CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31126/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche; Considerato che il motivo con cui si lamenta l'omessa esclusione della recidiva, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, nonché manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello ha congruamente motivato l'applicazione della recidiva in ragione dei numerosi precedenti penali del ricorrente ( cinque condanne irrevocabili per rapina), avendo evidenziato come il fatto oggetto di giudizio risultasse espressione di una accresciuta capacità a delinquere del predetto allontanatosi dal luogo di restrizione per un periodo prolungato di tempo (da metà dicembre fino al 7 febbraio dell'anno successivo). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso