CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 19850/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cultura avverso le ordinanze del 16/10/2025 e del 27/10/2025 emesse dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia nel procedimento esecutivo pendente fra il suddetto Ministero e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dei provvedimenti impugnati; Letta la rinuncia all'impugnazione depositata dall'Avvocatura dello Stato, in nome e per conto del Ministero ricorrente; Esaminate le memorie del 4 marzo 2026 e del 6 marzo 2026 rassegnate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con cui si insiste per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso in sede esecutiva del 17 luglio 2025, il Ministero della Cultura aveva chiesto di accertare - rispetto alla vicenda giudiziaria che aveva contemplato il provvedimento in data 16 maggio 2024 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia di archiviazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 712 cod. pen., per assenza di giurisdizione, con rimessione della risoluzione della controversia sulle cose sequestrate al [OSCURATO:PERSONA] civile individuato nel Tribunale di Venezia - l'inesistenza del vincolo del sequestro sul bene culturale individuato come "anfora attica a figur,Vnere, databile attorno al 500 a.C. e attribuibile al Gruppo di Leagros" e, per l'effetto, a caducare il ripristino di sequestro disposto dal Pubblico ministero in data 8 maggio 2025, eseguito il 19 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, con provvedimento del 7 agosto 2025, aveva dichiarato inammissibile la richiesta considerando che l'attività ripristinatoria posta in essere dal Pubblico ministero aveva costituito l'effetto di una sua prerogativa esclusiva, sicché le difese degli interessati che avessero deduzioni da far valere in puntDproprietà del suddetto bene culturale avrebbero dovuto proporle innanzi al [OSCURATO:PERSONA] civile. Avverso il provvedimento il Ministero della Cultura, con atto dell'8 agosto 2025, aveva proposto opposizione, ai sensi degli artt. 676 e 667 cod. proc. pen., chiedendo che fossero invece emesse le statuizioni invocate con la richiesta. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, con atto del 16 ottobre 2025, aveva dichiarato non luogo a provvedere. Con nuovo atto del 23 ottobre 2025, il Ministero della Cultura aveva formulato istanza di fissazione dell'udienza per la trattazione della proposta opposizione, ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., segnalando che il provvedimento di non luogo a provvedere del 16 ottobre 2025 era da ritenersi frutto di errore materiale, non avendo il giudice provveduto sull'opposizione. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha emesso il provvedimento del 24 ottobre 2025, depositato il 27 ottobre 2025, con cui, dopo avere affermato che la questione dedotta attiene unicamente ai poteri del custode in relazione all'esposizione del bene, ha disposto che il Ministero istante indichi la necessità di ulteriori autorizzazioni in punto di esposizione dell'anfora, rispetto a quelle già conferite con il verbale di ripristino del sequestro. 2. Il Ministero della Cultura, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso avverso il provvedimento del 16 ottobre 2025, segnalando che esso non era stato comunicato, e avverso il provvedimento depositato il 27 2ottobre 2025, chiedendo il loro annullamento, con ogni conseguenziale statuizione, e affidando l'impugnazione a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si prospetta la violazione degli artt. 676, 667, comma 4, 666, 665 e 667 cod. proc. pen. Il Ministero osserva che il Pubblico ministero, ripristinando il vincolo del sequestro sul bene, aveva inteso dare esecuzione al provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, però superato dai successivi provvedimenti adottati dalla stessa Autorità giudiziaria, quale giudice dell'esecuzione, quando era stata chiamata a pronunciarsi sulla restituzione delle cose sequestrate: pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha violato le norme indicate omettendo di caducare il provvedimento di sequestro emesso dal Pubblico ministero che, in contrasto con gli stessi provvedimenti del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, aveva escluso il bene dalla disponibilità del Ministero, acquisita fin dall'ordinanza di restituzione in data 8 maggio 2023, con l'impossibilità, dichiarata nei susseguenti provvedimenti giurisdizionali, di ripristinare il sequestro in virtù della rimessione della decisione relativa ai profili proprietari al [OSCURATO:PERSONA] civile. 2.2. Con il secondo motivo, si prospetta anche il vizio della motivazione in ordine ai provvedimenti impugnati. Si fa notare che incongruamente il provvedimento del 16 ottobre 2025 muove dalla considerazione che si fosse già provveduto sull'opposizione: invece, il [OSCURATO:PERSONA] adìto non lo aveva mai fatto; in modo del pari illogico il provvedimento depositato il 27 ottobre 2025 si era orientato a invitare l'Amministrazione a indicare la necessità di ulteriori autorizzazioni, senza affrontare le questioni dirimenti poste dal Ministero con l'originario ricorso e con l'opposizione, con le deduzioni volte a liberare il bene dalla custodia del funzionario a cui esso era stato affidato con il contestato sequestro, il cui vincolo impedisce l'assolvimento di tutti i compiti istituzionali attribuiti dall'ordinamento al Ministero stesso. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dei provvedimenti impugnati: il primo provvedimento di non luogo a provvedere sull'opposizione, in assenza di fissazione d'udienza, è illegittimo; il secondo interpreta l'istanza di fissazione dell'udienza come istanza di autorizzazione all'esposizione dell'anfora, mentre il tema era quello della legittimità del ripristino del sequestro, in quanto l'eventuale inerzia delle parti nell'incardinare il giudizio civile avrebbe fatto emergere la questione se non si fosse ripristinata la competenza del giudice penale. 4. Con atto del 6 febbraio 2026, il Ministero della Cultura ha comunicato la rinuncia al ricorso, evidenziando che, dopo il deposito del ricorso per cassazione, 3è stata emessa la sentenza del Tribunale di Roma del 20 novembre 2025, n. 16267/25, passata in giudicato, che ha accertato la proprietà privata dell'anfora sequestrata nel procedimento R.G.N.R. 7755/2022 - R.G. G.i.p. 3577/2023. 5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto una prima memoria il 4 marzo 2026 con cui ha esposto la cronistoria dei fatti fino alla puntualizzazione che la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, che ha riconosciuto la proprietà dell'anfora in capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA], è passata in giudicato il 20 dicembre 2025, e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. 6. La stessa difesa ha poi prodotto una seconda memoria il 6 marzo 2026 con cui - chiedendo contestualmente di essere restituita nel termine per produrre tale atto - ha aggiunto che il 5 marzo 2026 il giudice dell'esecuzione, ulteriormente evocato, ha, con provvedimento emesso nel procedimento n. 2026/98 Sige, accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] disponendo il dissequestro e la restituzione dell'anfora in favore dello stesso istante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Determinante per l'esito del provvedimento è la novità costituita dal fatto che, nelle more di questo procedimento, il Tribunale di Roma, con sentenza passata in giudicato il 20 dicembre 2025, ha statuito che l'anfora oggetto del sequestro, la quale ha dato materia all'attuale vicenda esecutiva, è di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di tale pronuncia, con provvedimento del 5 marzo 2026, il giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] e ha disposto il dissequestro e la restituzione dell'anfora in favore del medesimo. Il Ministero della Cultura, prendendo atto del definitivo responso giudiziale sortito circa la titolarità proprietaria del bene culturale oggetto di questa della contesa esecutiva, ha rinunciato al ricorso, evidenziando che - avendo il Tribunale civile accertato la proprietà in capo al suddetto [OSCURATO:PERSONA] dell'anfora sequestrata nel procedimento penale, in cui si è avuto l'esito esecutivo determinato dalla succitata riedizione del vincolo cautelare - è cessato ogni suo interesse a dibattere sulla misura, ormai riguardante un bene certamente estraneo alla sfera giuridica dell'Amministrazione. 2. La rinuncia alla proposta impugnazione determina l'inammissibilità del mezzo, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Le indicate ragioni poste a base della rinuncia inducono, poi, a prendere atto 4che per la posizione del Ministero è sopravvenuta la carenza di interesse a coltivare l'impugnazione, non potendo l'Amministrazione trarre alcuna utilità dall'ulteriore corso di quel procedimento, in cui avrebbe dovuto interloquire sulla situazione cautelare di un bene di - ormai definitivamente accertata - proprietà altrui. Pertanto, la complessiva novità emersa, impone, ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione al generale disposto dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., di dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione non potrebbe derivare per il ricorrente alcun concreto e pratico vantaggio. 2.1. La nozione di interesse a impugnare va, infatti, individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un'utilità, vale a dire di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell'impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01). Nel caso al vaglio del Collegio, per le emerse sopravvenienze provvedimentali, sono venute meno l'attualità e la concreta utilità dell'impugnazione proposta dal Ministero della Cultura. 2.2. La sopravvenuta causa di inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla linea ermeneutica secondo cui, se il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso sopraggiunge alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non corrisponde un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, non si fa luogo alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e nemmeno al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (sulla scia di Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 - 01; e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 - 01; fra le successive, Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, dep. 2026, Dajani, Rv. 289223 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M