CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33784/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n.15997/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 69 - rico rrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 35 -controricorrente - avverso la sentenza n. 1458 / 202 1 della Corte d ’ appello di Roma depositata il 9 aprile 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che:1. la Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed ha accolto la domanda intesa ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] nei periodi dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2014 e dal 1° dicembre 2014al 26 novembre 2016, con inquadramento nel 4° livello c.c.n.l. metalmeccanici , con condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate e del trattamento di fine rapporto; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, premesso che il giudice di primo grado aveva disposto la regolarizzazione del ricorso introduttivo con il deposito della pagina mancante alla prima udienza, ha escluso la nullità della domanda, considerato che la parte resistente era stata posta in condizione di conoscere le ragioni esplicitate nell’atto introduttivo nella sua interezza, prendendo posizione su tutti gli aspetti delle richieste formulate dal lavoratore. Nel merito, disposta l’istruttoria omessain primo grado, i giudici d’appello hanno esaminato l’esito dell’istruttoria, che aveva confermato la prospettazione in fatto formulata dal lavoratore, corroborata anche dalla documentazione fotografica versata in atti, senza che la denuncia di falsa testimonianza presentata dalla società nei confronti dei testi indicati dal lavoratore valesse a privare di valore probatorio le deposizioni rese; ad avviso dalla Corte territoriale, dunque, era risultata provata la continuità della prestazione, la soggezione ad orari predeterminati, la sottoposizione dellavoratore al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, l’utilizzo di locali e strumenti della società, con conseguente accoglimento della domanda e condanna del datore in base ai conteggi prodotti e non contestati specificamente dalla società. Infine, va pure evidenziato che nella sentenza impugnata si dà atto che la società aveva lamentato la mancata audizione di uno dei due testi indicati, osservando che il secondo teste indicato risultava essere stato intimato tre volte ed il collegio aveva disposto tre rinvii per la sua escussione, senza che fosse comparso in udienza; 3. avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi di censura; 4. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1.con il primo motivo la società ricorrente deduc e , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 164 e ss. cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 414 cod. proc. civ., per aver ritenuto sanata la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, correttamente rilevata dal giudice di primo grado, che aveva sottolineato l’oggettiva genericità ed indeterminatezza della domanda, che non poteva essere superata dall’istruttoria richiesta né dai documenti prodotti; 2. con il secondo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697 cod. civ., violazione del principio iura novit curia, 244 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello dato corso all’istruttoria nonostante i capitoli di prova richiesti dal lavoratore non corrispondessero ai criteri prescrittidall’art. 244 cod. proc. civ.; 3. con il terzo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 104 disp. att. cod. proc. civ.e 255 cod. proc. civ., in rito e nel merito, per errata decadenza dalla prova testimonialeper il secondo teste indotto dalla società; 4. con il quarto motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 256 e 295 cod. proc. civ., atteso che contraddittoriamente, nella sentenza impugnata la Corte dapprima dichiara che i testi escussi non erano in grado di riferire con completezza per l’intero periodo, risultando meri avventori o perché legati da relazioni affettive fra le parti, per poi, invece, sostenere che la denuncia di falsa testimonianza non privava di valore probatorio le loro dichiarazioni, avendo la Corte omesso di considerare e vagliare ulteriori circostanze che avrebbero dovuto minare l’attendibilità dei testi; 5. con il quinto motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.,per aver proceduto alla condanna della società sulla base dei conteggi in atti non specificamente contestati; 6. il primo motivo è infondato, considerato che «nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l’individuazione dell’uno o dell’altro elemento attraverso l’esame complessivo dell’atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l’esatto oggetto del giudizio» ( così Cass. Sez. L, 17/07/2018, n. 19009). Nella specie, la Corte territoriale ha sottolineato che, a seguito della regolarizzazione disposta dal giudice di primo grado, la società ricorrente si era compiutamente difesa in ordine a tutte le circostanze dedotte dal lavoratore a sostegno della domanda (durata del rapporto di lavoro, c.c.n.l. applicabile, orari e mansioni assegnate), rinvenibili peraltro anche in altre parti dell’atto, oltre che nella pagina mancante, che era stata comunque depositata alla prima udienza, sicché va esclusa la sussistenza della dedotta violazione di legge; 7. il secondo motivo è parimenti infondato, posto che «nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, il rigetto dell'istanza di prova testimoniale per asserita genericità è illegittimo, ponendosi in contrasto con il diritto a dimostrare in sede giudiziaria il fondamento delle proprie pretese, ove i capitoli di prova siano specificamente diretti a dimostrare la ricorrenza degli indici più significativi della subordinazione» ( così, Cass. Sez. L, 14/10/2015, n. 20693). Nella specie, la Corte d’appello ha ampiamente dato conto della specificità delle allegazioni e delle richieste istruttorieformulate dal lavoratore, come già evidenziato al punto precedente, sicché ha dato ritualmente corso all’istruttoria; 8. è pure infondato il terzo motivo, sol che si consideri che «alla luce del principio costituzionale della durata ragionevole del giudizio, il giudice può revocare la prosecuzione di una prova orale quando ritenga superflua l’ulteriore assunzione e sufficienti gli elementi raccolti, non essendo necessaria l’escussione di tutti i testi già ammessi, purché la mancata escussione sia razionale e giustificata e ne venga data adeguata motivazione nella sentenza di merito»(così, Cass. Sez. L, 17/04/2009, n. 9234). Nellaspecie, la Corte territoriale ha dato atto di aver disposto tre rinvii per consentire l’escussione del teste indotto dalla societàe mai comparso, dopo aver analiticamente riportato le fonti di prova e le deposizioni che, nell’articolato impianto argomentativo adottato nella sentenza impugnata, hanno confortato la prospettazione in fatto del lavoratore, sicché risulta ragionevole e motivata la decisione della Corte di soprassedere all’ulteriore rinvio per procedere all’escussionedel teste; 9. infondato è anche il quarto motivo, atteso che « l’ esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata»(così Cass. Sez. 1, 02/08/2016, n. 16056) . Nella specie, come già osservato nei punti precedenti, la Corte territoriale ha ampiamente motivato il proprio convincimento, risolvendosi ogni ulteriore censura in un’inammissibile sollecitazione ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie; 10. è, infine , infondato anche il quinto motivo di ric orso, posto che «nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall’attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova -idonee a dimostrare l’erroneità dei conteggi» (così Cass. Sez. L, 12/03/2018, n. 5949); 11. conclusivamente il ricorso deve essere respinto , con conseguente condanna – secondo la regola della soccombenza – dell a società ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivoe con distrazione; 12. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovut