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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09937/2026

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vatore RIJLI, (pec:[OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliato inRoma alla via Ovidio 32, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]CHIARANTANO (Studio LBM – pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14396/2022Numero sezionale 8839/2025Numero di raccolta generale 9937/2026Data pubblicazione 17/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 3896/05/2021 della Commissione TributariaRegionale della CALABRIA, depositata il 30/11/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16/12/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate, sulla scorta di un p.v.c. redatto dafunzionari del predetto Ufficio in data 03/08/2012 nei confrontidell’ASD F.C. [OSCURATO:PERSONA] 1921, da cui era emerso che per l’annod’imposta 2007 la predetta associazione aveva omesso lapresentazione della dichiarazione dei redditi pur a fronte dell’emissionedi cinque fatture per spese di sponsorizzazione per un totale imponibilepari ad € 106.886,00, emetteva un avviso di accertamento ai fini IVAe IRAP che notificava, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 cod. civ.,anche a [OSCURATO:PERSONA], presidente della predetta ASD.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Calabria,richiamando i principi giurisprudenziali affermati da questa Corte inmateria di responsabilità del Presidente di una ASD in relazione agliadempimenti fiscali connessi alla carica rivestita, rigettava l’appelloproposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primogrado.3.

Il contribuente impugna la sentenza d’appello proponendoricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replica l’intimata concontroricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il motivo di ricorso principale il ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 38 e 2697 cod. civ., censurando la sentenzaNumero registro generale 14396/2022Numero sezionale 8839/2025Numero di raccolta generale 9937/2026Data pubblicazione 17/04/2026impugnata in quanto lo aveva ritenuto responsabile delle violazioniaccertate per la carica rivestita al momento della verifica e dellasuccessiva notifica dell’avviso di accertamento, pur avendo dato attoche nell’anno oggetto di accertamento il Presidente e legalerappresentate dell’ASD era altro soggetto.Censurava, inoltre, la sentenza impugnata per avereerroneamente ritenuto la responsabilità solidale di esso ricorrente pernon aver dato corso all’adempimento degli obblighi tributari, ivicomprese le rettifiche delle precedenti dichiarazioni, non avvedendosiche «nel caso di specie il subentrante Sig. [OSCURATO:PERSONA] non poteva procederead alcuna rettifica dei dati della dichiarazione per l’anno d’imposta2007 essendo stata omessa la presentazione della stessa».2.

Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, lacontroricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., la violazione dell’art. 38 cod. civ.Sostiene che nella specie sussiste comunque la responsabilità delcontribuente stante i poteri gestori e rappresentativi dell’ASDconfermati dalla sua partecipazione attiva all’attività di verifica.Deduce, inoltre, l’inopponibilità all’amministrazione finanziariadell’inesistenza della sua qualifica di legale rappresentante dell’ASDall’epoca dei fatti, non avendola dedotta se non dopo la notificadell’atto impositivo, dovendo la circostanza essere assimilata allepreclusioni di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.P.R.n. 633 del 1972 in quanto la variazione della carica non risultavaneppure da un atto soggetto a pubblicità.Secondo la controricorrente, inoltre, il contribuente rispondevadelle obbligazioni fiscali quale componente del Consiglio direttivodell’ASD, come risultante dall’art. 15 dello Statuto dell’associazione.3.

I motivi, per la loro stretta connessione, possono essereesaminati congiuntamente.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14396/2022Numero sezionale 8839/2025Numero di raccolta generale 9937/2026Data pubblicazione 17/04/20264.

È noto (cfr., al riguardo, Cass. n. 20028/2025) che laresponsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., dicolui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciutanon è collegata alla mera titolarità della rappresentanzadell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamentesvolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatorifra l'ente ed i terzi (ex multis, Cass. n. 25650/2018).

Si è, altresì,precisato, al riguardo, che tale responsabilità non concerne, neppurein parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio,anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primariadell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente naturasolidale, di colui che ha agito per essa, è inquadrabile fra quelle digaranzia ex lege, assimilabili alla fideiussione (cfr., ex plurimis, Cass.n. 25748/2008; Cass. n. 29733/2011).D'altro canto, la ratio della previsione di una responsabilitàpersonale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, dellepersone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, è voltaa contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardanteil patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori (cheabbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dettepersone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assuntadal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosipiuttosto ad una concreta ingerenza dell'agente nell'attività dell'ente(conf., Cass. n. 5746/2007).Ne consegue, dunque, che chi invoca in giudizio tale responsabilitàha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interessedell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla caricarivestita all'interno dell'ente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26290/2007;Cass. n. 25748/2008).5.

Ma tale responsabilità opera diversamente in ambito tributario.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14396/2022Numero sezionale 8839/2025Numero di raccolta generale 9937/2026Data pubblicazione 17/04/2026Invero, il principio di autonomia del diritto tributario rispetto aquello civile e la fonte legale dell'obbligazione tributaria, comporta chein tale ambito quel che rileva non è solo l'ingerenza di tale soggettonell'attività dell'ente che rappresenta, ma anche il correttoadempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti,dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur nonessendosi ingerito nell'attività negoziale dell'ente, abbia comunqueprovveduto all'espletamento di tutte le verifiche necessarie per ilcorretto adempimento degli obblighi tributari, solo in tal caso potendoandare immune da corresponsabilità (così in Cass. n. 4478/2018).Infatti, per i rapporti che sorgono “ex lege” la responsabilità dellegale rappresentante si presume (Cass. 5746/2007; Cass.1602/2019; Cass. 11869/2024) e limitare la responsabilità anche inquesto ambito al soggetto che abbia concretamente operato per contodell’associazione, «da un lato, presta il fianco a facilistrumentalizzazioni a fini elusivi e, dall'altro, non considera i poterifiscale, che, non solo è obbligato a redigere e presentare unadichiarazione reddituale fedele, ovvero indicando esattamente i ricaviconseguiti e le spese sopportate dall'associazione che rappresenta, nonandando esente da eventuali responsabilità sanzionatorie, ma anchead operare, se del caso, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo lapresentazione, all'emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con datiinesatti (sui termini per presentare la dichiarazione integrativa, Cass.,Sez.

U., n. 13378 del 2016) e ad effettuare i relativi adempimenti, ivicompreso il pagamento delle imposte», sicché «per l'accertamentodella responsabilità personale e solidale del legale rappresentantedell'associazione non riconosciuta con quest'ultima, occorre tenereconto non solo della partecipazione di tale soggetto all'attivitàdell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributariincombenti sul medesimo» (così in Cass. n. 22861/2018).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14396/2022Numero sezionale 8839/2025Numero di raccolta generale 9937/2026Data pubblicazione 17/04/20266.

A conclusione non dissimile questa Corte è pervenuta nelleipotesi di avvicendamento nella carica di rappresentante legaledell’associazione non riconosciuta e, quindi, Cass. n. 4478/2018, sopracitata, ha affermato e successivamente Cass. n. 3093/2021, così comerecentemente Cass. n. 17576/2025 e n. 26317/2025 hanno ribaditoche, proprio in ragione del suddetto principio (di autonomia del dirittotributario rispetto a quello civile) e della fonte legale dell’obbligazionetributaria, «nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale diun'associazione non riconosciuta, anche per evitarestrumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante nonpuò andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale conl'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressagestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare ladichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche dellastessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilitàpersonale e solidale del legale rappresentante dell'associazione nonriconosciuta con quest'ultima, occorre tenere conto non solo dellapartecipazione di tale soggetto all'attività dell'ente, ma anche delcorretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sulmedesimo».7.

E ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riferimentoalla posizione di un componente di un consiglio direttivo diun’associazione non riconosciuta cui si è demandata, per statuto, lagestione dell’associazione (cfr. Cass. n. 27519 e n. 27521 del 2025)posto che, in tali casi, l’assunzione della carica, in mancanza dielementi di segno contrario, implica l’effettivo coinvolgimento nellescelte gestionali, secondo un criterio di normalità organizzativa che ilgiudice di merito può legittimamente valorizzare, spettando alcomponente di detto consiglio direttivo provare il contrario.

In taledirezione si pone anche Cass. n. 26544/2025 che ha posto a caricodell'Amministrazione finanziaria l’onere di provare il compimento diNumero registro generale 14396/2022Numero sezionale 8839/2025Numero di raccolta generale 9937/2026Data pubblicazione 17/04/2026una concreta attività negoziale, svolta nei confronti di terzi per contodell'ente, tale da creare rapporti obbligatori tra gli stessi, nel caso diun "semplice" componente del consiglio direttivo, che non sia anchelegale rappresentante (in quel caso di discuteva altresì dellasottoscrizione della dichiarazione fiscale contestata).8.

Quanto, invece, al corretto adempimento da parte delcontribuente degli oneri fiscali sul medesimo incombente al momentodel suo avvicendamento nella qualifica di presidente e, quindi, di legalerappresentante dell’Associazione, di cui si è detto sopra, si tratta diaccertamento di circostanze di fatto di spettanza del giudice di merito,al quale la causa va rinviata in accoglimento di entrambi i ricorsi,principale ed incidentale, essendo errata, per le ragioni anzidette, lastatuizione d’appello che ha affermato la responsabilità delcontribuente esclusivamente sulla base della qualifica rivestita almomento dell’accertamento.9.

In estrema sintesi, vanno accolti il ricorso principale e quelloincidentale, nei termini di cui è detto sopra.

La sentenza impugnata vacassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria anche per la regolamentazione delle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso principale e quello incidentale, nei termini di cuiin motivazione.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vatore RIJLI, (pec:[OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliato inRoma alla via Ovidio 32, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]CHIARANTANO (Studio LBM – pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14396/2022Numero sezionale 8839/2025Numero di raccolta generale 9937/2026Data pubblicazione 17/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 3896/05/2021 della Commissione TributariaRegionale della CALABRIA, depositata il 30/11/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16/12/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate, sulla scorta di un p.v.c. redatto dafunzionari del predetto Ufficio in data 03/08/2012 nei confrontidell’ASD F.C. [OSCURATO:PERSONA] 1921, da cui era emerso che per l’annod’imposta 2007 la predetta associazione aveva omesso lapresentazione della dichiarazione dei redditi pur a fronte dell’emissionedi cinque fatture per spese di sponsorizzazione per un totale imponibilepari ad € 106.886,00, emetteva un avviso di accertamento ai fini IVAe IRAP che notificava, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 cod. civ.,anche a [OSCURATO:PERSONA], presidente della predetta ASD.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Calabria,richiamando i principi giurisprudenziali affermati da questa Corte inmateria di responsabilità del Presidente di una ASD in relazione agliadempimenti fiscali connessi alla carica rivestita, rigettava l’appelloproposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primogrado.3. Il contribuente impugna la sentenza d’appello proponendoricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replica l’intimata concontroricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso principale il ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 38 e 2697 cod. civ., censurando la sentenzaNumero registro generale 14396/2022Numero sezionale 8839/2025Numero di raccolta generale 9937/2026Data pubblicazione 17/04/2026impugnata in quanto lo aveva ritenuto responsabile delle violazioniaccertate per la carica rivestita al momento della verifica e dellasuccessiva notifica dell’avviso di accertamento, pur avendo dato attoche nell’anno oggetto di accertamento il Presidente e legalerappresentate dell’ASD era altro soggetto.Censurava, inoltre, la sentenza impugnata per avereerroneamente ritenuto la responsabilità solidale di esso ricorrente pernon aver dato corso all’adempimento degli obblighi tributari, ivicomprese le rettifiche delle precedenti dichiarazioni, non avvedendosiche «nel caso di specie il subentrante Sig. [OSCURATO:PERSONA] non poteva procederead alcuna rettifica dei dati della dichiarazione per l’anno d’imposta2007 essendo stata omessa la presentazione della stessa».2. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, lacontroricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., la violazione dell’art. 38 cod. civ.Sostiene che nella specie sussiste comunque la responsabilità delcontribuente stante i poteri gestori e rappresentativi dell’ASDconfermati dalla sua partecipazione attiva all’attività di verifica.Deduce, inoltre, l’inopponibilità all’amministrazione finanziariadell’inesistenza della sua qualifica di legale rappresentante dell’ASDall’epoca dei fatti, non avendola dedotta se non dopo la notificadell’atto impositivo, dovendo la circostanza essere assimilata allepreclusioni di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.P.R.n. 633 del 1972 in quanto la variazione della carica non risultavaneppure da un atto soggetto a pubblicità.Secondo la controricorrente, inoltre, il contribuente rispondevadelle obbligazioni fiscali quale componente del Consiglio direttivodell’ASD, come risultante dall’art. 15 dello Statuto dell’associazione.3. I motivi, per la loro stretta connessione, possono essereesaminati congiuntamente.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14396/2022Numero sezionale 8839/2025Numero di raccolta generale 9937/2026Data pubblicazione 17/04/20264. È noto (cfr., al riguardo, Cass. n. 20028/2025) che laresponsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., dicolui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciutanon è collegata alla mera titolarità della rappresentanzadell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamentesvolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatorifra l'ente ed i terzi (ex multis, Cass. n. 25650/2018). Si è, altresì,precisato, al riguardo, che tale responsabilità non concerne, neppurein parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio,anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primariadell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente naturasolidale, di colui che ha agito per essa, è inquadrabile fra quelle digaranzia ex lege, assimilabili alla fideiussione (cfr., ex plurimis, Cass.n. 25748/2008; Cass. n. 29733/2011).D'altro canto, la ratio della previsione di una responsabilitàpersonale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, dellepersone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, è voltaa contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardanteil patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori (cheabbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dettepersone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assuntadal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosipiuttosto ad una concreta ingerenza dell'agente nell'attività dell'ente(conf., Cass. n. 5746/2007).Ne consegue, dunque, che chi invoca in giudizio tale responsabilitàha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interessedell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla caricarivestita all'interno dell'ente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26290/2007;Cass. n. 25748/2008).5. Ma tale responsabilità opera diversamente in ambito tributario.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14396/2022Numero sezionale 8839/2025Numero di raccolta generale 9937/2026Data pubblicazione 17/04/2026Invero, il principio di autonomia del diritto tributario rispetto aquello civile e la fonte legale dell'obbligazione tributaria, comporta chein tale ambito quel che rileva non è solo l'ingerenza di tale soggettonell'attività dell'ente che rappresenta, ma anche il correttoadempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti,dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur nonessendosi ingerito nell'attività negoziale dell'ente, abbia comunqueprovveduto all'espletamento di tutte le verifiche necessarie per ilcorretto adempimento degli obblighi tributari, solo in tal caso potendoandare immune da corresponsabilità (così in Cass. n. 4478/2018).Infatti, per i rapporti che sorgono “ex lege” la responsabilità dellegale rappresentante si presume (Cass. 5746/2007; Cass.1602/2019; Cass. 11869/2024) e limitare la responsabilità anche inquesto ambito al soggetto che abbia concretamente operato per contodell’associazione, «da un lato, presta il fianco a facilistrumentalizzazioni a fini elusivi e, dall'altro, non considera i poterifiscale, che, non solo è obbligato a redigere e presentare unadichiarazione reddituale fedele, ovvero indicando esattamente i ricaviconseguiti e le spese sopportate dall'associazione che rappresenta, nonandando esente da eventuali responsabilità sanzionatorie, ma anchead operare, se del caso, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo lapresentazione, all'emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con datiinesatti (sui termini per presentare la dichiarazione integrativa, Cass.,Sez. U., n. 13378 del 2016) e ad effettuare i relativi adempimenti, ivicompreso il pagamento delle imposte», sicché «per l'accertamentodella responsabilità personale e solidale del legale rappresentantedell'associazione non riconosciuta con quest'ultima, occorre tenereconto non solo della partecipazione di tale soggetto all'attivitàdell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributariincombenti sul medesimo» (così in Cass. n. 22861/2018).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14396/2022Numero sezionale 8839/2025Numero di raccolta generale 9937/2026Data pubblicazione 17/04/20266. A conclusione non dissimile questa Corte è pervenuta nelleipotesi di avvicendamento nella carica di rappresentante legaledell’associazione non riconosciuta e, quindi, Cass. n. 4478/2018, sopracitata, ha affermato e successivamente Cass. n. 3093/2021, così comerecentemente Cass. n. 17576/2025 e n. 26317/2025 hanno ribaditoche, proprio in ragione del suddetto principio (di autonomia del dirittotributario rispetto a quello civile) e della fonte legale dell’obbligazionetributaria, «nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale diun'associazione non riconosciuta, anche per evitarestrumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante nonpuò andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale conl'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressagestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare ladichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche dellastessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilitàpersonale e solidale del legale rappresentante dell'associazione nonriconosciuta con quest'ultima, occorre tenere conto non solo dellapartecipazione di tale soggetto all'attività dell'ente, ma anche delcorretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sulmedesimo».7. E ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riferimentoalla posizione di un componente di un consiglio direttivo diun’associazione non riconosciuta cui si è demandata, per statuto, lagestione dell’associazione (cfr. Cass. n. 27519 e n. 27521 del 2025)posto che, in tali casi, l’assunzione della carica, in mancanza dielementi di segno contrario, implica l’effettivo coinvolgimento nellescelte gestionali, secondo un criterio di normalità organizzativa che ilgiudice di merito può legittimamente valorizzare, spettando alcomponente di detto consiglio direttivo provare il contrario. In taledirezione si pone anche Cass. n. 26544/2025 che ha posto a caricodell'Amministrazione finanziaria l’onere di provare il compimento diNumero registro generale 14396/2022Numero sezionale 8839/2025Numero di raccolta generale 9937/2026Data pubblicazione 17/04/2026una concreta attività negoziale, svolta nei confronti di terzi per contodell'ente, tale da creare rapporti obbligatori tra gli stessi, nel caso diun "semplice" componente del consiglio direttivo, che non sia anchelegale rappresentante (in quel caso di discuteva altresì dellasottoscrizione della dichiarazione fiscale contestata).8. Quanto, invece, al corretto adempimento da parte delcontribuente degli oneri fiscali sul medesimo incombente al momentodel suo avvicendamento nella qualifica di presidente e, quindi, di legalerappresentante dell’Associazione, di cui si è detto sopra, si tratta diaccertamento di circostanze di fatto di spettanza del giudice di merito,al quale la causa va rinviata in accoglimento di entrambi i ricorsi,principale ed incidentale, essendo errata, per le ragioni anzidette, lastatuizione d’appello che ha affermato la responsabilità delcontribuente esclusivamente sulla base della qualifica rivestita almomento dell’accertamento.9. In estrema sintesi, vanno accolti il ricorso principale e quelloincidentale, nei termini di cui è detto sopra. La sentenza impugnata vacassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria anche per la regolamentazione delle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso principale e quello incidentale, nei termini di cuiin motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO
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