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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14442/2026

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[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ErikaPasquetto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati exlege presso l’indirizzo pec dell’[OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze,domiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale DelloStato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5710/2024 depositatail 16/09/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 6983/2025Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 14442/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Il PresidenteRubino Lina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ErikaPasquetto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati exlege presso l’indirizzo pec dell’[OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze,domiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale DelloStato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5710/2024 depositatail 16/09/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 6983/2025Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 14442/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Il PresidenteRubino Lina
Sentenza Cassazione n. 14442/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris