CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 08416/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto del 10 aprile 2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro cento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen. (per essersi impossessata, al fine di trarne profitto, di complessivi 47 mc di acqua, sottraendola dal contatore della [OSCURATO:SOCIETA]. previa forzatura del conta- tore codice cliente n. 251653 sito in Vasto, v. Aragona n. 52). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 624, 625 cod. pen., 120, 129 e 336 cod. proc. pen.. Si deduce che il giudizio di colpevolezza è stato basato sulle sole dichiarazioni dei testi dell'accusa, i quali, peraltro, non avevano visto la Sorbara rimuovere il sigillo ed, anzi, avevano affermato che i sigilli erano ancora installati. La Corte di appello non ha tenuto conto della produzione del documento di rateiz- zazione del debito per le forniture pregresse prodotto in udienza, circostanza indica- tiva dell'intento della ricorrente di adempiere correttamente tutte le obbligazioni as- sunte con l'ente fornitore. Il teste [OSCURATO:PERSONA], condomino del palazzo, evidenziava che i contatori erano collocati all'interno di un locale aperto, incustodito ed accessibile a chiunque; il teste [OSCURATO:PERSONA], altro condomino, narrava la circostanza che gli appartamenti vuoti siti nello stesso stabile avevano formato oggetto di occupazione abusiva e tale incivile azione comprendeva l'allacciamento forzoso attraverso "bypass" di tubi ed altri con- tatori; il teste [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]., non chiariva l'aspetto relativo al fissaggio del sigillo, anche perché le fotografie non riproducevano il posi- zionamento, il tipo e la grandezza del bloccaggio. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 131 bis cod. pen.. Si osserva che non esistevano elementi ostativi alla concessione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in quanto non ricorrevevano gli estremi della circostanza aggravante contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su motivi manifestamente infondati o non proponibili in sede di legittimità.Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge per il mancato proscioglimento dell'imputata per difetto di querela nonché vizio della motivazione, è manifestamente infondato. In particolare, si censurano le decisioni di merito con cui è stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma secondo, cod. pen. in assenza di prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'effettiva manomissione del con- tatore da parte dell'imputata. La ricorrente ripropone questioni sollevate in sede di merito e decise dalla Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente. La Corte aquilana, infatti, ha rimarcato che dall'esame testimoniale era emerso quanto segue: a) l'utenza era intestata formalmente all'imputata; b) in data 10 no- vembre 2011 era constatata la rimozione dei sigilli apposti al contatore con contabi- lizzazione di un ulteriore consumo di acqua; c) la documentazione - anche fotografica - in atti attestava la reiterata rottura dei sigilli apposti. Nel corpo del ricorso è prospettata anche la mancata valorizzazione di alcune te- stimonianze e di ulteriori risultanze probatorie che, in violazione del principio di au- tosufficienza del ricorso, comunque la difesa non ha allegato. 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. non è proponibile in sede di legittimità. Il reato per il quale la Sorbara è stata condannata è un furto aggravato ex artt. 625, comma secondo, cod. pen.. Alla luce di quanto esposto al paragrafo precedente, ricorre la circostanza aggravante contestata. Trattandosi di circostanza ad effetto speciale, che determina una pena detentiva edittale superiore ad anni cinque, è pre- clusa la possibilità di escludere la punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis, commi primo e quarto, cod. pen.). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. d?v P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021. Il Consigliere e