CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30229/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 17 novembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Caste! Goffredo il 4 agosto 2019); - che l'impugnativa sottoscritta dal difensore consta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che contesta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato alla stregua del delitto di furto in abitazione, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «In tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni» (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470), tale potendosi certamente considerare un cortile (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha correttamente ritenuto il cortile come pertinenza di un'abitazione e, come tale, interdetto all'accesso al pubblico anche se non recintato); - che il secondo motivo, che censura la configurabilità, nel caso al vaglio, della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità» (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974), come nel caso di specie, in cui l'imputato aveva asportato le rotelle del ponteggio alterandone la funzionalità (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così