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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35775/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 28 marzo 2022, ha confermato la sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Brindisi aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso.

Osservato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., quando, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159); rilevato che, sempre in tema di responsabilità, lo stesso ricorrente, pur denunciando formalmente e genericamente il "vizio di motivazione" e il "travisamento della risultanze processuali e della prova", ha sollecitato di fatto una non consentita rivalutazione del materiale probatorio, a fronte di puntuali argomentazioni del giudice di appello in ordine al significato, non favorevole all'imputato, delle dichiarazioni del teste Fanelli e all'attendibilità di quelle rese dalla persona offesa Cofano, per nulla contraddittorie con quelle del teste [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 2-5): a questa Corte, infatti, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); ritenuto che sia privo di fondamento anche il secondo motivo del medesimo ricorso, essendosi la Corte di appello attenuta, dopo una congrua motivazione in fatto (pagg. 5-6), al principio di diritto in base al quale la desistenza volontaria, nei reati di danno a forma libera quali l'estorsione, può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez.

U, n.29541 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435; Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797; Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226); ritenuto che anche nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i due motivi proposti, si solleciti una inammissibile rivalutazione in fatto in ordine al ruolo avuto dall'imputato nella vicenda ed alla sua consapevolezza della richiesta estorsiva rivolta da Gentile, ritenuta sussistente dalla Corte di appello non solo sulla base dei tre dati probatori contestati dalla difesa, ma anche alle luce delle dichiarazioni rese dal teste Laghezza nel processo a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA], riportate a pag. 4 della sentenza e ignorate dal ricorrente, chiaramente dimostrative del coinvolgimento anche di Perrini nel tentativo di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 28 marzo 2022, ha confermato la sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Brindisi aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso. Osservato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., quando, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159); rilevato che, sempre in tema di responsabilità, lo stesso ricorrente, pur denunciando formalmente e genericamente il "vizio di motivazione" e il "travisamento della risultanze processuali e della prova", ha sollecitato di fatto una non consentita rivalutazione del materiale probatorio, a fronte di puntuali argomentazioni del giudice di appello in ordine al significato, non favorevole all'imputato, delle dichiarazioni del teste Fanelli e all'attendibilità di quelle rese dalla persona offesa Cofano, per nulla contraddittorie con quelle del teste [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 2-5): a questa Corte, infatti, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); ritenuto che sia privo di fondamento anche il secondo motivo del medesimo ricorso, essendosi la Corte di appello attenuta, dopo una congrua motivazione in fatto (pagg. 5-6), al principio di diritto in base al quale la desistenza volontaria, nei reati di danno a forma libera quali l'estorsione, può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435; Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797; Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226); ritenuto che anche nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i due motivi proposti, si solleciti una inammissibile rivalutazione in fatto in ordine al ruolo avuto dall'imputato nella vicenda ed alla sua consapevolezza della richiesta estorsiva rivolta da Gentile, ritenuta sussistente dalla Corte di appello non solo sulla base dei tre dati probatori contestati dalla difesa, ma anche alle luce delle dichiarazioni rese dal teste Laghezza nel processo a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA], riportate a pag. 4 della sentenza e ignorate dal ricorrente, chiaramente dimostrative del coinvolgimento anche di Perrini nel tentativo di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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