Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2026

Cassazione n. 24027/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

appi Enrico, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1358/2021depositata il 19/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/2026Dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], assumendo di aver concluso conquest’ultimo un contratto preliminare di compravendita relativo a unimmobile sito in Comune di Stalettì (CZ), per il corrispettivo di lire160.000.000, da pagarsi in parte mediante acconti e per il resto entro ladata del 30.10.1999, prevista per la stipula del contratto definitivo - datache era stata poi procrastinata per mancanza della documentazionenecessaria al trasferimento della proprietà - nonché di aver corrispostodegli acconti.

Poiché il convenuto, promittente venditore, si era rifiutato diconcludere il contratto definitivo, l’attore domandò emettersi sentenza exart. 2932 c.c. e, in subordine, condannarsi controparte al risarcimento deldanno e alla restituzione degli acconti versati.[OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda dicontroparte e proponendo a sua volta, sul presupposto che il termine peril versamento del prezzo avesse carattere essenziale, domandariconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento, conaccertamento del diritto di ritenere le somme ricevute e condannadell’attore al risarcimento del danno.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale rigettò le domande delle partie compensò tra le stesse le spese processuali.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], coerede di LiberoGatti, deceduto, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello diCatanzaro, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti diGiorgio [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], altri eredi del promissario acquirente, e nellaloro contumacia, con sentenza n. 1358/2021 pubblicata il 19.10.2021, hadichiarato inammissibile l’appello, ha ordinato la cancellazione dellatrascrizione della domanda giudiziale e ha compensato le spese del grado.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che: - era generica, e dunque inammissibile, la doglianza relativaal rigetto della domanda di cui all’art. 2932 c.c., per mancata esposizioneNumero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/2026delle argomentazioni giuridiche e di fatto poste a fondamentodell’impugnazione; - in ogni caso, era condivisibile la decisione di rigettodella domanda in questione per irregolarità urbanistica dell’immobilepromesso in vendita, avuto riguardo al fatto che, con l’esecuzione in formaspecifica del contratto preliminare, le parti non avrebbero ottenuto uneffetto maggiore e diverso da quello altrimenti possibile; - anche ladomanda di risoluzione del contratto, sottesa a quella di condannadell’appellato alla restituzione delle somme ricevute in acconto e alrisarcimento del danno, era inammissibile, visto che, mentre in primogrado era stata allegata, quale causa petendi, l’eventuale vendita a terzidell’immobile, in appello era stato introdotto un nuovo tema di indaginecostituito dall’irregolarità urbanistica del bene.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenza sullascorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: art. 360 n. 4 in relazione adun error in procedendo da parte del giudice di merito, nella specieviolazione dell’art. 342 c.p.c.Il ricorrente, in particolare, sostiene essere erronea la declaratoria diinammissibilità, per genericità, della doglianza relativa al rigetto delladomanda proposta ex art. 2932 c.c., evidenziando che, al contrario, l’atto,pur senza formule sacramentali, conteneva sia la parte volitiva sia quellaargomentativa, tali da individuare chiaramente il “quantum appellatum”.Il terzo motivo è rubricato come segue: art. 360 n. 3 e 4 perviolazione e falsa applicazione della l. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 e perinesistenza sostanziale della motivazione a seguito di adesione acritica allasentenza del primo giudice, in assenza di un percorso argomentativomotivazionale, decidendo la vicenda in esame nell’alveo della l. n. 47 delNumero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/20261985, artt. 17 e 40 ponendoli erroneamente a fondamento della decisionedella domanda ex art. 2932 c.c.A dire del ricorrente, la Corte d’appello, con adesione acritica alla tesi delprimo giudice, senza indicarne le ragioni, era incorsa in una falsaapplicazione della disciplina di cui alla legge n. 47/1985, in quanto lanullità ivi prevista era applicabile ai soli atti traslativi con effetti reali e nonanche ai contratti preliminari, aventi effetti meramente obbligatori.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono l’uno infondato e l’altro inammissibile.Sul punto, alla luce delle deduzioni formulate dal ricorrente in questasede, per ragioni di chiarezza argomentativa, è bene riportare di seguito ilcontenuto dell’unico motivo di appello, verificato mediante l’accessodiretto agli atti del giudizio di merito, che è consentito alla Corte dicassazione quale giudice del “fatto processuale”, essendo stato lamentatoun error in procedendo (cfr.: Cass. n. 2771/2017; Cass. n. 20924/2019).Il motivo in questione è così intitolato: «Accoglimento della domanda dirisoluzione contrattuale con addebito della responsabilità al convenuto-appellante [OSCURATO:PERSONA] e restituzione delle somme percette dal Cappiversate in acconto dal [OSCURATO:PERSONA] quale prezzo della compravenditadell’immobile sulla quale situazione vi è il silenzio più assoluto».La rubrica, dunque, non menziona affatto la domanda di esecuzione informa specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo.La trattazione del motivo, poi, è del seguente tenore:«Tale sentenza è erronea e molti sono gli errori che se ne colgono.

Non èmale ricordare che si costituiva in giudizio CAPPI Enrico chiedendo larisoluzione del contratto per inadempimento del [OSCURATO:PERSONA], dichiarandoancora una volta impunemente che il termine pattuito tra le parti dipagamento era da considerarsi termine essenziale (sic!) opponendosi cosìalla legittima pretesa del [OSCURATO:PERSONA] perché fosse emessa sentenza ex art.2932 c.c.

Il Tribunale di Catanzaro con la sentenza in epigrafe, che siNumero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/2026impugna per tutti i capi, rigettava la domanda principale proposta da[OSCURATO:PERSONA] e rigettava la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA]nrico e nulla altro, adducendo invece, sulla circostanza che la villetta nonpoteva essere venduta perché mancavano i documenti a corredo dellacosa compravenduta. [OSCURATO:PERSONA] non negava e quindi non contestava diavere ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] gli acconti nella misura indicata nell’atto dicitazione.

Su tali premesse e sulle conclusioni delle parti la causa venivatrattenuta per la decisione.

La sentenza che si impugna è frutto di errori,gravissimi omissioni, travisamento dei fatti, tant’è che non si è avutoneppure il coraggio di eseguirla e né di notificarla (!) Tale sentenza èerronea perché con l’atto di citazione il Tribunale era stato investitodall’emettere sentenza riproducibile ex art. 2932 c.c. sulla premessa diquanto sopra dell’indice di produzione [OSCURATO:PERSONA] di primo grado stante lacircostanza che non si era andato aldilà dal chiedere oltre il solo certificatodi abitabilità.

Il tribunale Monocratico frettolosamente rigetta la domandaprincipale assumendo che l’immobile era caratterizzato da illegittimità omeglio da “irregolarità edilizia” e pertanto ai sensi degli artt. 17 e 40 L.47/85 non era possibile ottenere effetti traslativi e così in conclusione ladomanda è stata ingiustamente rigettata.

Le considerazioni motivazionalisono semplicemente queste: non può un inadempimento oggettivamenterilevato sulla cosa compravenduta così come riconosciuto dal Giudice diprime cure, essere utilizzato capovolgendolo in un argomento diinadempimento addirittura nei confronti del compratore! ..., senzaconsiderare che il Tribunale che pure era stato regolarmente investito conla narrativa dell’atto di citazione e con le conclusioni definitive di merito, astatuire con la restituzione della somma versata (e questa era la domandasubordinata dell’attore [OSCURATO:PERSONA]) con diversi acconti dal [OSCURATO:PERSONA] al CAPPI, nondare alcuna risposta di merito in ordine alla legittimità di tale restituzionesicché è doveroso impugnare questo capo della sentenza senza prima distatuire la risoluzione del contratto di compravendita.

Perché se a tantoNumero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/2026non si addivenisse si risolverebbe la situazione in una profonda ingiustizia.Attualmente il passo della sentenza è inficiato da grosse illogicità e non sipuò statuire o deliberare l’oggetto della compravendita in difetto deirequisiti per la vendita e poi non prendere atto con una consequenzialesentenza che deve avere una logica restituzione della sommaabusivamente percetta dal venditore».Segue un paragrafo relativo alla domanda dell’appellato, che non rileva aifini della presente decisione.Sulla scorta di quanto precede, è agevole rilevare la correttezza delleconsiderazioni formulate dalla Corte territoriale in ordine all’impugnazionedella decisione di rigetto della domanda proposta dalla parte ex art. 2932c.c., visto che l’appellante, a parte sostenere genericamente l’erroneità,l’illogicità e l’ingiustizia della sentenza di primo grado sul punto, non haindicato specificamente alcuna ragione, né giuridica né fattuale, asupporto della sua tesi.Il ricorrente ha richiamato in questa sede il principio di diritto secondo cuigli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanentenatura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il qualemantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; Cass., Sez.Un., n. 36481/2022).Numero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/2026Per quanto sopra osservato, risulta evidente che l’impugnazionedell’odierno ricorrente, nella parte in esame, non soddisfa i requisitiminimi di ammissibilità innanzi indicati, come correttamente rilevato dallaCorte d’appello.Invero, il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica delcontratto preliminare, pur rilevandosene l’ingiustizia, risulta menzionatonella narrativa dell’atto di appello unicamente quale presupposto perl’accoglimento delle domande di risoluzione del contratto medesimo e dicondanna del promittente venditore alla restituzione degli acconti, su cuisi lamenta che vi sia stato «il silenzio più assoluto» da parte del giudice diprimo grado.La difesa del ricorrente sostiene in questa sede che la specificità dei motividi appello deve essere commisurata all’ampiezza ed alla portata delleargomentazioni della sentenza impugnata (cfr.: ricorso, a pag. 10), manon cita alcuna parte della motivazione di quest’ultima, onde supportare inconcreto tale considerazione.Anche le note autorizzate del 29.04.2014, nella parte riportata a pag. 13del ricorso, fanno riferimento agli effetti risolutori del contratto, ma nonanche all’esecuzione dello stesso in forma specifica, il che, oltre ad esserecoerente con l’ulteriore parte delle medesime note autorizzate, riportata apag. 16 del ricorso, avente ad oggetto la modifica della domanda diadempimento in quella di risoluzione, vale a confermare ulteriormente lacorrettezza della sentenza impugnata sul punto.Ulteriore corollario di quanto precede è costituito dall’inammissibilità delterzo motivo del ricorso per cassazione.Come emerge dalla sentenza impugnata, le considerazioni relative allacorrettezza, sotto il profilo giuridico, delle considerazioni del primo giudicein ordine al rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica delpreliminare, sono state formulate soltanto ad abundantiam («in ogniNumero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/2026caso») e comunque i rilievi dell’inammissibilità dell’appello e della suainfondatezza sul punto costituiscono autonome rationes decidendi.Pertanto, sotto un primo profilo, deve osservarsi che le affermazioni adabundantiam, le quali non hanno efficacia determinante sulla decisione,non possono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza(cfr.: Cass. n. 804/1972), né sulle stesse può formarsi il giudicato (cfr.:Cass. n. 802/1972); le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopodi sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sonoimproduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili dicensura in sede di legittimità (cfr.: Cass. n. 10420/2005) sicché èinammissibile il motivo di ricorso che eventualmente le censuri (cfr.: Cass.n. 24591/2005; Cass. n. 7074/2006; Cass. n. 19588/2010; Cass. n.23635/2010; Cass. n. 8755/2018; Cass. n. 18429/2022).Sotto un secondo profilo, poi, deve ulteriormente rilevarsi che, nel caso incui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capodi questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee asorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia,non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura,ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza conl'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio ditale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione dellasentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni cheautonomamente l'una o l'altro sorreggano.

Ne consegue che è sufficienteche anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto dicensura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché ilricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbaessere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto diinteresse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza odel capo impugnato (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 16602/2005; Cass. n.2811/2006; Cass. n. 3881/2006; Cass. n. 9233/2006; Cass. n.Numero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/202611670/2006; Cass. n. 11660/2006; Cass. n. 13949/2006; Cass., Sez.

Un.,n. 10374/2007; Cass. n. 13906/2007; Cass. n. 21431/2007).2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: art. 360 n. 3, la violazione,contraddittoria e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c. e 1453 c.c., peravere la Corte d’appello ritenuto inammissibile la domanda di restituzionedell’acconto, in quanto proposta per la prima volta nel corso del secondogrado di giudizio.Il ricorrente, in particolare, evidenzia che la modifica della domanda diadempimento in quella di risoluzione, rispetto alla quale quella direstituzione delle somme versate presenta carattere accessorio, è semprepossibile, anche in sede di appello e perfino nel giudizio di rinvio.

Ladomanda, inoltre, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello,sarebbe stata ancorata, in generale, alla violazione degli obblighi dicorrettezza e buona fede per qualsiasi ipotesi di inadempimento e nonsoltanto per il caso di vendita a terzi del compendio immobiliare.

Peraltro,successivamente alla sentenza di primo grado, il promittente venditoreaveva stipulato un nuovo contratto preliminare con altri soggetti, cosìcome documentato nel giudizio di secondo grado.

Alla luce di quantoinnanzi, non avrebbe potuto ritenersi che la domanda di restituzione fossestata fondata in grado di appello su un fatto nuovo.Il motivo è fondato.In proposito, deve premettersi che costituisce domanda nuova, nonproponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345 c.c., quellache alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale,introducendo un "petitum" diverso e più ampio, oppure una diversa "causapetendi", fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo gradoed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamentevantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovotema d'indagine (cfr.: Cass. n. 18299/2016; Cass. n. 2080/2001; Cass. n.10129/2000).Numero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/2026Il ricorrente, da parte sua, richiama l'art. 1453, secondo comma, c.c., ilquale permette la modifica della domanda in corso di causa alla parte che,pur avendo introdotto il giudizio per chiedere l'adempimento, riveda lapropria scelta e, successivamente, formuli la domanda di risoluzione delcontratto onde vedere cancellato o rimosso l'assetto di interessi di cuiall'originario contratto stipulato.Al riguardo, in sede di legittimità è stato precisato che la facoltà di mutarela domanda di adempimento in quella di risoluzione, consentita dall'art.1453, comma secondo, c.c. in deroga al divieto della "mutatio libelli", siestende anche alla conseguente domanda di risarcimento del danno,nonché a quella di restituzione del prezzo, essendo tali domandeaccessorie alla domanda sia di risoluzione che di adempimento (cfr.: Cass.n. 26325 del 31/10/2008; Cass., Sez.

Un., n. 8510/2014; Cass. n.16682/2018; riguardo alla tematica in questione, si vedano anche: Cass.n. 16609/2019; Cass. n. 13795/2024; Cass. n. 21374/2025).Come affermato espressamente dalle Sezioni Unite nella sentenza n.8510/2014, innanzi citata, tutto ciò vale a condizione che i fatti dedotti afondamento della domanda di risoluzione coincidano con quelli posti abase della domanda di adempimento originariamente proposta, sicché, sel'attore allega alla domanda di risoluzione un inadempimento diverso,ossia una nuova causa petendi, con l'introduzione di un nuovo temad'indagine, tornano ad applicarsi le preclusioni di cui agli artt. 183 e 345c.p.c., giacché la deroga alle disposizioni del codice di rito è limitataall'introduzione di un nuovo e sostitutivo petitum immediato.Così ricostruito il quadro giuridico di riferimento, in concreto deve rilevarsiche, nel primo grado di giudizio, l’odierno ricorrente aveva formulato ladomanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere ilcontratto definitivo assumendo l’inadempimento della controparte, inquanto la stipula era stata più volte procrastinata essendo mancante ladocumentazione necessaria al trasferimento della proprietà e ilNumero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/2026promittente venditore, invitato infine a presentarsi dinanzi al notaio, si erarifiutato di adempiere, sostenendo che il contratto era risolto perinadempimento del promissario acquirente (cfr.: sentenza impugnata, apag. 4; ricorso, a pag. 4).La mancata offerta della documentazione necessaria al trasferimentoimmobiliare e il rifiuto di adempiere, se ingiustificato, integrano gli estremidell’inadempimento, al pari dell’alienazione del bene a terzi, postadall’attore a fondamento della domanda di risarcimento del danno (cfr.ancora: sentenza impugnata, a pag. 4).Ora, la Corte territoriale, richiamati i principi di diritto di cui innanzi intema di possibilità di sostituire la domanda di adempimento con quella dirisoluzione (oggetto delle deduzioni svolte dalla parte con le noteautorizzate del 29.04.2014, innanzi menzionate), ha tuttavia considerato,ai fini delle valutazioni circa l’ammissibilità della domanda, quale unicoinadempimento allegato dalla parte la condotta del promittente venditoreconsistente nella vendita a terzi dell’immobile, ma non anche gli ulterioricomportamenti già dedotti a fondamento della domanda proposta ex art.2932 c.c. (rifiuto di concludere il contratto definitivo e mancatatrasmissione della documentazione necessaria per la vendita, tra cui, ingenerale, è annoverata anche quella relativa alla situazione urbanistica delbene).In senso contrario, deve ritenersi che, rilevata la modifica, ex art. 1453,secondo comma, c.c., della domanda di adempimento in quella dirisoluzione, anche i fatti posti a fondamento della prima avrebbero dovutoessere considerati quale causa petendi della seconda, e ciò proprio inconseguenza della modifica di cui innanzi.Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto quanto al secondo motivo,rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Catanzaro in diversa composizione, perché provveda sullaNumero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/2026domanda di risoluzione del contratto con restituzione degli acconti versatiprendendo in considerazione, ai fini delle valutazioni circa l’ammissibilitàdella domanda, tutti i fatti allegati nell’atto introduttivo del primo grado digiudizio, in conformità ai principi di diritto innanzi esposti.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiarainammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appi Enrico, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1358/2021depositata il 19/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/2026Dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], assumendo di aver concluso conquest’ultimo un contratto preliminare di compravendita relativo a unimmobile sito in Comune di Stalettì (CZ), per il corrispettivo di lire160.000.000, da pagarsi in parte mediante acconti e per il resto entro ladata del 30.10.1999, prevista per la stipula del contratto definitivo - datache era stata poi procrastinata per mancanza della documentazionenecessaria al trasferimento della proprietà - nonché di aver corrispostodegli acconti. Poiché il convenuto, promittente venditore, si era rifiutato diconcludere il contratto definitivo, l’attore domandò emettersi sentenza exart. 2932 c.c. e, in subordine, condannarsi controparte al risarcimento deldanno e alla restituzione degli acconti versati.[OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda dicontroparte e proponendo a sua volta, sul presupposto che il termine peril versamento del prezzo avesse carattere essenziale, domandariconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento, conaccertamento del diritto di ritenere le somme ricevute e condannadell’attore al risarcimento del danno.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale rigettò le domande delle partie compensò tra le stesse le spese processuali.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], coerede di LiberoGatti, deceduto, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello diCatanzaro, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti diGiorgio [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], altri eredi del promissario acquirente, e nellaloro contumacia, con sentenza n. 1358/2021 pubblicata il 19.10.2021, hadichiarato inammissibile l’appello, ha ordinato la cancellazione dellatrascrizione della domanda giudiziale e ha compensato le spese del grado.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che: - era generica, e dunque inammissibile, la doglianza relativaal rigetto della domanda di cui all’art. 2932 c.c., per mancata esposizioneNumero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/2026delle argomentazioni giuridiche e di fatto poste a fondamentodell’impugnazione; - in ogni caso, era condivisibile la decisione di rigettodella domanda in questione per irregolarità urbanistica dell’immobilepromesso in vendita, avuto riguardo al fatto che, con l’esecuzione in formaspecifica del contratto preliminare, le parti non avrebbero ottenuto uneffetto maggiore e diverso da quello altrimenti possibile; - anche ladomanda di risoluzione del contratto, sottesa a quella di condannadell’appellato alla restituzione delle somme ricevute in acconto e alrisarcimento del danno, era inammissibile, visto che, mentre in primogrado era stata allegata, quale causa petendi, l’eventuale vendita a terzidell’immobile, in appello era stato introdotto un nuovo tema di indaginecostituito dall’irregolarità urbanistica del bene.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenza sullascorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: art. 360 n. 4 in relazione adun error in procedendo da parte del giudice di merito, nella specieviolazione dell’art. 342 c.p.c.Il ricorrente, in particolare, sostiene essere erronea la declaratoria diinammissibilità, per genericità, della doglianza relativa al rigetto delladomanda proposta ex art. 2932 c.c., evidenziando che, al contrario, l’atto,pur senza formule sacramentali, conteneva sia la parte volitiva sia quellaargomentativa, tali da individuare chiaramente il “quantum appellatum”.Il terzo motivo è rubricato come segue: art. 360 n. 3 e 4 perviolazione e falsa applicazione della l. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 e perinesistenza sostanziale della motivazione a seguito di adesione acritica allasentenza del primo giudice, in assenza di un percorso argomentativomotivazionale, decidendo la vicenda in esame nell’alveo della l. n. 47 delNumero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/20261985, artt. 17 e 40 ponendoli erroneamente a fondamento della decisionedella domanda ex art. 2932 c.c.A dire del ricorrente, la Corte d’appello, con adesione acritica alla tesi delprimo giudice, senza indicarne le ragioni, era incorsa in una falsaapplicazione della disciplina di cui alla legge n. 47/1985, in quanto lanullità ivi prevista era applicabile ai soli atti traslativi con effetti reali e nonanche ai contratti preliminari, aventi effetti meramente obbligatori.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono l’uno infondato e l’altro inammissibile.Sul punto, alla luce delle deduzioni formulate dal ricorrente in questasede, per ragioni di chiarezza argomentativa, è bene riportare di seguito ilcontenuto dell’unico motivo di appello, verificato mediante l’accessodiretto agli atti del giudizio di merito, che è consentito alla Corte dicassazione quale giudice del “fatto processuale”, essendo stato lamentatoun error in procedendo (cfr.: Cass. n. 2771/2017; Cass. n. 20924/2019).Il motivo in questione è così intitolato: «Accoglimento della domanda dirisoluzione contrattuale con addebito della responsabilità al convenuto-appellante [OSCURATO:PERSONA] e restituzione delle somme percette dal Cappiversate in acconto dal [OSCURATO:PERSONA] quale prezzo della compravenditadell’immobile sulla quale situazione vi è il silenzio più assoluto».La rubrica, dunque, non menziona affatto la domanda di esecuzione informa specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo.La trattazione del motivo, poi, è del seguente tenore:«Tale sentenza è erronea e molti sono gli errori che se ne colgono. Non èmale ricordare che si costituiva in giudizio CAPPI Enrico chiedendo larisoluzione del contratto per inadempimento del [OSCURATO:PERSONA], dichiarandoancora una volta impunemente che il termine pattuito tra le parti dipagamento era da considerarsi termine essenziale (sic!) opponendosi cosìalla legittima pretesa del [OSCURATO:PERSONA] perché fosse emessa sentenza ex art.2932 c.c. Il Tribunale di Catanzaro con la sentenza in epigrafe, che siNumero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/2026impugna per tutti i capi, rigettava la domanda principale proposta da[OSCURATO:PERSONA] e rigettava la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA]nrico e nulla altro, adducendo invece, sulla circostanza che la villetta nonpoteva essere venduta perché mancavano i documenti a corredo dellacosa compravenduta. [OSCURATO:PERSONA] non negava e quindi non contestava diavere ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] gli acconti nella misura indicata nell’atto dicitazione. Su tali premesse e sulle conclusioni delle parti la causa venivatrattenuta per la decisione. La sentenza che si impugna è frutto di errori,gravissimi omissioni, travisamento dei fatti, tant’è che non si è avutoneppure il coraggio di eseguirla e né di notificarla (!) Tale sentenza èerronea perché con l’atto di citazione il Tribunale era stato investitodall’emettere sentenza riproducibile ex art. 2932 c.c. sulla premessa diquanto sopra dell’indice di produzione [OSCURATO:PERSONA] di primo grado stante lacircostanza che non si era andato aldilà dal chiedere oltre il solo certificatodi abitabilità. Il tribunale Monocratico frettolosamente rigetta la domandaprincipale assumendo che l’immobile era caratterizzato da illegittimità omeglio da “irregolarità edilizia” e pertanto ai sensi degli artt. 17 e 40 L.47/85 non era possibile ottenere effetti traslativi e così in conclusione ladomanda è stata ingiustamente rigettata. Le considerazioni motivazionalisono semplicemente queste: non può un inadempimento oggettivamenterilevato sulla cosa compravenduta così come riconosciuto dal Giudice diprime cure, essere utilizzato capovolgendolo in un argomento diinadempimento addirittura nei confronti del compratore! ..., senzaconsiderare che il Tribunale che pure era stato regolarmente investito conla narrativa dell’atto di citazione e con le conclusioni definitive di merito, astatuire con la restituzione della somma versata (e questa era la domandasubordinata dell’attore [OSCURATO:PERSONA]) con diversi acconti dal [OSCURATO:PERSONA] al CAPPI, nondare alcuna risposta di merito in ordine alla legittimità di tale restituzionesicché è doveroso impugnare questo capo della sentenza senza prima distatuire la risoluzione del contratto di compravendita. Perché se a tantoNumero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/2026non si addivenisse si risolverebbe la situazione in una profonda ingiustizia.Attualmente il passo della sentenza è inficiato da grosse illogicità e non sipuò statuire o deliberare l’oggetto della compravendita in difetto deirequisiti per la vendita e poi non prendere atto con una consequenzialesentenza che deve avere una logica restituzione della sommaabusivamente percetta dal venditore».Segue un paragrafo relativo alla domanda dell’appellato, che non rileva aifini della presente decisione.Sulla scorta di quanto precede, è agevole rilevare la correttezza delleconsiderazioni formulate dalla Corte territoriale in ordine all’impugnazionedella decisione di rigetto della domanda proposta dalla parte ex art. 2932c.c., visto che l’appellante, a parte sostenere genericamente l’erroneità,l’illogicità e l’ingiustizia della sentenza di primo grado sul punto, non haindicato specificamente alcuna ragione, né giuridica né fattuale, asupporto della sua tesi.Il ricorrente ha richiamato in questa sede il principio di diritto secondo cuigli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanentenatura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il qualemantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; Cass., Sez.Un., n. 36481/2022).Numero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/2026Per quanto sopra osservato, risulta evidente che l’impugnazionedell’odierno ricorrente, nella parte in esame, non soddisfa i requisitiminimi di ammissibilità innanzi indicati, come correttamente rilevato dallaCorte d’appello.Invero, il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica delcontratto preliminare, pur rilevandosene l’ingiustizia, risulta menzionatonella narrativa dell’atto di appello unicamente quale presupposto perl’accoglimento delle domande di risoluzione del contratto medesimo e dicondanna del promittente venditore alla restituzione degli acconti, su cuisi lamenta che vi sia stato «il silenzio più assoluto» da parte del giudice diprimo grado.La difesa del ricorrente sostiene in questa sede che la specificità dei motividi appello deve essere commisurata all’ampiezza ed alla portata delleargomentazioni della sentenza impugnata (cfr.: ricorso, a pag. 10), manon cita alcuna parte della motivazione di quest’ultima, onde supportare inconcreto tale considerazione.Anche le note autorizzate del 29.04.2014, nella parte riportata a pag. 13del ricorso, fanno riferimento agli effetti risolutori del contratto, ma nonanche all’esecuzione dello stesso in forma specifica, il che, oltre ad esserecoerente con l’ulteriore parte delle medesime note autorizzate, riportata apag. 16 del ricorso, avente ad oggetto la modifica della domanda diadempimento in quella di risoluzione, vale a confermare ulteriormente lacorrettezza della sentenza impugnata sul punto.Ulteriore corollario di quanto precede è costituito dall’inammissibilità delterzo motivo del ricorso per cassazione.Come emerge dalla sentenza impugnata, le considerazioni relative allacorrettezza, sotto il profilo giuridico, delle considerazioni del primo giudicein ordine al rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica delpreliminare, sono state formulate soltanto ad abundantiam («in ogniNumero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/2026caso») e comunque i rilievi dell’inammissibilità dell’appello e della suainfondatezza sul punto costituiscono autonome rationes decidendi.Pertanto, sotto un primo profilo, deve osservarsi che le affermazioni adabundantiam, le quali non hanno efficacia determinante sulla decisione,non possono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza(cfr.: Cass. n. 804/1972), né sulle stesse può formarsi il giudicato (cfr.:Cass. n. 802/1972); le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopodi sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sonoimproduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili dicensura in sede di legittimità (cfr.: Cass. n. 10420/2005) sicché èinammissibile il motivo di ricorso che eventualmente le censuri (cfr.: Cass.n. 24591/2005; Cass. n. 7074/2006; Cass. n. 19588/2010; Cass. n.23635/2010; Cass. n. 8755/2018; Cass. n. 18429/2022).Sotto un secondo profilo, poi, deve ulteriormente rilevarsi che, nel caso incui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capodi questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee asorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia,non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura,ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza conl'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio ditale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione dellasentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni cheautonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficienteche anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto dicensura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché ilricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbaessere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto diinteresse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza odel capo impugnato (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 16602/2005; Cass. n.2811/2006; Cass. n. 3881/2006; Cass. n. 9233/2006; Cass. n.Numero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/202611670/2006; Cass. n. 11660/2006; Cass. n. 13949/2006; Cass., Sez. Un.,n. 10374/2007; Cass. n. 13906/2007; Cass. n. 21431/2007).2. Il secondo motivo è rubricato come segue: art. 360 n. 3, la violazione,contraddittoria e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c. e 1453 c.c., peravere la Corte d’appello ritenuto inammissibile la domanda di restituzionedell’acconto, in quanto proposta per la prima volta nel corso del secondogrado di giudizio.Il ricorrente, in particolare, evidenzia che la modifica della domanda diadempimento in quella di risoluzione, rispetto alla quale quella direstituzione delle somme versate presenta carattere accessorio, è semprepossibile, anche in sede di appello e perfino nel giudizio di rinvio. Ladomanda, inoltre, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello,sarebbe stata ancorata, in generale, alla violazione degli obblighi dicorrettezza e buona fede per qualsiasi ipotesi di inadempimento e nonsoltanto per il caso di vendita a terzi del compendio immobiliare. Peraltro,successivamente alla sentenza di primo grado, il promittente venditoreaveva stipulato un nuovo contratto preliminare con altri soggetti, cosìcome documentato nel giudizio di secondo grado. Alla luce di quantoinnanzi, non avrebbe potuto ritenersi che la domanda di restituzione fossestata fondata in grado di appello su un fatto nuovo.Il motivo è fondato.In proposito, deve premettersi che costituisce domanda nuova, nonproponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345 c.c., quellache alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale,introducendo un "petitum" diverso e più ampio, oppure una diversa "causapetendi", fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo gradoed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamentevantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovotema d'indagine (cfr.: Cass. n. 18299/2016; Cass. n. 2080/2001; Cass. n.10129/2000).Numero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/2026Il ricorrente, da parte sua, richiama l'art. 1453, secondo comma, c.c., ilquale permette la modifica della domanda in corso di causa alla parte che,pur avendo introdotto il giudizio per chiedere l'adempimento, riveda lapropria scelta e, successivamente, formuli la domanda di risoluzione delcontratto onde vedere cancellato o rimosso l'assetto di interessi di cuiall'originario contratto stipulato.Al riguardo, in sede di legittimità è stato precisato che la facoltà di mutarela domanda di adempimento in quella di risoluzione, consentita dall'art.1453, comma secondo, c.c. in deroga al divieto della "mutatio libelli", siestende anche alla conseguente domanda di risarcimento del danno,nonché a quella di restituzione del prezzo, essendo tali domandeaccessorie alla domanda sia di risoluzione che di adempimento (cfr.: Cass.n. 26325 del 31/10/2008; Cass., Sez. Un., n. 8510/2014; Cass. n.16682/2018; riguardo alla tematica in questione, si vedano anche: Cass.n. 16609/2019; Cass. n. 13795/2024; Cass. n. 21374/2025).Come affermato espressamente dalle Sezioni Unite nella sentenza n.8510/2014, innanzi citata, tutto ciò vale a condizione che i fatti dedotti afondamento della domanda di risoluzione coincidano con quelli posti abase della domanda di adempimento originariamente proposta, sicché, sel'attore allega alla domanda di risoluzione un inadempimento diverso,ossia una nuova causa petendi, con l'introduzione di un nuovo temad'indagine, tornano ad applicarsi le preclusioni di cui agli artt. 183 e 345c.p.c., giacché la deroga alle disposizioni del codice di rito è limitataall'introduzione di un nuovo e sostitutivo petitum immediato.Così ricostruito il quadro giuridico di riferimento, in concreto deve rilevarsiche, nel primo grado di giudizio, l’odierno ricorrente aveva formulato ladomanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere ilcontratto definitivo assumendo l’inadempimento della controparte, inquanto la stipula era stata più volte procrastinata essendo mancante ladocumentazione necessaria al trasferimento della proprietà e ilNumero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/2026promittente venditore, invitato infine a presentarsi dinanzi al notaio, si erarifiutato di adempiere, sostenendo che il contratto era risolto perinadempimento del promissario acquirente (cfr.: sentenza impugnata, apag. 4; ricorso, a pag. 4).La mancata offerta della documentazione necessaria al trasferimentoimmobiliare e il rifiuto di adempiere, se ingiustificato, integrano gli estremidell’inadempimento, al pari dell’alienazione del bene a terzi, postadall’attore a fondamento della domanda di risarcimento del danno (cfr.ancora: sentenza impugnata, a pag. 4).Ora, la Corte territoriale, richiamati i principi di diritto di cui innanzi intema di possibilità di sostituire la domanda di adempimento con quella dirisoluzione (oggetto delle deduzioni svolte dalla parte con le noteautorizzate del 29.04.2014, innanzi menzionate), ha tuttavia considerato,ai fini delle valutazioni circa l’ammissibilità della domanda, quale unicoinadempimento allegato dalla parte la condotta del promittente venditoreconsistente nella vendita a terzi dell’immobile, ma non anche gli ulterioricomportamenti già dedotti a fondamento della domanda proposta ex art.2932 c.c. (rifiuto di concludere il contratto definitivo e mancatatrasmissione della documentazione necessaria per la vendita, tra cui, ingenerale, è annoverata anche quella relativa alla situazione urbanistica delbene).In senso contrario, deve ritenersi che, rilevata la modifica, ex art. 1453,secondo comma, c.c., della domanda di adempimento in quella dirisoluzione, anche i fatti posti a fondamento della prima avrebbero dovutoessere considerati quale causa petendi della seconda, e ciò proprio inconseguenza della modifica di cui innanzi.Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto quanto al secondo motivo,rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Catanzaro in diversa composizione, perché provveda sullaNumero registro generale 471/2022Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 24027/2026Data pubblicazione 24/07/2026domanda di risoluzione del contratto con restituzione degli acconti versatiprendendo in considerazione, ai fini delle valutazioni circa l’ammissibilitàdella domanda, tutti i fatti allegati nell’atto introduttivo del primo grado digiudizio, in conformità ai principi di diritto innanzi esposti.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiarainammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso