CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 11130/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e le conclusioni del PG 17 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Simone, proposto, e MILETO Joana, terza interessata, ricorrono per Cassazione avverso il decreto n. 8/2022 della Corte d'Appello di L'Aquila - Sezione Misure di prevenzione in data 3.03.2022, con il quale è stato confermato il decreto del Tribunale di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha disposto la confisca dei beni mobili ed immobili analiticamente indicati nel dispositivo del decreto n. 10/22 della medesima Corte di Appello di L'Aquila emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad integrazione e correzione del citato decreto n. 8/2022; I ricorsi riguardano la confisca degli immobili siti in Francavilla a Mare alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 265, piano II, fol. 15 p.11a 59 sub 78, intestato a [OSCURATO:PERSONA], e piano II/III fol. 15 p.11a 59 sub 72, intestato a [OSCURATO:PERSONA]. Detti beni sono stati confiscati sul presupposto della ritenuta sussistente condizione di pericolosità sociale del Cuppari, di cui all'art. 1 lett. b) e c) d.lgs. n. 159/2011, in ragione delle sue numerose condanne penali - tra le quali quella ad anni 28 di reclusione inflitta dal Tribunale di Chieti con sentenza del 10 luglio 2018 per reati attinenti ad associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti - e del suo coinvolgimento in plurimi delitti di usura ed estorsione. I giudici di merito, considerata l'irrisorietà dei redditi dichiarati nell'ultimo decennio anche dal suo nucleo familiare, hanno ritenuto che il Cuppari vivesse con i proventi dell'illecita attività da lui portata avanti per circa un decennio, quantomeno dal 2008 al 2016. Avverso il provvedimento di confisca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentano motivi di ricorso analoghi che reiterano le doglianze avanzate in sede di appello riguardo alla legittimità delle fonti di provenienza. Secondo la prospettazione difensiva l'acquisto degli immobili sarebbe infatti avvenuto attraverso delle cambiali che i sottoscrittori avrebbero consegnato al Cuppeiri per l'acquisto di autovetture e mediante accollo della quota di mutuo frazionato. Circostanze che trovano riscontro negli atti notarili. In particolare, lamentano che i giudici d'appello avrebbero in maniera sommaria liquidato le censure mosse con l'atto di impugnazione. Si tratterebbe di una motivazione apparente caratterizzata da affermazioni apodittiche in ordine alle modalità di acquisto degli immobili in quanto il giudice di secondo grado avrebbe omesso di confrontarsi con le doglianze e le argomentazioni mosse dai ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, in quanto solo formalmente deducono la mancanza di motivazione e la violazione di legge, mentre in sostanza censurano il merito della decisione, ritenuta contrastante con le risultanze istruttorie, insufficiente e lacunosa, e, pertanto, si risolvono in una critica del percorso giustificativo del decreto impugnato, non consentita. Ribadito che in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, rimanendo esclusa la deducibilità dei vizi della motivazione, a meno che non sia denunciato il difetto assoluto dell'apparato giustificativo ovvero la sua natura meramente apparente (Sez. Un., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci e altri, Rv. 260246). Sindacabile è la sola "mancanza" del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere il percorso logico seguito dal giudice. In tali casi, infatti, non è la congruità logica delle singole affermazioni probatorie ad essere valutata, quanto la mancata osservanza del generale obbligo di motivazione, imposto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Nel caso in esame la maggior parte delle deduzioni difensive si rivelano anche generiche, nella misura in cui, costituendo la mera riproposizione di quelle sollevate con il ricorso d'appello, non si confrontano con la puntuale confutazione che delle stesse ha fatto la Corte territoriale ovvero risultano in ogni caso non spendibili dinanzi al giudice di legittimità, traducendosi in sollecitazione ad una rivalutazione del merito della decisione che non è consentita. Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che l'eventuale finanziamento dell'acquisto del bene confiscato mediante il ricorso al credito bancario non dimostri la liceità di tale acquisto, posto che il suddetto finanziamento deve essere rimborsato e deve esserne sostenuto altresì il costo. È dunque con riferimento alla impossibilità di sostenere tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse di fonte lecita da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (fra le tante Sez. 6, n. 31751 del 9 giugno 2015, P.G. in proc. Catalano, Rv. 264461). Nell'applicare tali consolidati principi la Corte territoriale ha dunque correttamente ritenuto integrati i presupposti per la confisca degli immobili di cui si tratta in ragione della rilevata sproporzione tra il loro valore e l'assenza di risorse lecite sufficienti a garantire il rimborso delle risorse mutuate per il loro acquisto. Deve aggiungersi che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (In tal senso Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, dep. 21/05/2014, Rv. 260402). E non si tratta di inversione dell'onere probatorio perché ciò che si richiede è di fornire una spiegazione credibile in ordine ai mezzi e alle circostanze che hanno consentito un determinato incremento patrimoniale, ovvero, nel caso in esame, il pagamento delle rate di un mutuo. È infatti di tutta evidenza che anche sostenere di aver fatto fronte all'acquisto di un immobile accendendo un mutuo costituisce una "allegazione apparente", se poi non si è in grado di giustificare un livello di reddito tale da far fronte alle relative rate di rimborso. Ciò è esattamente quello che, sulla base di quanto esposto nel provvedimento impugnato, risulta che non hanno fatto i ricorrenti. Analoga conclusione va svolta con riferimento al secondo profilo di censura, rispetto al quale è sufficiente richiamare le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato laddove si pone in rilievo che la prospettazione difensiva - secondo cui la liceità dell'acquisto degli immobili sarebbe comprovata anche dal versamento di cambiali legittimamente consegnate al Cuppari dai rispettivi sottoscrittori per l'acquisto di autovetture - si rivela del tutto ipotetica, atteso che il medesimo ricorrente non è stato in grado di documentare, attraverso la produzione degli atti di compravendita o dei relativi estratti del PRA, il passaggio di proprietà di dette autovetture tale da validare la veridicità dell'assunto difensivo. I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process