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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 17 agosto 2021

Cassazione n. 42639/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VITERBO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]' ANDREA del foro di ORVIETO in difesa, quale sostituto processuale, della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] il quale ha depositato nota spese [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza in data 27 Gennaio 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo in data 18 Settembre 2018, confermava la sentenza di primo grado in punto di affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p., riqualificato il reato di truffa ex art.640 c.p. di cui al capo di imputazione sub C) e rideterminava la pena in un anno di reclusione.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputata la quale lamenta, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione per contraddittorietà fra dispositivo e motivazione ovvero per omissione totale della motivazione riguardo al rigetto ed al mancato accoglimento della richiesta dei benefici di legge, così come richiesti con l'atto di appello.

Deduce che la sentenza era viziata in quanto sebbene nella parte motiva si faceva riferimento alla sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena a carico dell'imputata, nulla era detto nel dispositivo.

3. Il ricorso può essere accolto nei termini appresso specificati.

3.1. Osserva la Corte che nel caso in esame ben può trovare applicazione il condivisibile principio secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, e può essere risolto anche con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi della volontà decisoria del giudice. (Fattispecie in cui il giudice di appello ha riconosciuto all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, omesso nel dispositivo della sentenza di primo grado e chiaramente enunciato in motivazione). (Sez. 5, Sentenza n. 44867 del 14/09/2015 Ud. (dep. 09/11/2015 ) Rv. 265873 - 01; in in senso conforme vedi Cass. N. 4055 del 2013 Rv. 254218 - 01, N. 8363 del 2013 Rv. 254820 - 01, N. 12920 del 2013 Rv. 255497 - 01, N. 19462 del 2013 Rv. 255478 - 01, N. 3186 del 2014 Rv. 258533 - 01)

3.2. Poichè dal tenore complessivo del provvedimento impugnato emerge chiaramente la intenzione dei giudici di appello di concedere all' imputata, tenuto conto dello stato di incensuratezza della stessa, dell'entità della pena irrogata e della non particolare gravità dei fatti, i doppi benefici di legge, va disposto, non risultando necessari ulteriori accertamenti, l' annullamento senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle omesse statuizioni della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, benefici di cui in questa sede va disposta l' applicazione.

3.3. Dal momento che la condanna alla refusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile dipende dalla sussistenza di un interesse civile tutelabile, e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio. (Sez. 2, Sentenza n. 29424 del 29/11/2017 Ud. (dep. 27/06/2018 ) Rv. 273018 - og nessuna statuizione di condanna alle spese va emessa in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. poiché, come sopra indicato, l'impugnazione riguarda unicamente il complessivo trattamento sanzionatorio.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle omesse statuizioni della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, benefici che applica.

Nulla per le spese di parte civile. tSeillenza_a_moti va zrOTIC-SeinplilicIltal Così deciso in Roma, il 17 Agosto 2021 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VITERBO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]' ANDREA del foro di ORVIETO in difesa, quale sostituto processuale, della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] il quale ha depositato nota spese [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza in data 27 Gennaio 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo in data 18 Settembre 2018, confermava la sentenza di primo grado in punto di affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p., riqualificato il reato di truffa ex art.640 c.p. di cui al capo di imputazione sub C) e rideterminava la pena in un anno di reclusione. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputata la quale lamenta, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione per contraddittorietà fra dispositivo e motivazione ovvero per omissione totale della motivazione riguardo al rigetto ed al mancato accoglimento della richiesta dei benefici di legge, così come richiesti con l'atto di appello. Deduce che la sentenza era viziata in quanto sebbene nella parte motiva si faceva riferimento alla sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena a carico dell'imputata, nulla era detto nel dispositivo. 3. Il ricorso può essere accolto nei termini appresso specificati. 3.1. Osserva la Corte che nel caso in esame ben può trovare applicazione il condivisibile principio secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, e può essere risolto anche con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi della volontà decisoria del giudice. (Fattispecie in cui il giudice di appello ha riconosciuto all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, omesso nel dispositivo della sentenza di primo grado e chiaramente enunciato in motivazione). (Sez. 5, Sentenza n. 44867 del 14/09/2015 Ud. (dep. 09/11/2015 ) Rv. 265873 - 01; in in senso conforme vedi Cass. N. 4055 del 2013 Rv. 254218 - 01, N. 8363 del 2013 Rv. 254820 - 01, N. 12920 del 2013 Rv. 255497 - 01, N. 19462 del 2013 Rv. 255478 - 01, N. 3186 del 2014 Rv. 258533 - 01) 3.2. Poichè dal tenore complessivo del provvedimento impugnato emerge chiaramente la intenzione dei giudici di appello di concedere all' imputata, tenuto conto dello stato di incensuratezza della stessa, dell'entità della pena irrogata e della non particolare gravità dei fatti, i doppi benefici di legge, va disposto, non risultando necessari ulteriori accertamenti, l' annullamento senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle omesse statuizioni della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, benefici di cui in questa sede va disposta l' applicazione. 3.3. Dal momento che la condanna alla refusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile dipende dalla sussistenza di un interesse civile tutelabile, e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio. (Sez. 2, Sentenza n. 29424 del 29/11/2017 Ud. (dep. 27/06/2018 ) Rv. 273018 - og nessuna statuizione di condanna alle spese va emessa in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. poiché, come sopra indicato, l'impugnazione riguarda unicamente il complessivo trattamento sanzionatorio. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle omesse statuizioni della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, benefici che applica. Nulla per le spese di parte civile. tSeillenza_a_moti va zrOTIC-SeinplilicIltal Così deciso in Roma, il 17 Agosto 2021 Il consig
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