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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14529/2023

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a seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettentite le conclusioni del PG 1-i1A \-U 14-2, 92 e tn,i 11--) e,1,0\6 io toliii-)rs,ì, è/. sui [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di riabilitazione presentata dalla ricorrente il 23 luglio 2021

2. Propone ricorso per cassazione il richiedente, [OSCURATO:PERSONA] Pietro con l'[OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge affermando che la Corte non aveva considerato d e, successivamente alle condanne per porto di armi, estorsione aggravata, partecipazione ad associazione rnafiosa sino al 2002 e all'applicazione alla sorveglianza speciale clii pubblica sicurezza con decreti 11 gennaio 1984 e 12 novembre 200:3, l'imputato non aveva riportato ulteriori condanne e aveva svolto regolarmente attività lavorativa.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiara .si inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile

2. Va ricordato infatti che, in tema di misure di prevenzione, il soggetto di cui sia stata ritenuta la pericolosità qualilcata, in quanto appartenente ad una mafia c.d. storica può ottenere la riabilitazione in presenza della prova positiva dell'avvenuta rescissione del vinco o associativo e dell'assenza di ulteriori condizioni ostative alla prova di effettiva e costante buona condotta (Sez. 6, n. 3494 del 26/09/2019, deo. 2020, Rv. 278220: quali il mancato versamento da parte del soggetto della cauzione, lo stato di perdurante inoccupazione, la mancata denuncia di redditi leciti ed i rapporti :on imprese dedite ad attività criminose).

2.1. La prova di buona condotta, peraltro, non si fonda solo sull'astensione dal compimento di fatti criminosi, nriz su fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato ad un corretto modello di vita (Sez. 5, n. 43383 del 19/09/2013, Greco, Rv. :.58662; Sez. 2, n. 35545 del 25/06/2008, Guicciardi, Rv. 240660).

Sicché, pur non potendo considerarsi ostativo alla concessione della riabilitazione, un singolo episodio anche occasionale non espressivo di una generale condotta di vita, è necessaria l'ac:quisizione di indici positivi dal significato univoco di recupero dell'istante ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita.

2.2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che la Corte territoriale ha motivat ) in modo non apparente e sufficiente e, comunque, non manifestamente illogico, in conformità al richiamato indirizzo interpretativo, richiamandosi alla necessità cli un ravvedimento da porre a base del beneficio, processualmente certo e costante, accompagnato dall'astensione da condotte sintomatiche di pericolosità.

Appare infatti lineare e logica la motivazione laddove evidenzia il carattere meramente neutro dello svolgimentc dell'attività lavorativa in quanto elemento esistente anche all'atto della commiss one delle condotte per cui è stata condanna.

Ulteriormente logica risulta essere la valorizzazione della particolare posizione direttiva di coperta dal ricorrente nel contesto dell'associazione medesima il che rende particolarmente significativa la necessità di una dissociazione che emerga da elementi non meramente impliciti quali quelli richiamati dal ricorrente stessi sin dalla originaria istanza.

Inoltre, l'accertata frequentazione di soggetti pregiudicati risulta essere elemento da cui è oggettivamente possibile escludere la presenza di indici positivi di recupero dell'istante ad un correttc modello di vita.

2.3. Su tali punti, è appena il caso di richiamare il costante indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale, nel procedimento di prevenzione, il giudice è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, che ossono essere utilizzati nei confronti dei soggetti indicati nella lett. a) dell'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 persino qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione del a diversità tra il concetto di appartenenza (evocato dalla disposizione citata) e quello di partecipazione, necessaria ai fini di integrare il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265862).

2.4. Sicché il mero riferimento all'intervenuta assoluzione dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. risulta generico, in quanto non accompagnato dalla specifica confutazione dei fatti, posti dal giudice della prevenzione, a base dell'operato giudizio di pericolosità qualificata

2.5. Nel caso di specie, quindi, manca ogni prova della definitiva recisione degli ordinari rapporti con l'ambiente criminale di provenienza né sono documentati elementi sufficienti per reputare intervenuto uno stile di una vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, esp -essione di buona condotta, intesa come manifestazione del recupero ad un modello di vita corretto.

3. Alle suesposte considerazioni :onsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art, 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamE nte in C 3000,00.P.Q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettentite le conclusioni del PG 1-i1A \-U 14-2, 92 e tn,i 11--) e,1,0\6 io toliii-)rs,ì, è/. sui [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di riabilitazione presentata dalla ricorrente il 23 luglio 2021 2. Propone ricorso per cassazione il richiedente, [OSCURATO:PERSONA] Pietro con l'[OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge affermando che la Corte non aveva considerato d e, successivamente alle condanne per porto di armi, estorsione aggravata, partecipazione ad associazione rnafiosa sino al 2002 e all'applicazione alla sorveglianza speciale clii pubblica sicurezza con decreti 11 gennaio 1984 e 12 novembre 200:3, l'imputato non aveva riportato ulteriori condanne e aveva svolto regolarmente attività lavorativa. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiara .si inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. Va ricordato infatti che, in tema di misure di prevenzione, il soggetto di cui sia stata ritenuta la pericolosità qualilcata, in quanto appartenente ad una mafia c.d. storica può ottenere la riabilitazione in presenza della prova positiva dell'avvenuta rescissione del vinco o associativo e dell'assenza di ulteriori condizioni ostative alla prova di effettiva e costante buona condotta (Sez. 6, n. 3494 del 26/09/2019, deo. 2020, Rv. 278220: quali il mancato versamento da parte del soggetto della cauzione, lo stato di perdurante inoccupazione, la mancata denuncia di redditi leciti ed i rapporti :on imprese dedite ad attività criminose). 2.1. La prova di buona condotta, peraltro, non si fonda solo sull'astensione dal compimento di fatti criminosi, nriz su fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato ad un corretto modello di vita (Sez. 5, n. 43383 del 19/09/2013, Greco, Rv. :.58662; Sez. 2, n. 35545 del 25/06/2008, Guicciardi, Rv. 240660). Sicché, pur non potendo considerarsi ostativo alla concessione della riabilitazione, un singolo episodio anche occasionale non espressivo di una generale condotta di vita, è necessaria l'ac:quisizione di indici positivi dal significato univoco di recupero dell'istante ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita. 2.2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che la Corte territoriale ha motivat ) in modo non apparente e sufficiente e, comunque, non manifestamente illogico, in conformità al richiamato indirizzo interpretativo, richiamandosi alla necessità cli un ravvedimento da porre a base del beneficio, processualmente certo e costante, accompagnato dall'astensione da condotte sintomatiche di pericolosità. Appare infatti lineare e logica la motivazione laddove evidenzia il carattere meramente neutro dello svolgimentc dell'attività lavorativa in quanto elemento esistente anche all'atto della commiss one delle condotte per cui è stata condanna. Ulteriormente logica risulta essere la valorizzazione della particolare posizione direttiva di coperta dal ricorrente nel contesto dell'associazione medesima il che rende particolarmente significativa la necessità di una dissociazione che emerga da elementi non meramente impliciti quali quelli richiamati dal ricorrente stessi sin dalla originaria istanza. Inoltre, l'accertata frequentazione di soggetti pregiudicati risulta essere elemento da cui è oggettivamente possibile escludere la presenza di indici positivi di recupero dell'istante ad un correttc modello di vita. 2.3. Su tali punti, è appena il caso di richiamare il costante indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale, nel procedimento di prevenzione, il giudice è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, che ossono essere utilizzati nei confronti dei soggetti indicati nella lett. a) dell'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 persino qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione del a diversità tra il concetto di appartenenza (evocato dalla disposizione citata) e quello di partecipazione, necessaria ai fini di integrare il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265862). 2.4. Sicché il mero riferimento all'intervenuta assoluzione dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. risulta generico, in quanto non accompagnato dalla specifica confutazione dei fatti, posti dal giudice della prevenzione, a base dell'operato giudizio di pericolosità qualificata 2.5. Nel caso di specie, quindi, manca ogni prova della definitiva recisione degli ordinari rapporti con l'ambiente criminale di provenienza né sono documentati elementi sufficienti per reputare intervenuto uno stile di una vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, esp -essione di buona condotta, intesa come manifestazione del recupero ad un modello di vita corretto. 3. Alle suesposte considerazioni :onsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art, 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamE nte in C 3000,00.P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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