CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41032/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Considerato che il ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante — è inammissibile siccome la Corte di merito ha compiutamente e correttamente motivato sul punto (pag. 4) ed è principio pacifico quello secondo cui la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sono incensurabili in sede di legittimità a meno che non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed a condizione che siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi finanche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci