CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 10455/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 11086/2022 proposto da: G.R.R. [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] L. Andronico 24 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controrìcorrente - avverso la sentenza n. 246/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-La società GR motori srl ha preso in leasing dalla società [OSCURATO:SOCIETA] un macchinario per il lavaggio dei motori endotermici. Subito dopo la consegna, la GR motori srl ha rilevato dei difetti di funzionamento del macchinario, ed ha ottenuto un accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale ha poi agito in giudizio per la riduzione del prezzo nella misura di 11.500 euro, quale somma indicata dal consulente come necessaria per eliminare i vizi e ripristinare il corretto funzionamento del macchinario. 2.-Nel frattempo, la società venditrice, ossia la [OSCURATO:SOCIETA], ha agito nei confronti della GR motori srl nonché della società concedente il leasing per ottenere il pagamento del bene, che proprio a causa dei vizi lamentati, il compratore ,..> concessionario aveva in realtà rifiutato. L'esito di tale causa è costituito da una sentenza del Tribunale di Brescia (n. 3768/ 2017 del 21.12.2017) che ha rigettato la domanda sul presupposto che non era mai stato sottoscritto il verbale di constatazione e presa in consegna, e che tale mancata sottoscrizione era dovuta ai vizi di funzionamento riscontrati dall'acquirente. Questa decisione del Tribunale di Brescia, non essendo stata appellata, è passata in giudicato. 3.-Nel giudizio intentato invece da [OSCURATO:SOCIETA] per la riduzione del prezzo, di cui si è detto prima, la domanda di quest'ultima società è stata rigettata in quanto i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno ritenuto insussistenti i vizi di funzionamento lamentati dall'acquirente. 4.-La GR motori srl ricorre avverso la decisione di appello con tre motivi e memoria. -'‘ 2 Ne chiede il rigetto la controricorrente. Considerato che 5.- Con il primo motivo si denuncia violazione dell'articolo 2909 del codice civile. Secondo la ricorrente, la Corte d'appello di Brescia ha errato nel non considerare che sulla questione dell'esistenza dei vizi e dei difetti di funzionamento del macchinario si era formato giudicato, precisamente quello contenuto nella sentenza del Tribunale di Brescia, n. 3768 del 2017, ossia quella resa nel procedimento iniziato dal venditore per ottenere il pagamento del corrispettivo. Secondo la ricorrente, la Corte d'appello ha errato nel ritenere che il giudicato esterno si formi soltanto sull'accertamento oggetto di deliberazione, e non anche sulle premesse necessarie e sul fondamento logico della pronuncia, come invece è giurisprudenza costante, secondo la ricorrente. Inoltre, a parere di quest'ultima, l'accertamento circa l'esistenza di vizi ha costituito, nella sentenza invocata come giudicato esterno, per l'appunto, un presupposto logico del rigetto della domanda di pagamento del prezzo e, come tale, avrebbe dovuto fare giudicato nel successivo giudizio il cui oggetto principale era l'accertamento dei vizi medesimi. 6.- Con il secondo motivo si fanno valere le medesime censure del primo ma al solo fine di farne derivare la nullità della sentenza. Si tratta quindi di due motivi che hanno una medesima censura e che si possono scrutinare insieme. Sono infondati. Infatti, se è vero che il giudicato esterno si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della situazione finale, è altresì vero che esso non si forma sul puro e semplice accertamento di fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio (Cass. 3669/ 2019; Cass. 3434/ 2011). Da questo punto di vista la sentenza del Tribunale di Brescia fa, sì, riferimento ai vizi menzionati nell'accertamento tecnico preventivo, ma non al fine di accertarli o al fine di porli a fondamento logico della decisione, bensì quale argomento per sostenere che, conseguentemente, l'acquirente non aveva TcA-A 3 firmato il verbale di consegna non per sua colpa ma perché, per l'appunto, riteneva esistenti quei vizi avendo fatto affidamento sulla ATP. In sostanza, non v'è alcun accertamento contenuto in quella sentenza circa l'esistenza di vizi, che potesse costituire giudicato in questo procedimento, in quanto l'esistenza di quei vizi non è stata oggetto di accertamento, neanche in via strumentale, ossia neanche al fine di risolvere questioni poste con la domanda principale, né l'esistenza di quei vizi è stata utilizzata come fondamento logico della decisione, in quanto chiaramente il riferimento che il Tribunale ha fatto ad essi è servito solo a ritenere incolpevole la mancata sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'acquirente, dunque come argomento per sostenere un accertamento diverso: che alcun verbale di consegna era stato sottoscritto e che tale mancata sottoscrizione era incolpevole. In altri termini, il riferimento che il Tribunale fa ai vizi emersi nella ATP serve a dimostrare l'assenza di dolo o di colpa nella mancata sottoscrizione del verbale di accertamento, e non costituisce né oggetto di accertamento principale né fondamento logico della decisione sulla domanda principale: il fondamento logico (della pronuncia principale, ossia sul diritto al compenso) essendo l'incolpevole mancata sottoscrizione del verbale di consegna 7.- Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 115,116, 132 del codice di procedura civile. La società ricorrente contesta alla decisione di appello di aver disatteso in modo del tutto ingiustificato le conclusioni del consulente tecnico, il quale aveva osservato che la possibilità di regolazione del risciacquo era troppo contenuta: osservazione che chiaramente indicava un vizio di costruzione del macchinario che i giudici di merito hanno invece negato in modo illogico o, comunque, senza un'adeguata motivazione. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. E' inammissibile nella parte in cui censura la valutazione di un mezzo di prova fatto dal giudice di merito, vale a dire la valutazione del risultati della consulenza tecnica.E' infatti principio di diritto che il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, purché motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (Cass. 200/ 2021; Cass. 36368/ 2021). Ma, soprattutto la censura è infondata in quanto in realtà i giudici di appello non hanno disatteso le conclusioni cui è pervenuto il CTU, ed anzi ne hanno preso atto, ossia hanno preso atto della ridotta possibilità di regolazione di valori che la macchina consentiva, ma hanno ritenuto che tale condizione non integrasse un vizio giuridicamente rilevante, cioè tale da poter incidere sul sinallagma del contratto, ossia: l'accertamento compiuto dal CTU, cui ha aderito la e'orte di merito, è nel senso che l'impossibilità di effettuare il risciacquo a 30 gradi non poteva costituire un difetto della macchina, perché nella scheda tecnica si parlava di risciacquo tra 65 e 70 gradi, cioè a caldo. Il ricorso va pertanto rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 3300,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente /5:4ffelygn dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello