CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17416/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa, per procuraspeciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Giovanni SCARPA (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e Claudio LUCISANO (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 33978/2019Numero sezionale 3529/2026Numero di raccolta generale 17416/2026Data pubblicazione 02/06/2026avverso la sentenza n. 10261/01/2018 della Commissione TributariaRegionale della CAMPANIA, depositata in data 28/11/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 28/04/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un invitoal pagamento dell’IVA all’importazione emesso dall'Agenzia delleDogane nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:SOCIETA].,con riferimento agli anni d’imposta dal 2004 al 2006, a seguitodell'accertata violazione delle disposizioni in materia di depositi IVA(la merce oggetto di importazione non risultava essere statafisicamente introdotta nel deposito doganale benché fosse statoeffettuato lo sdoganamento senza versamento dell’IVA), questaCorte, con sentenza n. 16780/2016, così provvedeva: «dichiarainammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, cassala sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezionedella Commissione tributaria regionale della Campania».Questa Corte nella sentenza di rinvio, ha affermato che «Laviolazione dell'obbligo formale d'introduzione fisica delle merci neldeposito può dunque non comportare il mancato pagamento dell'iva,qualora essa sia assolta mediante il meccanismo dell'inversionecontabile (punto 37 della sentenza Equoland della Corte di giustizia;in combinazione col punto 49 e col dispositivo). L'assolvimentodell'imposta mediante emissione di autofattura all'atto dell'estrazionedei beni del deposito e la sua annotazione nei registri delle venditecomportano, tuttavia, il tardivo assolvimento dell'imposta: ciò inquanto l'iva all'importazione va versata per effetto ed in occasione diciascuna importazione (art. 70 del d.P.R. 633/72: «l'imposta relativaalle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascunaoperazione»), al momento dell'accettazione della dichiarazione indogana; là dove l'iva "intracomunitaria" relativa alle merci introdotteNumero registro generale 33978/2019Numero sezionale 3529/2026Numero di raccolta generale 17416/2026Data pubblicazione 02/06/2026nel deposito va assolta successivamente, ossia al momentodell'estrazione mediante il meccanismo dell'inversione contabile.Occorre in conseguenza accertare se e quando l'iva intracomunitariasia stata assolta mediante il meccanismo dell'inversione contabile,anche al fine di verificare la proporzionalità della sanzione irrogata, inconsiderazione dell'entità del ritardo in cui è incorsa la società, datodal tempo intercorso tra lo sdoganamento della merce e l'applicazionedel congegno dell'inversione contabile».2. Con la sentenza impugnata, resa in sede di rinvio, la CTR harigettato l’appello della società contribuente affermando che «ladocumentazione prodotta dalla società contribuente non fornisce una‘compiuta prova’ della corretta liquidazione dell’imposta in quanto […]vengono esibite copie di autofatture risultanti anche noncorrettamente compilate in quanto comprensive anche dei diritti diconfine in violazione dell’art. 50 bis DL 331/93 che ne prevedel’espressa esclusione. I verificatori hanno anche fatto rilevare chedetti documenti comprendono, talvolta, anche le spese del depositofiscale sebbene non lo abbiano mai raggiunto».3. Avverso tale statuizione la società contribuente proponericorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria,cui replica l’intimata con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.384, secondo comma, c.p.c. sostenendo che la CTR non si erasopperire, in sede di rinvio, alla mancanza, nella pregressa fase dimerito, del richiesto accertamento di fatto, soltanto in ordineall’avvenuta emissione delle autofatture e alla registrazione neiregistri degli acquisti e delle vendite».Numero registro generale 33978/2019Numero sezionale 3529/2026Numero di raccolta generale 17416/2026Data pubblicazione 02/06/20261.1. La ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cuiafferma che «Ai fini delle successive valutazioni è, pertanto, da tenerepresente che l’emissione delle autofatture da parte dei soggetti cheestraggono i beni dai depositi in questione, e l’annotazione sui registriprevisti dalla relativa normativa rappresentano solo il contabileassolvimento dell’obbligazione tributaria ma solo la neutralizzazionedell’imposta per l’operatore (Cassazione, n. 6121/2009). L’effettivopagamento del tributo si ha con la prima cessione sul terrenonazionale del bene estratto dal deposito e da corrispondere, poi,globalmente al momento della prima liquidazione Iva».2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697e segg. c.c. nonché degli artt. 50-bis, comma 4, del d.l. n. 331 del1992, 17, comma 2, e 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.2.1. Sostiene la ricorrente che la CTR, nel ritenere che leviolazioni formali asseritamente riscontrate impedissero in nuce ilregolare espletamento dell’inversione contabile e comunque il suoeffetto solutorio, ha omesso l’accertamento di fatto demandatole.2.2. Sostiene, inoltre, la ricorrente che sull’espletamentodell’inversione contabile per le medesime operazioni doganali di cui ècausa, si è formato giudicato favorevole ad essa società contribuentenel contenzioso riguardante le sanzioni.2.3. Al riguardo segnala nel ricorso e ribadisce nella memoria cheper le medesime operazioni doganali che aveva visto coinvoltol’importatore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la depositaria odierna ricorrente,l’amministrazione doganale oltre all’invito al pagamento dell’IVA n.2008/5200, oggetto del presente giudizio, aveva emesso un atto diirrogazione delle sanzioni, n. 2009/5658, nei confronti di essa societàcontribuente ed il relativo giudizio si era concluso con sentenza dellaCTR della Campania n. 4105/49/2017, passata in giudicato, emessasu rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 25326/2015.Numero registro generale 33978/2019Numero sezionale 3529/2026Numero di raccolta generale 17416/2026Data pubblicazione 02/06/20262.4. A riprova dell’identità delle operazioni doganali oggetto digiudizio, la ricorrente segnala che «a pag. 6 dell’Invito al pagamenton. 2008/5200 (doc. 5) e a pag. 2 dell’atto di [OSCURATO:PERSONA] n.2009/5658 (doc. 6) vi sono gli elenchi delle operazioni doganalisottostanti, che sono esattamente le stesse».3. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità delprimo motivo di ricorso che, diversamente da quanto sostenuto dallacontroricorrente, enuncia precise censure vertite in diritto.4. Il motivo è peraltro fondato e va accolto, con assorbimento delsecondo.5. Prima di passare all’esame del merito, si rende necessarioprecisare che nella specie non può farsi applicazione del giudicatoesterno di cui alla sentenza della CTR della Campania n.4105/19/2017, emessa con riferimento alle sanzioni e passata ingiudicato, come documentato dalla relativa attestazione, in quanto ilgiudicato risulta formatosi in epoca precedente all’udienza ditrattazione della causa dinanzi al giudice tributario d’appello, dinanzial quale la parte avrebbe potuto e dovuto farlo valere (cfr. Cass. n.35920/2021, secondo cui il giudicato esterno può essere dedotto eprovato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché esso sisia formato dopo la conclusione del giudizio di merito; v. anche Cass.n. 25863/2022 secondo cui «Nel giudizio di legittimità è opponibileil giudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo lascadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in gradodi appello che, […] nel processo tributario, va individuato nella datadell'udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata e nonin quella successiva di pubblicazione della sentenza»).6. Venendo, quindi, al merito della vicenda processuale, questaCorte con la sentenza cassatoria n. 16780/2016, dopo aver premessoche «La violazione dell'obbligo formale d'introduzione fisica dellemerci nel deposito può dunque non comportare il mancato pagamentoNumero registro generale 33978/2019Numero sezionale 3529/2026Numero di raccolta generale 17416/2026Data pubblicazione 02/06/2026dell'iva, qualora essa sia assolta mediante il meccanismodell'inversione contabile (punto 37 della sentenza Equoland dellaCorte di giustizia; in combinazione col punto 49 e col dispositivo)» eche «L'assolvimento dell'imposta mediante emissione di autofatturaall'atto dell'estrazione dei beni del deposito e la sua annotazione neiregistri delle vendite comportano, tuttavia, il tardivo assolvimentodell'imposta […]» ha demandato alla CTR di «accertare se e quandol'iva intracomunitaria sia stata assolta mediante il meccanismodell'inversione contabile, anche al fine di verificare la proporzionalitàdella sanzione irrogata, in considerazione dell'entità del ritardo in cuiè incorsa la società, dato dal tempo intercorso tra lo sdoganamentodella merce e l'applicazione del congegno dell'inversione contabile».6.1. Premesso che la questione della proporzionalità dellesanzioni è stata oggetto di separato giudizio (conclusosi con lasentenza della CTR n. 4105/49/2017, passata in giudicato), la CTRdoveva limitarsi ad accertare «se e quando l'iva intracomunitaria siastata assolta mediante il meccanismo dell'inversione contabile».6.2. Orbene, la CTR ha accertato che effettivamente la societàcontribuente aveva provveduto ad emettere autofattura per leoperazioni contestate ma ha rigettato l’appello della societàcontribuente sul presupposto che le autofatture erano state esibite incopia e non contenevano una corretta liquidazione dell’imposta nonessendo «correttamente compilate in quanto comprensive anche deidiritti di confine in violazione dell’art. 50 bis DL 331/93 che neprevede l’espressa esclusione» e «talvolta, anche le spese deldeposito fiscale sebbene non lo abbiano mai raggiunto».6.3. Trattasi di elementi del tutto inidonei ad escludere illegittimo assolvimento dell’IVA dovuta per le singole operazioniaccertate posto che è del tutto irrilevante, ai fini dell’accertamentodemandato, da un lato, la non conformità della copia delle autofattureal loro originale e, dall’altro, l’inserimento nelle stesse di altre vociNumero registro generale 33978/2019Numero sezionale 3529/2026Numero di raccolta generale 17416/2026Data pubblicazione 02/06/2026(diritti di confine e, talvolta, anche spese del deposito fiscale) oltreall’IVA effettivamente dovuta.7. Da quanto detto, in definitiva, consegue l’accoglimento delprimo motivo di ricorso, l’assorbimento del secondo, con cassazionedella sentenza impugnata e con decisione nel merito, non essendoviulteriori accertamenti di fatto da compiere, di accoglimentodell’originario ricorso della società contribuente.8. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti inragione dei profili sostanziali della vicenda processuale e del suocomplessivo andamento. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassala sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originarioricorso della società contribuente. Compensa le spese processualidell’intero giudizio.Così deciso in Roma in data 28 aprile 2026La PresidenteTania HMELJAK