CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 09671/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 marzo 2025, che, in riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli il 9 febbraio 2018, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. in sede di concordato in appello, in anni 4, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 20.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Il presente ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.), con cui la difesa dell'imputato ha censurato il difetto di motivazione per la mancata valutazione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è inammissibile, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, dep. 2018, Rv. 272853), secondo cui, in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. posto che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen. non debba motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.