CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10190/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione della legge penale e la carenza della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità per il delitto tentato in imputazione - e il secondo motivo - con cui si adducono la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ragione del travisamento della prova (in particolare, delle dichiarazioni rese dai testi) - che possono essere trattati congiuntamente, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, sono generici e versati in fatto, in quanto hanno prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio per il tramite di enunciati assertivi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il