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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30094/2026

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ale di sorveglianza di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanzain preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha confermatoquella con la quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva rigettatol'istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato in relazione aisemestri di pena espiata dall’8 maggio 2020 al 12 maggio 2021 e dall’8 luglio2023 al 3 gennaio 2024;richiamato il principio secondo cui «in tema di concessione della liberazioneanticipata, forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre diriferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenutoconseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, checoncretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; di conseguenza, lapartecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltreche dall'art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), dall'art. 103 del d.P.R.30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcunadiagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo direintegrazione sociale in itinere» (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, DeWitt, Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355);ricordato altresì che il principio della valutazione frazionata per semestri delcomportamento del condannato ai fini della concessione della liberazioneanticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamenteanche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelliantecedenti (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01; Sez. 1, n.3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 - 01), sempre che si tratti di unaviolazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione el'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deveessere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati(Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n.24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014,dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01);rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governodei richiamati principi, confermando il rigetto della libertà anticipata in relazionea ciascun semestre in occasione dei quali si sono verificati fatti (adeguatamentedescritti nel provvedimento impugnato) integranti illecito disciplinare;considerato che il Giudice specializzato, con motivazione scevra da fratturelogiche, ha ritenuto che la gravità di tali fatti e la loro reiterazione fosseespressiva di un atteggiamento non compatibile con il trattamento rieducativo;ritenuto che la censura con la quale il ricorrente lamenta l’omessavalorizzazione dell’assoluzione nel giudizio di primo grado riguardante il reato diviolenza e la minaccia a pubblico ufficiale si pone in contrasto con il consolidatoinsegnamento di questa Corte secondo cui «Nel procedimento di sorveglianzapossono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessitàdi attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che ilgiudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quantoespressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da partedel detenuto» (Sez. 1, n. 29863 del 24/03/2023, Occhipinti, Rv. 284997 – 01;Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498 – 01), ciò tanto più allastregua della sostanziale omogeneità dei fatti contestati disciplinarmente;rilevato altresì che, a fronte di una valutazione sull’incidenza di tali fattiritenuti sicuro indice di pervicacia criminale del reo e di mancata partecipazioneall'opera di rieducazione, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesimecensure già adeguatamente vagliate e superate dal Tribunale;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di sorveglianza di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanzain preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha confermatoquella con la quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva rigettatol'istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato in relazione aisemestri di pena espiata dall’8 maggio 2020 al 12 maggio 2021 e dall’8 luglio2023 al 3 gennaio 2024;richiamato il principio secondo cui «in tema di concessione della liberazioneanticipata, forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre diriferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenutoconseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, checoncretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; di conseguenza, lapartecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltreche dall'art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), dall'art. 103 del d.P.R.30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcunadiagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo direintegrazione sociale in itinere» (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, DeWitt, Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355);ricordato altresì che il principio della valutazione frazionata per semestri delcomportamento del condannato ai fini della concessione della liberazioneanticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamenteanche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelliantecedenti (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01; Sez. 1, n.3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 - 01), sempre che si tratti di unaviolazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione el'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deveessere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati(Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n.24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014,dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01);rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governodei richiamati principi, confermando il rigetto della libertà anticipata in relazionea ciascun semestre in occasione dei quali si sono verificati fatti (adeguatamentedescritti nel provvedimento impugnato) integranti illecito disciplinare;considerato che il Giudice specializzato, con motivazione scevra da fratturelogiche, ha ritenuto che la gravità di tali fatti e la loro reiterazione fosseespressiva di un atteggiamento non compatibile con il trattamento rieducativo;ritenuto che la censura con la quale il ricorrente lamenta l’omessavalorizzazione dell’assoluzione nel giudizio di primo grado riguardante il reato diviolenza e la minaccia a pubblico ufficiale si pone in contrasto con il consolidatoinsegnamento di questa Corte secondo cui «Nel procedimento di sorveglianzapossono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessitàdi attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che ilgiudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quantoespressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da partedel detenuto» (Sez. 1, n. 29863 del 24/03/2023, Occhipinti, Rv. 284997 – 01;Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498 – 01), ciò tanto più allastregua della sostanziale omogeneità dei fatti contestati disciplinarmente;rilevato altresì che, a fronte di una valutazione sull’incidenza di tali fattiritenuti sicuro indice di pervicacia criminale del reo e di mancata partecipazioneall'opera di rieducazione, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesimecensure già adeguatamente vagliate e superate dal Tribunale;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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