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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 31515/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 3108-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 2297 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 579/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/09/2015 R.G.N. 373/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 29.9.2015, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire la pensione supplementare con decorrenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in virtù dei contributi versati alla Gestione separata nel periodo 1998-1999; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l'INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5,

I. n. 1338/1962, 1, comma 2, d.m. n. 282/1996, e 24, commi 3 e 14, d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011), per avere la Corte di merito ritenuto che, maturando il diritto alla pensione supplementare per effetto della domanda amministrativa in concorso con il requisito anagrafico e quello di cui all'art. 5, comma 1°,

I. n. 1338/1962, l'innalzamento del requisito anagrafico intervenuto tra la data della maturazione degli anzidetti requisiti e quella della domanda non rendeva possibile l'erogazione della pensione, irrilevante all'uopo restando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 24, d.l. n. 201/2011, cit.; che il motivo è infondato, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui, in considerazione dell'autonomia della pensione supplementare rispetto a quella principale, il regime dell'età pensionabile dev'essere individuato con riferimento alla data in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, non potendo il relativo diritto ritenersi cristallizzato in epoca precedente alla domanda stessa (così da ult.

Cass. nn. 21189 del 2018 e 31519 del 2021); che non giova in contrario richiamare la salvaguardia prevista dall'art. 24, comma 3, d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011), riferendosi quest'ultima testualmente al "lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto" e non potendo logicamente estendersi al caso di chi, come la ricorrente, fosse già pensionata alla data della sua entrata in vigore, siccome norma eccezionale (art. 14 prel. c.c.); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese di lite per essersi l'orientamento dianzi esposto consolidato in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.lu Così deciso in Roma, nell'aduna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3108-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 2297 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 579/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/09/2015 R.G.N. 373/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 29.9.2015, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire la pensione supplementare con decorrenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in virtù dei contributi versati alla Gestione separata nel periodo 1998-1999; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l'INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, I. n. 1338/1962, 1, comma 2, d.m. n. 282/1996, e 24, commi 3 e 14, d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011), per avere la Corte di merito ritenuto che, maturando il diritto alla pensione supplementare per effetto della domanda amministrativa in concorso con il requisito anagrafico e quello di cui all'art. 5, comma 1°, I. n. 1338/1962, l'innalzamento del requisito anagrafico intervenuto tra la data della maturazione degli anzidetti requisiti e quella della domanda non rendeva possibile l'erogazione della pensione, irrilevante all'uopo restando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 24, d.l. n. 201/2011, cit.; che il motivo è infondato, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui, in considerazione dell'autonomia della pensione supplementare rispetto a quella principale, il regime dell'età pensionabile dev'essere individuato con riferimento alla data in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, non potendo il relativo diritto ritenersi cristallizzato in epoca precedente alla domanda stessa (così da ult. Cass. nn. 21189 del 2018 e 31519 del 2021); che non giova in contrario richiamare la salvaguardia prevista dall'art. 24, comma 3, d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011), riferendosi quest'ultima testualmente al "lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto" e non potendo logicamente estendersi al caso di chi, come la ricorrente, fosse già pensionata alla data della sua entrata in vigore, siccome norma eccezionale (art. 14 prel. c.c.); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese di lite per essersi l'orientamento dianzi esposto consolidato in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.lu Così deciso in Roma, nell'aduna
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