CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 35208/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d i a ppello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con altri, de l reat o di cui a ll’ art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione ad episodi di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente (cocaina),commessi il 10.1.2024 . 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando- in sintesi , giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. p en . – quanto segue. I) Vizio di motivazione in punto di responsabilità , non avendo il giudicante offerto alcuna argomentazione con riferimento alla doglianza con cui veniva eccepita la carenza probatoria in ordine alle condotte di spaccio di droga. II) Mancanza di motivazione in relazione alla recidiva specifica reiterata applicata. III) Mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di contenere la pena nel minimo edittale e di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.prevalenti sulla contestata recidiva. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile, poiché generico e manifestamente infondato. 2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha logicamente argomentato e descritto in modo esauriente la complessa attività investigativa che ha condotto al riconoscimento della penale responsabilità dell'odierno ricorrente per le ipotesi di reato contestate. Igiudici in motivazione hanno dato compiutamente conto degli appostamenti dei carabinieri in posizione sopraelevata rispetto alla zona di svolgimento dell'attività di spaccioconsumata dal ricorrente e dai suoi due complici . D a tale posizione -s econdo quanto processualmente emerso - gli operanti osservavano con estrema chiarezza le fasi relative alla custodia della sostanza stupefacente, alla vendita ai consumatori e alla conseguente consegna del denaro, procedendo, all'esito, al sequestro del denaro,di una dose di sostanza stupefacente appena ceduta a [OSCURATO:PERSONA] e di ulteriori dosi di sostanza stupefacente custoditi inuna cassetta postale del civico 40 di Viadell'Archeologia ( zona descr itta dagli operanti come una nota piazza di spaccio del quartiere romano di [OSCURATO:PERSONA]). Pertanto, la sentenza rimane immune da vizi motivazionali rilevabili in sede di legittimità, quanto alle argomentazioni rese in punto di responsabilità del L a Marcain ordine al reat o a lui ascritt o . 3. Il secondomotivo, in tema di recidiva, appare fondato. 4. Si deve convenire con il ricorrente che il riconoscimento della recidiva è stato motivato in maniera carente e apodittica , a vendo i giudicanti fatto riferimento soltanto alla sussistenza di precedenti p enali a carico del prevenuto , senza verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolositàdel suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essisono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alladistanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistentetra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametroindividualizzante significativo della personalità del reo e del grado dicolpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali(cfr. Sez. U, n.35738 del 27/05/2010, dep. 05/10/2010, Rv 247838). Tale vizio logico-giuridicodella sentenza ne impone l ’ annullamento i n parte qua. 5. Rimane assorbito il terzo motivo di ricorso in punto di pena , posto che l’annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione sulla recidiva comporta l’esigenza per il giudice del rinvio di rivalutare l’applicabilità di tale circostanza aggravante soggettivae, alla luce di tale preliminare valutazione, di determinareil complessivo trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato. 5.1. In tale prospettiva,va qui ribadito che l'art 133, comma secondo, n. 2 ) , cod.pen., prevede la possibilità di trarre dalla recidiva elementi per la migliore determinazione della pena base, anche nell'ipotesi in cui la recidiva stessa abbia costituito oggetto di esame nel giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti (Sez. 2, n. 6756 del 26/01/1978, Fodera, Rv. 139126 - 01) . T ale norma, infatti, stabilisce che nella quantificazione della pena il Giudice non possa fare a meno di considerare, fra le altre cose, l a concreta cap acità a delinquere dell’imputato, valutazione in cui gioca un ruolo fondamentale la valorizzazione(se sussistenti)dei precedenti penali, eventualmente in chiave di ritenuta maggiore pericolosità sociale del prevenuto, e quindi di ritenuta configurabilitàdella recidiva, la cui applicazione, anche se sottoposta a giudizio di b ilanciamento con altre circostanze,non può essere indifferente alla d elibazione a ttinente al c alcolo d ella pena, conparticolare riguardo alla base sanzionatoria da cui muovere ai fini della sua quantificazione finale. 5.2. Inoltre,sempre in considerazione del nuovo esame sulla recidivarimesso al giudice di merito,va rammentato che, ai fini della conseguente determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem”(cfr. Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 -03). In altri termini , il giudice può tenere conto di uno stesso elemen to ( come la recidiva)che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione sul trattamento sanzionatorio, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini,senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem"sostanziale, valido nell'ambito di operatività dell'art. 15 cod.pen. ma non in quello dell ’art. 133 cod. pen. ( cfr. Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425 –01; f attispecie in cui, mediante il riferimento ai precedenti penali, era stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la recidiva). In definitiva, il giudice del rinvio, nell’esercizio del suo potere discrezionale in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della sanzione ex art. 133 cod. pen., qualora dovesse ritenere la sussistenza della recidiva potrà utilizzare più volte t ale fattore per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento, trattandosi di fattore avente un significato polivalente. 6. Alle superiori considerazioni consegue l ’ annullamento parziale della sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche anuovo esame d el trattamento sanzionatorio. Il ricorso va dichiarato inammissibilenel resto. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la contestata recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso