupa, la Corte territoriale non era stata chiamata a effettuare un nuovo, completo, esame del merito della regiudicanda, bensì a rilevare - con il metro della mera "constatazione" ictu ()culi, piuttosto che di quello di "apprezzamento" che richieda una qualche necessità di accertamento o di approfondimento - l'evidenza di alcuna delle cause di proscioglimento nel merito richiamate nell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la specificità dei motivi idonei a sorreggere il ricorso dinanzi a questa Corte richiedeva necessariamente, l'individuazione di tale evidenza percettiva. La quale non si rinviene nel motivo in esame, con il quale il ricorrente, pur rubricando le proprie doglianze come violazioni di legge, sollecita in realtà una rivalutazione del compendio probatorio, evidentemente preclusa in questa sede di legittimità. In ogni caso, alla luce di quanto è stato argomentato dai giudici di merito con riguardo alla commissione, da parte dell'imputato - con la condotta ingannatoria consistita, tra l'altro, nel sottacere l'inesigibilità degli assegni consegnati alla persona offesa prenditrice degli stessi - non si possono, in tutta evidenza, ritenere sussistenti gli estremi per un proscioglimento nel merito pienamente liberatorio. Inammissibile è anche la doglianza, che viene prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità, riguardante l'asserita mancanza di querela, quale condizione di procedibilità del reato di truffa, alla luce del condivisibile principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui la questione di improcedibilità del reato per mancanza di querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568-01). Tale motivo, in ogni caso, non risulta essere stato proposto nell'atto di appello del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Quanto ai primi due profili di tale motivo - i quali attengono al reato di ricettazione - si deve osservare che: a) quanto all'asserito difetto del requisito del profitto sia del presupposto reato di furto sia del reato di ricettazione, il fine di profitto costituisce, in entrambi tali reati, il dolo specifico degli stessi, con la conseguenza che, come si è già evidenziato al punto 1, esso, per essere integrato, non richiede il raggiungimento dello scopo perseguito ma ciò che rileva è che, al momento, rispettivamente, della sottrazione e della ricezione degli assegni, il ladro e il ricettatore fossero animati dal fine di profitto, confidando di potere utilizzare gli stessi assegni, ancorché essi fossero relativi a un conto chiuso, in modo da ricavarne un vantaggio patrimoniale, segnatamente, cedendoli ad altri o corrispondendoli a taluno in pagamento, come è effettivamente avvenuto nel caso in esame; b) poiché, come si è già evidenziato al punto 1, il valore dal punto di vista economico della res oggetto della condotta non costituisce un requisito della fattispecie di ricettazione (Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, cit.), si deve conseguentemente escludere che costituisca un requisito della stessa fattispecie la sussistenza di un danno patrimoniale per la persona offesa della ricettazione. Quanto, infine, alla doglianza secondo cui la Corte d'appello di Milano avrebbe «capovol[to] l'onere probatorio, in violazione del principio di presunzione di innocenza», si deve osservare che, con l'affermare - dopo avere esposto gli elementi probatori sulla base dei quali aveva reputato la responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione - che, «in assenza di prospettazioni alternative da parte dell'appellante circa l'intromissione di soggetti terzi nella consegna di assegni contraffatti, ad insaputa dell'imputato, risulta evidente la condotta materiale tenuta dallo stesso», la Corte d'appello di Milano non ha invertito l'onere probatorio, che aveva motivato essere stato assolto dall'accusa, ma si è limitata a ribadire l'affermazione di responsabilità rilevando anche l'assenza di allegazioni, da parte dell'imputato, valorizzabili ai fini di un diverso giudizio di responsabilità. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del p